RIMANE SCHIACCIATA DALLE PORTE AUTOMATICHE – RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
Cassazione civile sez. III – 19/05/2022, n. 16224
RILEVATO IN FATTO
Che:
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia con cui era stata rigettata la domanda proposta da M.L. nei confronti della Distribuzione Alimentare s.r.l. (poi divenuta Gruppo Ceda s.r.l.), nel contraddittorio con la Commerciai Union Italia s.p.a. (poi divenuta Aviva Italia s.p.a., chiamata in garanzia), avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all’infortunio occorsole il 19 ottobre 1999, allorché, mentre usciva dal locale del supermercato gestito dalla convenuta dopo aver fatto la spesa, era stata violentemente colpita dalle porte a scorrimento automatico, chiusesi all’improvviso, riportando lesioni personali.
La Corte territoriale ha deciso Sulla base dei seguenti rilievi:
– in primo luogo, doveva essere accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla società convenuta e dalla chiamata in causa e puntualmente rilevata dal giudice di primo grado;
– in secondo luogo, doveva escludersi che la responsabilità della convenuta avesse natura contrattuale (comportante l’applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso), quale responsabilità scaturente dalla violazione di obblighi derivanti dal contratto di vendita stipulato tra la società gestrice del supermercato e la sua cliente, ulteriori rispetto a quelli tipicamente contemplati a carico del venditore dall’art. 1476 c.c., ed aventi ad oggetto la salvaguardia della integrità fisica della persona del creditore all’interno dei locali del debitore; siffatte obbligazioni (c.d. “obblighi di protezione”), in quanto relative all’ambiente circostante al luogo dell’adempimento, potrebbero riscontrarsi, infatti, unicamente in quelle figure negoziali in cui “l’uso dello spazio e'(ra) parte della prestazione contrattuale” (p. 7 della sentenza impugnata), mentre non potrebbero trovare la propria fonte nella vendita, quale contratto da cui scaturiscono a carico del venditore le sole obbligazioni tipiche, specificamente individuate dall’art. 1476 c.c..
Propone ricorso per cassazione T.T., in qualità di erede universale di M.L., sulla base di un unico motivo. Rispondono con controricorso il Gruppo Ceda s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, nonché la società Aviva Italia s.p.a..
La ricorrente e la controricorrente Aviva Italia s.p.a. hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il ricorso per cassazione non è stata censurata la prima statuizione della Corte di merito (che deve ritenersi passata in giudicato), secondo la quale, ove la responsabilità dedotta a carico della società convenuta fosse qualificabile come responsabilità extracontrattuale, l’eventuale diritto al risarcimento del danno sarebbe estinto per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..
2. Sub iudice resta, peraltro, proprio il giudizio sulla natura della responsabilità in parola, in quanto con l’unico motivo di ricorso (“violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sulla prescrizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1476,1323,1175,1176,1375 e 2946 c.c.)”), T.T. ha criticato la sentenza di appello nella parte in cui ha escluso il carattere anche contrattuale della responsabilità medesima (con conseguente necessità di applicazione dell’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., non ancora decorso), ribadendo, per un verso, che dal contratto di vendita stipulato dalla sig. M. all’interno del supermercato sarebbero discese a carico della venditrice obbligazioni ulteriori (cc.dd. “obblighi di protezione”) rispetto a quelle previste dall’art. 1476 c.c., aventi ad oggetto la salvaguardia dell’incolumità personale del compratore; ed aggiungendo, per altro verso, che tali obbligazioni avrebbero trovato titolo anche nel c.d. “contatto sociale” instauratosi tra la cliente e la società gestrice del supermercato.
3. Quest’ultima argomentazione non può essere delibata nel merito, in quanto l’individuazione del titolo della dedotta responsabilità contrattuale della società convenuta sulla base del c.d. “contatto sociale” ha comportato l’indebito allargamento del thema decidendum mediante l’introduzione di una domanda nuova, caratterizzata da una causa petendi (l’inadempimento delle obbligazioni asseritamente derivanti dal “contatto sociale”) diversa rispetto a quella originaria (l’inadempimento delle obbligazioni asseritamente derivanti dal contratto di vendita).
Del resto, l’inammissibilità della domanda nuova, introdotta dall’attrice solo con la comparsa conclusionale in grado di appello, era stata immediatamente eccepita dall’Aviva Italia s.p.a. nella memoria di replica relativa al medesimo grado di giudizio.
4. La prima argomentazione, già esaminata dalla Corte territoriale – secondo cui la responsabilità contrattuale della società gestrice del supermercato deriverebbe dall’inadempimento degli obblighi di protezione derivanti dal contratto di vendita, quali obbligazioni accessorie ed ulteriori rispetto a quelle principali, contemplate dall’art. 1476 c.c., – è infondata, con conseguente necessità di rigettare il ricorso per cassazione, con la precisazione che la sentenza di appello, il cui dispositivo è conforme a diritto, deve essere corretta nella motivazione.
