“Avvocato di Fiducia”
LO STUDIO LEGALE BELLANI
mette a disposizione della Vostra azienda il servizio “Avvocato di Fiducia“
L’ “Avvocato di Fiducia” rappresenterà per la Vostra azienda il canale di segnalazione esterno, ovvero la figura a cui, in conformità ed in ottemperanza a quanto imposto dalla Direttiva UE 2019/1937, sarà possibile segnalare qualsiasi violazione, nota o presunta, relativa alle condotte e alle attività aziendali.
Il servizio “Avvocato di Fiducia” è comprensivo di qualsiasi attività necessaria (predisposizione modelli di segnalazione esterna ed interna, predisposizione piani di comunicazione delle segnalazione, trattamento dei dati personali, ecc…) a conformare la Vostra azienda alle nuove disposizioni normative introdotte a seguito del recepimento della Direttiva UE 2019/1937.
MA COS’E’ IL WHISTLEBLOWING?
Il “whistleblowing” può essere definito come una segnalazione posta in essere da un lavoratore che, svolgendo le proprie funzioni lavorative, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all’azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.
La Direttiva Europea 2019/1937, avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’UE ed adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 23 ottobre 2019, impone a tutti gli stati membri dell’Unione Europea di adottare misure idonee a imporre alle aziende con più di 50 dipendenti di dotarsi di un canale per le segnalazioni Whistleblowing.
Conseguentemente al recepimento della Direttiva UE 2019/1937 relativa al whistleblowing, le imprese private avranno l’obbligo di istituire canali di segnalazione
INTERNI: Sono da ritenersi tali tutte quelle procedure, quei sistemi, quelle modalità di segnalazione proprie dell’azienda stessa. Ciascun soggetto obbligato dovrà prevedere un apposito Ufficio nel proprio organigramma finalizzato al recepimento delle segnalazioni.
ESTERNI: Le aziende potranno adottare sistemi, modalità e procedura di segnalazione esterne all’organigramma stesso. Viene data la possibilità ai soggetti individuati dalla Direttiva di appoggiarsi a professionisti esterni che verranno incaricati di ricevere le segnalazioni, adottare modelli di gestione delle stesse e procedure per la trasmissione delle stesse al responsabile dell’azienda.
PUBBLICI, che siano quindi raggiungibili da tutti i soggetti come meglio individuati dalla Direttiva.