Diritto di Famiglia

Lo Studio Legale Bellani si occupa di tutti gli aspetti giuridici della famiglia.
Ma cos’è il diritto di famiglia?
Per famiglia si intende l’insieme di persone che vivono e abitano una stessa casa.
Il diritto italiano, e internazionale, è quindi quell’insieme di norme che regolano e disciplinano i rapporti intercorrenti tra individui dal momento della costituzione del nucleo familiare, sino a dopo il suo eventuale scioglimento.
In quali ambiti lo Studio Legale Bellani offre assistenza?
Lo Studio si occupa di assistere i propri clienti tanto in fase stragiudiziale quanto dinnanzi l’Autorità Giudiziaria competente.
L’ambito del diritto di famiglia richiede particolare sensibilità e accortezza soprattutto nelle controversie che coinvolgono direttamente ed indirettamente i figli.
Per tale ragione l’approccio dello studio, in presenza di minori, è orientato alla tutela degli interessi della prole.
Quando possibile, anche in relazione all’attitudine della controparte, lo studio promuove lo strumento conciliativo, così che il cliente ottenga la miglior tutela in tempi brevi, costi contenuti e, soprattutto, proteggendo il benessere emotivo dei figli.
Lo studio si pone come missione quella di salvaguardare il principio di bigenitorialità, consentendo così alla prole di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Servizi offerti
- Separazione personale dei coniugi
L’istituto mira a sancire la rottura del legame coniugale. Da ciò consegue il venir meno di taluni dei diritti e doveri a carico di ciascun coniuge.
A seguito dell’avvio del procedimento di separazione, i coniugi sono autorizzati e vivere separati l’uno dall’altro.
Sotto il profilo patrimoniale, può essere riconosciuto l’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli e/o del coniuge.
A differenza del divorzio, il provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati, non scioglie il vincolo matrimoniale che può essere in qualsiasi momento nuovamente confermato con una riconciliazione.
La separazione legale può essere richiesta anche solo da un coniuge e può essere:
consensuale: quando i coniugi si accordano su tutte le condizioni della separazione. Tale accordo può essere omologato dal Tribunale competente, oppure autorizzato dalla Procura della Repubblica sottoforma di accordo di negoziazione assistita.
In entrambi i casi, l’accordo di separazione e il nulla osta, acquistano la validità di titolo esecutivo.
giudiziale: l’impossibilità di definire consensualmente i termini della separazione comporta il necessario ricorso all’Autorità Giudiziaria che sarà chiamata a definire le condizioni della separazione.
Il procedimento può essere avviato anche da uno solo dei coniugi.
In ogni caso le condizioni di separazione sono sempre modificabili dal Tribunale su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
- Divorzio
L’istituto definisce lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostruita.
Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile mentre si parla di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Il divorzio è sempre successivo alla separazione personale dei coniugi.
Anche in questo caso il divorzio può essere:
congiunto: quando i coniugi si accordano su tutte le condizioni del divorzio. Tale accordo può essere omologato dal Tribunale competente, oppure autorizzato dalla Procura della Repubblica sottoforma di accordo di negoziazione assistita.
In entrambi i casi, l’accordo di divorzio e il nulla osta, acquistano la validità di titolo esecutivo.
giudiziale: l’impossibilità di definire consensualmente i termini della separazione comporta il necessario ricorso all’Autorità Giudiziaria che sarà chiamata a definire le condizioni del divorzio.
Il procedimento può essere avviato anche da uno solo dei coniugi.
In ogni caso le condizioni di separazione sono sempre modificabili dal Tribunale su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
- Affidamento e mantenimento dei figli
Nel momento in cui viene meno la coppia, in presenza di figli, occorre disciplinare il regime di affido ed il collocamento dei minori.
La regola generale è quella dell’affidamento condiviso, ovvero la ripartizione tendenzialmente paritaria tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori indipendentemente dalla permanenza dei figli con ciascun genitore.
In particolari circostanze, che devono essere portate a conoscenza del giudice, provate e valutate, si può richiedere un affidamento più stringente a favore di uno solo dei genitori.
Si parla in tali circostanze di
Affidamento esclusivo: quando l’affidamento all’altro coniuge è contrario all’interesse del minore. L’affidamento esclusivo, non esclude, però, l’altro genitore dalla responsabilità condivisa relativamente alle “decisioni di maggiore interesse”, tra cui ad esempio la salute.
Affidamento superesclusivo: quando viene demandata ad uno solo dei genitori anche le “decisioni di maggiore interesse”, lasciando in capo all’altro genitore un diritto/dovere di monitoraggio senza alcun potere decisionale sul figlio.
Quanto all’aspetto economico, l’autorità competente a decidere della separazione/divorzio o affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, pronuncerà un provvedimento di carattere economico con il quale si determina l’entità del versamento mensile della somma a titolo di contribuzione alle necessità materiali dei figli e/o del coniuge economicamente debole.
- Patti prematrimoniali
Sono tali quegli accordi con i quali i futuri sposi regalano in anticipo i loro rapporti personali e patrimoniali in caso di separazione/divorzio. Aggi ancora considerati invalidi, essi hanno, però, sempre più un forte valore probatorio.
- Azioni di stato
Tali azioni, previste dal codice civile agli articoli 239 e 240, sono esercitabili solo in caso di filiazione matrimoniale.
L’azione di “reclamo dello stato di figlio” è imprescrittibile ed è finalizzata al riconoscimento dello stato di figlio nato nel matrimonio può essere reclamato in ogni momento.
Con “l’azione di contestazione”, anch’essa imprescrittibile, lo status di figlio attribuito erroneamente può essere rimosso – anche in questo caso in ipotesi tassative – su iniziativa di chi risulta genitore o di chi vi abbia comunque interesse, ivi compreso il figlio.
- Dichiarazione di maternità e paternità e riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può essere tale a seguito di sentenza del Tribunale che, accertato il legame biologico, dichiari lo “status” di figlio. legittimati ad agire sono il genitore che ha riconosciuto, il figlio, il P.M
Tale azione consente al figlio inizialmente non riconosciuto di godere dei medesimi diritti del figlio “legittimo”.
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