IL SERVIZIO PRERUOLO NELLE SCUOLE PARITARIE NON DEVE ESSERE RICONOSCIUTO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA (CORTE COSTITUZIONALE 180/2021)

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 30 luglio 2021, sancisce la legittimità della mancata equiparazione del servizio pre ruolo prestato dai docenti nelle scuole paritarie al solo fine della ricostruzione della carriera.

IL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

La questione di legittimità giunge alla Corte Costituzionale a seguito di numerose azioni civili promosse nel corso dell’ultimo decennio da singoli docenti, class action e associazioni di categoria.

Da ultima la lite nei confronti del Ministero dell’Istruzione è stata promossa nel circondario laziale, giungendo in secondo grado dinnanzi al giudice della Corte d’Appello di Roma che, dubitando della legittimità costituzionale dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità.

La norma esclude, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, istituite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).

Il giudice capitolino, in particolare, dubita della legittimità costituzionale di questa disposizione nella parte in cui, in base all’interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente, riconosce il servizio prestato, ai fini economici e giuridici, esclusivamente per il pre ruolo presso le scuole statali e pareggiate.

Secondo il giudice de quo “Ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. per l’irragionevole disparità di trattamento derivante dal rilievo attribuito, sia al servizio non di ruolo prestato presso scuole pubbliche statali, sia a quello svolto sino all’anno scolastico 2005/2006 presso le scuole pareggiate, sia a quello prestato presso le stesse scuole paritarie, ai soli fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti”.

Il giudice rimettente richiama l’evoluzione normativa che ha portato all’introduzione, al fianco delle scuole statali, della categoria delle scuole paritarie, ricordando che la legge 10 marzo 2000, n. 62 ha consentito alle scuole legalmente riconosciute e a quelle pareggiate di chiedere il riconoscimento di parità.

Il giudice della Corte d’Appello di Roma ritiene dunque che il riconoscimento del servizio debba ammettersi anche per i servizi prestati presso le scuole secondarie paritarie. In caso contrario si verificherebbe un’abrogazione in via interpretativa del riferimento alle scuole pareggiate ancora presente all’interno dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 e il riconoscimento del servizio prestato non di ruolo resterebbe limitato per le sole scuole statali. Indiscutibilmente si contrasterebbe la ratio dell’art. 485 sopra richiamato.

Un ulteriore elemento considerato dal giudice capitolino a sostegno dell’incostituzionalità della norma richiamata era rappresentato dall’omogeneità dei requisiti per accedere al rapporto di lavoro con le scuole pareggiate e con le attuali scuole paritarie. “In entrambi i casi, infatti, erano e sono richiesti alternativamente il pubblico concorso o l’abilitazione all’insegnamento. Ciò sarebbe coerente con l’art. 33, quarto comma, Cost., che, richiedendo nelle scuole non statali un trattamento scolastico equipollente a quello delle scuole statali, implicherebbe un sistema di reclutamento del corpo docente omogeneo tra le due tipologie di istituti, per assicurare lo stesso livello di preparazione e professionalità”.


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INTERVENTO DELL’ANIEF

Nel corso del procedimento di legittimità è intervenuta l’Associazione professionale sindacale ANIEF che ha depositato una propria memoria scritta con la quale ha sollecitato l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata, sottolineando l’identità delle modalità di assunzione dei docenti a tempo determinato della scuola paritaria rispetto a quelle proprie della scuola statale. ANIEF sostiene quindi che la ragionevolezza del diverso trattamento non potrebbe pertanto fondarsi su differenti modalità di assunzione.

DIRITTO EUROPEO

Da ultimo occorrerebbe esaminare la questione relativa alla disparità di trattamento anche alla luce del quadro normativo comunitario, ed in particolare con riferimento alla clausola n. 4 – Principio di non discriminazione – dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, oltre che gli articoli 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. L’interpretazione delle disposizioni appena richiamate, resa dalla Corte di Giustizia, dispongono un generale divieto di discriminazione in ragione delle condizioni di impiego, operante anche a prescindere dal mancato superamento di un pubblico concorso.

DUE ORIENTAMENTI

Sulla questione si contrappongono due orientamenti.

Il primo fonda le proprie ragioni sulla disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 2001. Tal disposizione consente al personale docente di ottenere il pieno riconoscimento dell’attività di insegnamento prestata nelle scuole paritarie ai fini dell’aggiornamento della loro posizione nelle graduatorie permanenti. Da ciò discende il carattere dell’irragionevolezza nel non riconoscere rilevanza al servizio prestato anche ai fini della ricostruzione della carriera di un docente già assunto in ruolo.

Il secondo, orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di merito della Corte di cassazione, delimita l’ambito applicativo dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 alle sole scuole pareggiate.

LA DECISIONE DELLA SENTENZA n. 180 DEL 2021

“La questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non è fondata”.

La corte di legittimità, richiamando la cospicua giurisprudenza della Corte di Cassazione e del consiglio di Stato sull’argomento, ha ritenuto conforme alla carta costituzionale la norma di legge di cui all’art. 485 del d. lgs. n. 297 del 1994. Deve infatti ritenersi che, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti, non è valutabile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento.

La Corte Costituzionale rileva che le due tipologie di scuole (pareggiata e paritaria) presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione. Infatti l’accesso all’insegnamento negli istituti paritari avviene in assenza di alcun tipo di selezione concorsuale, essendo previsto il solo requisito dell’abilitazione. Per l’assunzione di personale presso le scuole pareggiate, invece, si applicano le disposizioni stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso. Nel procedimento di assunzione di personale docente presso gli istituti di scuola paritaria manca quindi la fase di procedimento che garantisca la selezione degli insegnanti. Ciò garantisce un’autonomia una libertà non ugualmente previste per la scuola pareggiata.

La Corte Costituzionale esclude infine l’irragionevolezza della disposizione oggetto di questione di legittimità, nel raffronto con l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255.

Ai sensi di quest’ultima disposizione, agli insegnanti delle scuole paritarie viene riconosciuto un beneficio particolare e significativo, consistente nella equiparazione, a determinati fini, dell’attività di insegnamento prestata anteriormente all’immissione nei ruoli dell’amministrazione statale.La norma deve considerarsi eccezionale, nonché di stretta interpretazione. Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, essa è insuscettibile di essere applicata “estensivamente o analogicamente”. È consentita, dunque, la valutazione del servizio preruolo ai fini dell’immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del personale docente, ma questa possibilità non è estensibile, in via analogica, anche ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell’accesso alle procedure concorsuali riservate.

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