DIRITTO DI RECESSO: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO CHE DEVE ESSERE RICONOSCIUTO AL CONSUMATORE

Il diritto di recesso, chiamato anche “diritto di ripensamento” è il diritto attribuito al consumatore di richiedere ed ottenere lo scioglimento unilaterale del contratto sottoscritto finalizzato all’acquisto di un bene o di un servizio che sia stato concluso a distanza o, comunque, fuori dai locali dell’attività commerciale.
L’esercizio di tale diritto garantisce al consumatore la possibilità di svincolarsi dopo la sottoscrizione dell’accordo e prima della naturale scadenza dello stesso, senza che ricorrano particolari motivazioni.

Il diritto di recesso integra una fattispecie speciale che deroga le disposizioni generali dell’ordinamento giuridico nazionale ed è posto ad esclusiva tutela del consumatore, soggetto debole del rapporto contrattuale.
Ai sensi del Codice del Consumo deve qualificarsi come consumatore colui che agisce per scopi estranei all’attività commerciale o professionale, acquistando beni o servizi per interesse personale. È professionista colui che agisce con finalità imprenditoriali, commerciali o professionali.


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LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI RECESSO

NEL CODICE DEL CONSUMO

Il diritto di recesso trova la sua collocazione normativa all’interno del Codice del Consumo, e precisamente all’articolo 52 e ss.

Il disposto di legge recita:
“Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57.
Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.
Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall’acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine.”

Quando si può esercitare il diritto di recesso?

Il diritto in questione, previsto e disciplinato dal Codice del Consumo, può essere esercitato solo quando sussiste una delle due condizioni:
– il contratto viene concluso a distanza (acquisti online, telefonici, televendite, ecc.)
– il contratto viene concluso fuori dall’attività commerciale (vendita a domicilio, per strada, fiere, esposizioni, ecc.)
Tuttavia, per il consumatore che acquista in un negozio “fisico” potrà restituire il prodotto acquistato, nell’ipotesi di prodotti difettosi o danneggiati. Nel caso si applica la disciplina relativa alla garanzia dei vizi

Entro quanto tempo dalla conclusione del contratto si può esercitare il diritto di recesso?

Tale diritto potrà essere esercitato, senza alcuna penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14 giorni lavorativi.

NEL CODICE CIVILE

Oltre alla fattispecie appena esposta, contenuta nel Codice del Consumo, il legislatore ha previsto una figura generale del diritto di recesso che è contenuta e disciplinata dal Codice Civile.  In particolare, l’art. 1373 dispone:
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.  
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario“.
Secondo la disciplina del Codice Civile, il diritto di recesso non è una facoltà esclusiva del soggetto consumatore, bensì è un diritto che potrà essere convenuto e negoziato liberamente dalle parti indipendentemente dallo “status” di ciascuna di esse. È pertanto rimessa alla libera facoltà delle parti la possibilità di prevedere il diritto di recesso a favore dell’uno o dell’altro contraente, a differenza di quanto previsto dal Codice del Consumo che, alla ricorrenza dei presupposti sopra richiamati, prevede inderogabilmente il diritto di ripensamento a favore del soggetto consumatore.
A differenza della disciplina del Codice del Consumo, ai sensi dell’art. 1373 c.c. le parti possono determinare la durata del periodo entro la quale il titolare del diritto di recesso potrà esercitare tale facoltà.
Perché trovi applicazione il diritto di recesso disciplinato dal Codice Civile occorre che le parti ne abbiamo prevista l’adozione in sede di stipulazione del contratto.

Come si esercita?

Il titolare del diritto, tanto ai sensi del Codice del Consumo quanto secondo l’art. 1373 c.c., potrà esercitare il diritto di ripensamento comunicando tale intenzione al venditore, il quale, pervenuta la dichiarazione di recesso, provvederà al rimborso del prezzo pagato nel termine di 14 giorni.
Allo stesso tempo il soggetto recedente dovrà necessariamente procedere alla restituzione del bene acquistato nello stesso termine di 14 giorni. Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche se l’oggetto del contratto riguarda l’acquisto di un bene mobile, spedito dal venditore a mezzo corriere dal venditore ed il cui plico è stato aperto dal consumatore. In tal caso il recedente dovrà provvedere a imballare il bene e a rispedirlo (o riconsegnarlo quando ammesso) al venditore. Il prodotto restituito in un imballaggio non originale non comporta l’inefficacia del recesso, che potrà quindi essere esercitato. 
In caso di contratto concluso a seguito di “Vendita Porta a Porta” o “Vendita a Domicilio” il venditore deve necessariamente fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie all’esercizio del diritto di ripensamento e quindi fornire copia del contratto ove queste sono contenute. Qualora si tratti di stipulazione di un contratto di compravendita secondo il quale il bene acquistato verrà consegnato in un momento successivo, il diritto potrà essere esercitato entro 14 giorni dal giorno della consegna del bene. 
Il Codice del Consumo fornisce, ai sensi dell’art. 54, una duplice soluzione per provvedere all’esercizio del diritto di recesso. In primo luogo è possibile recedere dal contratto per mezzo del modulo di cui all’allegato I, parte B, del codice stesso; in alternativa il consumatore potrà presentare al venditore una qualsiasi altra dichiarazione dalla quale si evinca l’intenzione di recedere dal contratto.
In ogni caso, la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso deve essere inviata prima della scadenza del periodo di recesso.

Quando è escluso il diritto di recesso?

Il diritto di recesso è escluso nei casi espressamente previsti dall’art. 59 del Codice del Consumo.

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