17.12.2021 – Corte di Cassazione Civile – Sezione II – Ordinanza n. 29595 del 22.10.2021
17 Dicembre 202119.12.2021 – Corte di Cassazione Penale – Sezione II – Sentenza n. 45568 del 9.11.2021 (dep. il 10.12.2021)
19 Dicembre 2021NO AL RIMBORSO PER L’INCONSAPEVOLE ABBONAMENTO TELEFONICO
Cassazione civile sez. VI – 10/12/2021, n. 39264
RITENUTO IN FATTO
– che la società TIM S.p.a. (già Telecom Italia S.p.a.) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 629/19, del 27 giugno 2019, del Tribunale di Lamezia Terme, che – accogliendone solo parzialmente il gravame esperito avverso la sentenza del Giudice di pace di Lamezia Terme, n. 1917/08, del 18 novembre 2008 – l’ha condannata al pagamento di Euro, 0,61 in favore di M.O.;
– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che, con citazione notificata il 27 giugno 2008, Telecom Italia veniva convenuta in giudizio dalla M., utente del servizio di telefonia fissa, la quale lamentava l’illegittimo addebito, in fattura, della somma complessiva di Euro, 4,09, quale aumento del canone di abbonamento, adducendo l’attrice come la modifica delle condizioni contrattuali non gli fosse stata preventivamente comunicata, secondo quanto, invece, previsto dall’art. 15 delle condizioni generali di abbonamento;
– che su tali basi ella, pertanto, chiedeva condannarsi Telecom alla restituzione della somma suddetta in quanto “indebitamente percepita”, ovvero, in subordine, “a titolo di responsabilità contrattuale per avvenuta violazione dell’obbligo di buona fede nella formazione del contratto, nonché per avvenuta violazione degli obblighi di trasparenza, buona fede ed equità”, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, con condanna, della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.;
– che il giudice di prime cure accoglieva la domanda, condannando Telecom a restituire l’importo suddetto di Euro 4,09, nonché al pagamento di ulteriori Euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno;
– che esperito gravame da Telecom, il giudice di appello lo accoglieva solo parzialmente, condannandola comunque al pagamento di Euro 0,61, sul presupposto che l’utente, ove tempestivamente informata, avrebbe potuto esercitare la facoltà di recesso anteriormente all’invio della prima fattura recante tale aumento (ciò che ella, comunque, avrebbe potuto fare successivamente, ovvero una volta avuto notizia dell’aumento del canone con l’emissione di tale fattura, non essendosi, invece, avvalsa di tale diritto), riconoscendo, pertanto, alla M. il diritto di ripetere, ex art. 2033 c.c., quanto versato, in eccesso, soltanto in tale prima occasione, ovvero il minore importo di Euro 0,61;
– che il giudice di seconde cure, inoltre, riformava la decisione appellata anche in relazione alla disposta condanna di Telecom al risarcimento del danno, sul rilievo che l’attrice/appellata non avesse fornito “alcuna prova né in ordine all’an né in ordine al quantum dei danni subiti”;
– che avverso la sentenza del Tribunale lametino ricorre per cassazione TIM, sulla base di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione alla Delib. AGCOM n. 179/03 del 24 luglio 2003, artt. 3, 4 e 5 ed all’art. 15 delle condizioni generali di abbonamento”;
– che, in particolare, la ricorrente evidenzia come non sia “comportamento contrattuale illecito” – alla stregua dell’art. 15 delle condizioni generali di abbonamento, oltre che delle citate previsioni di cui alla Delib. dell’autorità garante della concorrenza e del mercato n. 197 del 2003 – “la modifica delle condizioni contrattuali”, quanto “piuttosto il mancato avviso di tale modifica”, comportamento al quale, tuttavia, consegue, in forza “del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto”, solo “la possibilità di recesso da parte del consumatore una volta che abbia avuto conoscenza della modifica del contratto”;
– che in difetto di esercizio del diritto di recesso, e dunque in presenza del persistere del rapporto obbligatorio, il giudice di appello non avrebbe potuto riconoscere (ancorché limitatamente alla riscossione del primo canone successivo all’avvenuta modifica delle condizioni contrattuali) il diritto della M. a ripetere l’indebito, giacché condizione per l’applicazione dell’art. 2033 c.c. l’inesistenza, originaria o sopravvenuta, dell’obbligazione adempiuta dalla parte;
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 3), – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che il giudice di appello ha confermato la soccombenza di Telecom in relazione al primo grado di giudizio, e quindi la sua condanna a rifondere alla M. le spese del grado, quantunque l’accoglimento del gravame avesse “comportato l’obiettivo aggravamento” della sua posizione, così disattendo il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese dello stesso alla luce dell’esito complessivo della lite;
– che la M., con controricorso, ha resistito all’avversaria impugnazione, per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata, senza svolgere ricorso incidentale in relazione alla reiezione della domanda risarcitoria;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 14 settembre 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso merita accoglimento;