5. Al riguardo, va anzitutto evidenziato che l’interesse del cliente di un supermercato a conservare la propria integrità fisica dinanzi al fatto dannoso che può verificarsi all’interno dei locali dello stesso, è un interesse che riceve tutela nella vita di relazione a prescindere dall’acquisto delle merci ivi poste in vendita, e la cui lesione costituisce danno ingiusto risarcibile a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Precisamente, allorché il danno sia cagionato dalle cose che si trovano all’interno dei locali del supermercato, si integra, nel concorso di tutti gli altri elementi costitutivi, l’ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2051 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio in capo al custode delle cose medesime (Cass. 16 gennaio 2009, n. 993; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. 16 maggio 2017, n. 12027).
Nel caso di specie, dunque, l’interesse della sig. M., cliente del supermercato gestito dalla Distribuzione Alimentare s.r.l., a conservare il bene della propria integrità fisica dinanzi alla potenzialità dannosa delle cose che si trovavano all’interno dei locali (ivi comprese le porte automatiche di chiusura dell’esercizio) trovava tutela nella norma volta a sanzionare la responsabilità extracontrattuale della società convenuta quale custode delle cose medesime, tanto nella fase antecedente quanto nella fase successiva alla stipulazione del contratto di compravendita delle merci acquistate.
6. Quanto alla dedotta violazione degli obblighi di protezione che sarebbero derivati dalla conclusione del predetto contratto, va osservato che tali obbligazioni – elaborate dalla dottrina tedesca nella prima metà del secolo scorso, tendenzialmente identificate in obblighi contrattuali accessori rispetto all’obbligazione principale derivante da un contratto, il cui fondamento viene ravvisato talora nella buona fede talaltra nella diligenza, e che hanno ad oggetto la protezione degli interessi della controparte non specificati nel rapporto contrattuale e la salvaguardia dei terzi (cc.dd. “terzi protetti dal contratto”) che, pur non essendo parte del rapporto negoziale, hanno una relazione qualificata (di convivenza, di servizio o di ospitalità ) con il creditore e che la prestazione espone ad uno specifico rischio di danno – non devono essere concettualmente distinte (quali obbligazioni diverse ed ulteriori) rispetto all’obbligazione principale, giacché la loro osservanza, in realtà , è imposta proprio dall’esatta esecuzione della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione assunta mediante la stipulazione del contratto (o mediante l’instaurazione del contatto sociale).
Dal punto di vista della disciplina generale dell’obbligazione, infatti, poiché la prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio deve corrispondere all’interesse creditorio (art. 1174 c.c.), è a quest’ultimo che occorre guardare per determinarne l’esatto contenuto e per formulare il giudizio di esatto adempimento.
Così, ad es., nel trasporto di persone o di cose, l’interesse creditorio non viene soddisfatto con il mero trasferimento delle prime o delle seconde da un luogo all’altro (art. 1678 c.c.) ma, nel primo, con la riconsegna delle cose integre al destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità stabilite dal contratto o dagli usi (Cass., Sez. un., 20 settembre 2017, n. 21850) e, nel secondo, con il trasferimento delle persone, incolumi, nel luogo di destinazione (Cass. 10 febbraio 2004, n. 2496).
Allo stesso modo, nel contratto di albergo, l’obbligo di somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione alberghiera, la quale necessariamente implica anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti in relazione alle caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo (Cass.3 dicembre 2009, n. 25396).
Dunque, l’interesse creditorio, quale elemento costitutivo del rapporto obbligatorio, oltre che come condizione di esistenza dell’obbligazione (art. 1174 c.c.) e come parametro di accertamento della gravità dell’inadempimento (art. 1455 c.c.), rileva quale criterio di determinazione della prestazione da eseguire e quale criterio di valutazione della prestazione eseguita: per un verso, la prestazione si determina secondo la sforzo diligente normalmente adeguato a soddisfare l’interesse del creditore; per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell’interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
L’osservanza del dovere di salvaguardia della persona e dei beni del creditore (quando l’esecuzione della prestazione o le modalità dell’adempimento li espone ad uno specifico rischio di danno) – e persino l’osservanza del dovere di salvaguardia di altre persone legate da rapporti peculiari con il creditore (nei circoscritti casi in cui si configura un contratto con effetti protettivi di terzi: Cass. 9 luglio 2020, n. 14615) – non corrisponde, pertanto, all’adempimento di obbligazioni accessorie, concettualmente distinte ed ulteriori rispetto all’obbligazione dedotta nel contratto, ma corrisponde all’esatto adempimento di questa obbligazione, avuto riguardo alla determinazione del contenuto della prestazione in relazione all’interesse creditorio.
