COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA VIA MAIL: LECITA SOLO SE AUTORIZZATE DAL DESTINATARIO
Corte giustizia UE sez. III – 25/11/2021, n. 102
Sulla liceità della visualizzazione nella casella di posta in arrivo dell’utente di messaggi pubblicitari in una forma simile a quella di un vero e proprio messaggio di posta elettronica e nella medesima collocazione di quest’ultimo
L’art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/Cedel Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che costituisce un “uso (…) della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta”, ai sensi della menzionata disposizione, la visualizzazione nella casella di posta in arrivo dell’utente di un servizio di posta elettronica di messaggi pubblicitari in una forma simile a quella di un vero e proprio messaggio di posta elettronica e nella stessa collocazione di quest’ultimo, senza che la determinazione aleatoria dei destinatari di siffatti messaggi né la determinazione del grado d’intensità dell’onere imposto a tale utente incidano al riguardo, essendo tale uso autorizzato soltanto a condizione che detto utente sia stato informato in modo chiaro e preciso delle modalità di diffusione di una simile pubblicità, segnatamente all’interno dell’elenco dei messaggi di posta elettronica privati ricevuti, e abbia espresso il proprio consenso a ricevere siffatti messaggi pubblicitari in maniera specifica e con piena cognizione di causa. L’allegato I, punto 26, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”) deve essere interpretato nel senso che un’attività consistente nella visualizzazione nella casella di posta in arrivo dell’utente di un servizio di posta elettronica di messaggi pubblicitari, in una forma simile a quella di un vero e proprio messaggio di posta elettronica e nella medesima collocazione di quest’ultimo, rientra nella nozione di “ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali” degli utenti di servizi di posta elettronica, ai sensi di tale disposizione, qualora la visualizzazione di tali messaggi pubblicitari, da un lato, sia avvenuta con sufficiente frequenza e regolarità per essere qualificata come “ripetute sollecitazioni commerciali” e, dall’altro, possa, in mancanza di un consenso fornito dall’utente di cui trattasi preliminarmente a tale visualizzazione, essere qualificata come “sgradite sollecitazioni commerciali”.