CIRCOLARE INPS N. 189 DEL 17.12.2021
A seguito dell’introduzione del CONGEDO PARENTALE SARS COV-2 con D.L. n. 146 del 21.10.2021 all’art. 9, l’INPS è intervenuta per illustrare le modalità di applicazione della nuova disciplina fornendo tutte le indicazioni del caso.
È stata sul punto pubblicata la Circolare n. 189 del 17.12.2021 (allegata).
Il nuovo beneficio è destinato ai genitori lavoratori dipendenti, ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
La misura in oggetto può essere richiesta allorquando un figlio minore di anni 14, convivente con il genitore avente diritto, risulta affetto da COVID-19, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
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REQUISITI
Affinché si possa essere ammessi al beneficio di legge occorre in primo luogo che sussista un rapporto di lavoro dipendente o un’attività lavorativa avviata (per coloro che risultano iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi).
Il testo normativo non richiede la regolarità dell’obbligo contributivo né tantomeno una contribuzione minima dell’avente diritto.
Come poc’anzi espresso, occorre altresì che il genitore avente diritto sia convivente con il figlio affetto da Covid-19 o che si trova in una delle altre condizioni previste dal disposto normativo.
Il limite d’età per i minori di 14 anni trova una deroga nei casi di figli con disabilità in situazione di gravità. Per tali circostanze la fruibilità del beneficio è ammessa anche oltre il raggiungimento del quattordicesimo anno d’età del minore.
DURATA E INDENNIZZO
Il beneficio introdotto con l’art. 9 del D.L. n. 146/2021, può essere fruito quando il figlio dell’avente diritto sia affetto da Covid-19 oppure si trovi in quarantena o in condizione di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza (sia essa anche dovuta a chiusura del centro diurno assistenziale).
L’arco temporale previsto dal testo normativo viene dapprima delimitato tra il 22.10.2021 ed il 31.12.2021, ma con successivo intervento legislativo, D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, il termine è stato esteso sino al 31 marzo 2022.
Per i periodi di fruizione del beneficio viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, per i lavoratori dipendenti, o del reddito, per i lavoratori autonomi, a seconda della categoria di appartenenza del richiedente.
Il legislatore ha altresì previsto la possibilità per i genitori di figli di età ricompresa tra i 14 e i 16 anni di astenersi dall’attività lavorativa quando il proprio figlio versa in una delle situazioni precedentemente illustrate, senza corresponsione di indennità, riconoscimento di contribuzione ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i lavoratori che, a far data dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21.10.2021, hanno richiesto un congedo parentale o un prolungamento del congedo parentale viene prevista la possibilità di conversione, su domanda dell’interessato, nel congedo di cui al D.L. 146/2021.
Lo stesso diritto è riconosciuto a chi ha richiesto un congedo parentale o un prolungamento del congedo parentale dopo il 22.10.2021 sino al rilascio della procedura telematica di cui al “Congedo parentale SARS CoV-2”. Ciò evitando di conseguenza la necessità per il lavoratore di richiedere l’annullamento del precedente congedo parentale e la conseguente richiesta di ammissione al “Congedo parentale SARS CoV-2”.
RAPPORTI CON LE ALTRE TIPOLOGIE ASSISTENZIALI
Il “Congedo parentale SARS CoV-2” è compatibile con la possibilità di fruizione della malattia, con le ferie, con la fruizione, da parte dell’altro genitore convivente, dei permessi e delle giornate di assistenza ai disabili, con il prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario.
Inoltre, l’INPS dichiara la sussistenza della possibilità di usufruire del congedo in oggetto da parte del lavoratore in Smart Working, il quale ben potrà astenersi dalle attività di lavoro quando usufruisce del permesso.
Per quanto riguarda le incompatibilità, il “Congedo parentale SARS CoV-2” non può essere usufruito da entrambi i genitori conviventi lo stesso giorno, ma solo in via alternata. Ben potendo però coesistere la possibilità di lavoro agile per uno e il congedo in questione per l’altro.
Quanto appena esposto è sempre applicabile, anche in caso di presenza di più figli per i quali sussistono i presupposti del congedo, ad eccezione del caso in cui vi sia la presenza di un figlio con grave disabilità per il quale sussistano i presupposti di ricorso al “Congedo parentale SARS CoV-2”.
Sono infine compatibili due richieste di “Congedo parentale SARS CoV-2” in orari differenti e spalmati tra i due genitori, purché le ore di fruizione non si sovrappongano.
Il congedo è, infine, incompatibile con la fruizione, da parte dell’altro genitore, di un ammortizzatore sociale o di un’indennità di disoccupazione.
COME SI RICHIEDE
L’istanza deve essere presentata telematicamente attraverso uno dei canali previsti, ossia:
- il portale web dell’INPS cui si accede tramite SPID, CIE, CNS;
- il Contact center integrato;
- il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il richiedente non ancora in possesso della documentazione necessaria all’ottenimento del congedo al momento della richiesta deve fornirla entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.