
SEPARAZIONE E DIVORZIO DOPO LA RIFORMA CARTABIA
9 Giugno 2023
È POSSIBILE SFRATTARE L’INQUILINO SENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE O CON CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO?
26 Febbraio 2024E’ possibile richiedere una revisione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui il coniuge obbligato al versamento del contributo venga licenziato o presenti le dimissioni?
La revoca o la modifica dei provvedimenti di carattere patrimoniale è espressamente prevista dall’art. 156 c.c. ultimo comma qualora sopravvengano giustificati motivi tali da comportare un mutamento non prevedibile della situazione patrimoniale di uno dei coniugi.
art.156 ultimo comma codice civile
"Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti."
In particolare, si pensi al caso in cui il coniuge obbligato al versamento dovesse perdere il posto di lavoro. In tal caso, non consegue automaticamente il diritto a non versare, o versare in misura ridotta il mantenimento, ma è necessario depositare un’istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione e rimettersi alla valutazione del giudice competente.
Spetta infatti all’autorità giudiziaria valutare se vi è stata una effettiva modifica dell’equilibrio economico rispetto a quanto stabilito in sede di separazione/divorzio e se quest’ultimo sia riconducibile a fatti sopravvenuti che non potevano essere considerati al momento della pronuncia.
Ne consegue che il giudice non procederà ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, si limiterà a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguerà quindi l'importo all'eventuale nuova situazione patrimoniale.
Il giudice, ai fini della decisione, non si limiterà a considerare la sopravvenuta perdita del lavoro da parte del coniuge obbligato, ma valuterà numerosi aspetti quali, ad esempio: la possibilità, per l’obbligato, di ottenere un altro impiego, l’età dello stesso, la mansione svolta, il titolo di studi, la sua situazione economica generale e l’impatto che, concretamente, il licenziamento ha avuto sulle capacità economiche.
Ma se l'obbligato si dimette volontariamente dal proprio posto di lavoro, potrebbe comunque ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento?
Anche in questo caso la valutazione delle circostanze è rimessa, caso per caso, alla decisione del giudice.
È certo che, in caso di dimissioni volontarie presentate da uno dei coniugi, non possono ritenersi sussistenti i requisiti di oggettiva ed incolpevole incapacità a provvedere al versamento dell’assegno e, dunque, non vi sarà alcuna revisione del contributo in quanto il coniuge non sta pienamente sfruttando la propria capacità lavorativa per una scelta personale.
Diverso è il caso in cui le dimissioni siano “per giusta causa”
In questo caso la perdita del lavoro non è riconducibile alla mera volontà del lavoratore, costretto dalle circostanze a rinunciare al proprio lavoro. In tal caso, sarà quindi possibile rimettere al vaglio del giudice la valutazione circa la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento.


