LA LENTA ANDATURA DELLA BICI DETERMINA LA CAUSALITA’ DI BLOCCO DELLA RUOTA NEL TOMBINO – NESSUA RESPONSABILITA’ DEL COMUNE
Cassazione civile sez. VI – 23/05/2022, n. 16568
FATTI DI CAUSA
1. D.S. convenne in giudizio il Comune di (OMISSIS), davanti al Tribunale di Taranto, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di una caduta dalla bicicletta verificatasi, a suo dire, a causa della presenza di un tombino nel quale era andata ad incastrarsi la ruota anteriore della bicicletta.
Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u. medico-legale, il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò il Comune al risarcimento dei danni liquidati nella somma complessiva di Euro 110.794,83 oltre interessi, e compensò le spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dal D. e in via incidentale dal Comune di (OMISSIS) e la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 4 luglio 2019, ha accolto l’appello incidentale e, in totale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda del danneggiato, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre D.S. con atto affidato a tre motivi.
Resiste il Comune di (OMISSIS) con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il Comune controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), violazione dell’art. 116 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe considerato che oggetto del giudizio non era la regolarità del piano stradale, quanto l’efficacia della caditoia esistente, la quale aveva una feritoia talmente ampia da consentire alla ruota della bicicletta di finirci dentro, rimanendo incastrata. Il motivo censura anche l’affermazione della sentenza secondo cui sul luogo del sinistro vi era, al momento della caduta, una sufficiente illuminazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 39,50,140 e 143 C.d.S., nonché del relativo Reg. di esecuzione, art. 96, sottolineando come il comportamento del ciclista fosse da ritenere assolutamente corretto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, artt. 2043 e 2051 c.c., nonché dell’art. 14 C.d.S., sul rilievo che la caditoia in questione costituiva certamente un’insidia e che il Comune non aveva verificato la sicurezza della strada, per cui la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha posto a carico del ricorrente la responsabilità esclusiva dell’accaduto.
4. I motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione tra loro esistenti, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
4.1. Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno.
4.2. Tanto premesso, il Collegio rileva che la Corte d’appello, con un accertamento in fatto non rivisitabile in questa sede, è pervenuta alla conclusione di dover attribuire l’intera responsabilità dell’accaduto al D., sulla base di una serie di considerazioni. La sentenza impugnata ha infatti osservato che il tombino nel quale andò ad infilarsi la ruota della bicicletta era perfettamente visibile, in quanto di colore nettamente diverso rispetto alle pietre che costituivano il piano stradale; che l’illuminazione pubblica era sufficiente, essendo avvenuta la caduta subito dopo il passaggio di una processione religiosa; che il danneggiato stava percorrendo la strada contromano, cioè sul lato sinistro. Tali elementi inducevano a ritenere che la caduta fosse il frutto di una disattenzione del ciclista, tanto più evidente in considerazione della bassa velocità alla quale egli stava procedendo; disattenzione di per sé sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente oppone la propria (diversa) valutazione dei fatti di causa, sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato le dimensio della caditoia e la natura insidiosa della stessa; senza considerare a Corte d’appello ha avuto cura di precisare che, una volta esclusa la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c., ne rimaneva esclusa anche quella di cui all’art. 2043 c.c., per le ragioni già indicate.
Le censure, in sostanza, finiscono col tradursi nella riproposizione del vizio di motivazione secondo il precedente testo del cit. art. 360, comma 1, n. 5), sollecitando in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 9 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2022
Download Pdf
News
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter gratuita.
Riceverai aggiornamenti giurisprudenziali e articoli sulle principali e attuali tematiche e questioni di diritto.
Seguici anche su:
Contatti
telefono : +39 348 0471929
mail: ab.andreabellani@gmail.com
pec: andrea.bellani@legalmail.it
Le Sedi
Sede di Pietrasanta

Desk di Lodi

Desk di Pavia

I Professionisti
Avv. Andrea Bellani
Avv. Chiara Sandoli
Avv. Flavio Crea
Avv. Luca Giorgis
Avv. Edoardo Pedrazzini