IL PUNTO DELLA CASSAZIONE CIRCA L’AZIONE DI RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITA’
Cass. civ., sez. I, sent., 26 novembre 2021, n. 37023
Presidente Genovese – Relatore Parise
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 2212/2017 il Tribunale di Latina, pronunciando nel giudizio promosso da S.B. nei confronti di D.S.A. , ha dichiarato che S.B. è figlia di D.S.A. , ponendo a carico di quest’ultimo le spese di C.T.U. e di giudizio.
2. Con sentenza n. 2516/2019, pubblicata il 15-4-2019 e notificata il 27-5-2019, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da D.S.A. avverso la citata sentenza del Tribunale di Latina. La Corte d’appello, nel condividere il giudizio espresso dal primo giudice, ha ritenuto che: (i) fosse manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost., in particolare per non essere consentito al padre di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta di riconoscere o meno il figlio, rimarcando le esigenze di tutela della gestante e del nascituro e la diversità tra le situazioni a confronto; (li) fosse da ritenersi ingiustificato il rifiuto del D.S. a sottoporsi alle indagini genetiche e biologiche, in base al comportamento processuale dello stesso, in dettaglio descritto con riferimento sia alla prima che alla seconda C.T.U. disposte dal Tribunale; (iii) da detto rifiuto, valutato unitamente alle risultanze testimoniali (da cui era emerso che tra la madre dell’appellata S.R. e il D.S. vi era stata una relazione sentimentale, tra la fine del 1969 e l’inizio del 1970), fosse dato trarre la dimostrazione che l’appellante era il padre di S.B. .
3. Avverso questa sentenza D.S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito con controricorso da S.B. . In data 14-5-2021 la controricorrente ha depositato telematicamente istanza di fissazione dell’udienza di discussione per motivi di carattere urgente.
4. La Procura Generale ha concluso, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso ed affermarsi il principio di diritto secondo il quale il diritto all’anonimato della madre non può essere assimilato all’interesse di chi, negando la volontà diretta alla procreazione, intenda sottrarsi alla dichiarazione di paternità naturale.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo, in via preliminare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost., per avere la Corte di merito sostenuto la ragionevolezza della scelta legislativa di regolare in modo differente situazioni tra loro diverse, omettendo di considerare che la norma non attiene alla tutela della donna durante la gravidanza ed il parto, ma concerne il periodo successivo alla nascita del figlio, quando le ragioni che inducono i genitori a non riconoscere il figlio sono le medesime e, quindi, meritevoli di uguale trattamento.
Deduce che la norma non consente al padre di esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta di riconoscere o meno il figlio, e invece ciò è consentito alla madre, ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, che si pone come norma speciale e derogatoria rispetto all’art. 269 c.c..
2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, e art. 118 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ricostruito i fatti e ritenuto ingiustificato il rifiuto del ricorrente di sottoporsi alle indagini genetiche. Lamenta che la Corte di merito non abbia dato alcun rilievo alla documentazione medica prodotta, da cui risultava: la gravissima patologia della moglie; la depressione acuta, successiva al decesso della moglie, da cui egli era stato affetto, tanto da essere stato costretto a recarsi in Australia da suo figlio per curarsi; ed infine l’intervento chirurgico al cuore, a cui aveva dovuto sottoporsi nel marzo 2015.
3. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia l'”omessa valutazione di un punto decisivo risultante dagli atti di causa”, per avere la Corte di merito ritenuto attendibili i testi della S. , in modo aprioristico ed apodittico, omettendo di considerare che detti testi avevano reso dichiarazioni contraddittorie, illogiche e contrastanti con la documentazione prodotta dal ricorrente.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma è inammissibile, non potendo essere configurarsi, in relazione a detta questione, un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte.
È infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (tra le tante da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14666/2020).
4.2. Tanto precisato, la questione di legittimità costituzionale prospettata in ricorso, che il Collegio ritiene di dover scrutinare, è manifestamente infondata, dovendosi ribadire i principi già affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 425/2005) e costantemente enunciati da questa Corte (Cass.3793/2002; Cass. 13880/2017 e Cass.32308/2018, citate anche dalla Procura Generale).
Occorre, infatti, rimarcare che sono differenti e non comparabili le situazioni, in raffronto, del padre e della madre, perché, come correttamente affermato nella sentenza impugnata ed evidenziato anche dalla Procura Generale, la finalità delle norme sull’anonimato della madre è quella di tutelare la gestante, ove versi in situazioni difficili ed abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita. La L. 22 maggio 1978, n. 194, attribuisce la responsabilità esclusiva di interrompere la gravidanza, ove ne ricorrano le condizioni giustificative, alla donna. L’interesse di quest’ultima alla interruzione della gravidanza oppure a scelte alternative dirette a preservare la vita del nascituro, realizzabile, il secondo, proprio per effett o dell’anonimato, non può essere assimilato all’interesse di chi, rispetto alla avvenuta nascita del figlio fuori del matrimonio, pretenda di sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale (cosi Cass. 3793/2002 cit.). In altri termini, dunque, l’interesse del padre a “decidere” se assumersi o meno la responsabilità genitoriale non solo non è meritevole di tutela, ma è confliggente con la protezione, sancita a livello costituzionale, della filiazione naturale, e ciò giustifica che sia consentito, tramite l’azione ex art. 269 c.p.c., attribuirgli la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla sua volontà contraria alla procreazione.
Pertanto, va ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di azione di riconoscimento di paternità naturale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost., per non essere consentito al padre, e per converso consentito alla madre, di decidere se riconoscere o meno il figlio, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo differenziato situazioni diverse, sottendendo una finalità meritevole di tutela solo quella della madre, in ragione del bilanciamento tra il preminente interesse a preservare la vita del nascituro e la facoltà della madre di mantenere l’anonimato, e non anche quella del padre, il quale intenda sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che la Costituzione, all’art. 30, riconosce alla filiazione naturale”.
5. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
5.1. Non ricorre la denunciata violazione degli artt. 116 e 118 c.p.c., in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell’orientamento consolidato di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire (tra le tante da ultimo Cass. 3479/2016; Cass.7197/2019; Cass.n. 28886/2019), secondo cui il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.
Da qui la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e peraltro nel caso di specie la Corte d’appello, in base alle risultanze testimoniali, ha accertato che tra la madre dell’appellata S.R. e il D.S. vi era stata una relazione sentimentale tra la fine del 1969 e l’inizio del 1970, ossia in periodo compatibile con il concepimento
5.2. È inammissibile la censura in disamina nella parte in cui, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge, sollecita una rivisitazione dei fatti, in ordine alla valutazione probatoria dei documenti ed alla ricostruzione delle vicende di causa, ai fini dell’asserita giustificatezza della mancata sua presentazione a ben otto convocazioni dei consulenti tecnici d’ufficio.
6. Il terzo motivo è inammissibile.
6.1. Premesso che non può trovare applicazione nella specie il principio della cd. doppia conforme, ossia il disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, poiché si tratta di procedimenti attinenti al riconoscimento di uno status personale, che richiedono l’intervento necessario del pubblico ministero, la censura si risolve in una critica alla valutazione dell’attendibilità dei testi, che è attività riservata al giudice di merito.
A quest’ultimo compete, infatti, l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. È, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (tra le tante da ultimo Cass. 21187/2019).
7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020). Va disposto che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro4.200,00, di cui Euro200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.