7. Analoghe osservazioni possono compiersi se dall’angolo visuale della disciplina generale dell’obbligazione si passa alla più specifica prospettiva della disciplina del contratto: la rilevanza dell’interesse creditorio, quale interesse specifico che assume connotati diversi da caso a caso, pur nell’ambito di una medesima tipologia di obbligazioni o di obbligazioni che hanno ad oggetto la medesima tipologia di prestazioni, è aumentata con l’emersione del concetto di causa concreta, che esprime la sintesi degli interessi concretamente perseguiti attraverso l’operazione contrattuale, e cioè il suo scopo pratico, dando rilevanza all’interesse individuale delle parti (Cass. 8 maggio 2006, n. 10490; Cass., Sez. un., 17 febbraio 2017, n. 4224).
Vi e’, infatti, una relazione biunivoca tra la causa del contratto e l’interesse creditorio: quando l’obbligazione ha titolo in un rapporto contrattuale, da un lato la causa concreta del contratto consente di determinare l’interesse creditorio; dall’altro lato, l’interesse creditorio concorre ad integrare la predetta causa concreta del contratto e, quindi a determinarne gli effetti naturali (Cass. 28 maggio 2020, n. 9997).
8. La circostanza che l’interesse creditorio assuma connotati diversi da caso a caso, anche nella medesima tipologia di obbligazioni, non consente di ritenere corretta in iure l’affermazione della sentenza impugnata (pur non soggetta a cassazione in quanto conforme a diritto nel dispositivo), secondo cui gli obblighi di protezione possono riscontrarsi unicamente in quelle figure negoziali in cui “l’uso dello spazio è parte della prestazione contrattuale”, mentre essi restano estranei al contratto di vendita, da cui deriverebbero solo gli obblighi tipizzati nell’art. 1476 c.c..
L’esatto adempimento dell’obbligazione richiede che il debitore impieghi la cautela, la prudenza, la cura e la perizia necessarie, in conformità ad oggettivi canoni sociali (art. 1176 c.c., comma 1) o professionali (art. 1176 c.c., comma 2) di comportamento, per salvaguardare la persona o i beni del creditore, a prescindere dalla natura del contratto, quando l’esecuzione della prestazione o le modalità di attuazione del rapporto obbligatorio li espongano ad un pericolo di pregiudizio. Dunque, anche l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita (si pensi, ad es., al caso in cui l’obbligo di consegnare la cosa potenzialmente dannosa debba essere eseguito nei locali dell’impresa o dell’abitazione del compratore, con rischio di pregiudizio dei suoi dipendenti o dei suoi familiari) può richiedere l’osservanza delle cautele finalizzate alla tutela della persona del creditore o dei terzi.
Tali cautele, peraltro, rientrano nel contenuto della prestazione oggetto della obbligazione dedotta nel contratto (non in quello di eventuali obbligazioni accessorie, distinte ed ulteriori) quale si determina in relazione ai connotati specifici assunti dall’interesse creditorio nella concreta operazione contrattuale.
L’esecuzione dell’obbligo di consegna della cosa venduta si atteggia, invece, diversamente nella vendita conclusa all’interno del supermercato, allorché l’eventuale pericolo di pregiudizio dell’incolumità fisica del compratore non sia occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni del venditore ma piuttosto dalla potenzialità dannosa delle cose che si trovano all’interno del locale, sicché il rischio di danno, non essendo legato all’attuazione dell’obbligo contrattuale, concerne allo stesso modo (e con le medesime probabilità di accadimento) tanto la persona che abbia provveduto all’acquisto (e sia parte di un contratto di vendita con l’eventuale responsabile) quanto la persona che non vi abbia provveduto ma che comunque si trovi all’interno dei locali.
In tal caso, l’eventuale concretizzazione di questo rischio in un evento di danno, ascrivibile – come nella vicenda in esame – non alla mancata osservanza della dovuta diligenza adempitiva da parte del venditore ma all’esplicazione della predetta potenzialità dannosa delle cose che si trovano nel supermercato, può essere riguardato esclusivamente quale fatto generatore di responsabilità extracontrattuale a carico del custode delle cose medesime.
Il ricorso proposto da T.T. va, dunque, rigettato.
9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle società controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida, con riguardo al rapporto processuale intercorso con il Gruppo Ceda s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, in Euro 2.800,00, e, con riguardo al rapporto processuale intercorso con l’Aviva Italia s.p.a., in Euro 3.700,00, oltre, per ciascun rapporto processuale, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2022
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