– che il primo motivo, infatti, è fondato, nella parte in cui ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.;
– che questa Corte ha più volte affermato che “l’indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causarti finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “e’ ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell’art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l’art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvend3″” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084, Rv. 58269001; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2014, n. 4378, Rv. 373059-01 e già Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889, Rv. 401528-01), dovendo, in particolare, ravvisarsi l’ipotesi della “conditio ob causarti finitam” quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, Rv. 626695), ipotesi, nessuna delle quali, ricorre nel caso che occupa;
– che, dunque, è errata la decisione con cui il Tribunale lametino ha stabilito che, pur nella persistenza del rapporto contrattuale tra la Telecom e la M., quest’ultima avesse diritto di “ripetere” una somma pari a quella riscossa dalla società telefonica, in conseguenza dell’aumento del canone risultante dalla prima fattura con cui l’utente apprese – senza esserne previamente (e altrimenti) informata – dell’avvenuta modifica delle condizioni contrattuali;
– che il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo, atteso che la statuizione del giudice di appello sulle spese di lite resta travolta dalla cassazione della sentenza impugnata, a norma dall’art. 336 c.p.c., comma 1, e dalla necessità di una loro rinnovata, totale, regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01);
– che la sentenza, dunque, va cassata, potendo tuttavia questa Corte decidere la causa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda alinea, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
– che la domanda della M. va integralmente rigettata, non sussistendo – per le ragioni illustrate nello scrutinare il primo motivo di ricorso, ovvero in difetto delle condizioni di applicazione dell’art. 2033 c.c. – i presupposti per ordinare la restituzione di alcuno degli importi versati a titolo di aumento del canone, né quelli per accordare tale somma a titolo di risarcimento del danno da comportamento non conforme all’obbligo di buona fede della società di telefonia nell’esecuzione del contratto, atteso che la statuizione del giudice di appello, che ha riformato la condanna della stessa al risarcimento del danno disposta dal primo giudice, è ormai passata in giudicato, non avendo la M. proposto, sul punto, ricorso incidentale;
– che malgrado il rigetto integrale della domanda, le spese di ambo i giudizi di merito, come pure quelle del presente giudizio di legittimità, vanno integralmente compensate tra le parti, sussistendo – a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo risultante dopo la prima diverse modifiche legislative ad esso apportate, ovvero quella di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 4, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, convertito con modifiche dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, testo applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, essendo stato il primo grado dello stesso instaurato con citazione notificata il 27 giugno 2008) – “giusti motivi” in tal senso;
– che gli stessi – da indicare esplicitamente in motivazione, secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come (temporaneamente) modificato dalle norme di legge sopra meglio richiamate – vanno identificati nella condotta di Telecom Italia (oggi TIM), giacché, come si legge nello stesso ricorso esaminato e deciso da questa Corte (cfr. pag. 11), costituisce “comportamento contrattuale illecito”, in quanto tenuto in violazione “del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto”, la modifica delle condizioni contrattuali che non sia stata, previamente, comunicata all’utente;
– che, invero, questa Corte già in passato ha ritenuto che, ai fini dell’adozione del provvedimento sulle spese di lite, il giudice possa dare rilievo anche al comportamento preprocessuale tenuto dalle parti, in particolare da chi, “venendo meno al criterio di correttezza che deve improntare la condotta di entrambe le parti del rapporto obbligatorio” a norma dell’art. 1175 c.c., abbia contribuito “così a generare un contenzioso che avrebbe ben potuto essere evitato” (cfr., soprattutto in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 novembre 2011, n. 23997, Rv. 620310-01).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’appello di Telecom Italia S.p.a (oggi TIM S.p.a.) e per l’effetto – in integrale riforma della sentenza del Giudice di pace di Lamezia Terme, n. 1917/08, del 18 novembre 2008 – rigetta la domanda di M.O., compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito e quelle del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021