BIGLIETTI AEREI E VOLO IN RITARDO: IL GIUDICE COMPETENTE A CONOSCERE DELL’AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO E’ QUELLO ITALIANO QUANDO IL VIAGGIATORE/ACQUIRENTE RISIEDE IN ITALIA OPPURE LA COMPAGNIA DISPONE SUL TERRITORIO DI UN’ORGANIZZAZIONE PROPRIA
Cassazione civile sez. VI – 13/09/2022, n. 26869
RITENUTO IN FATTO
– che la società Aeroflot Russian Arlines ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 10364/21, del 14 giugno 2021, del Tribunale di Roma, che – rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 37463/18, del 9 novembre 2018, del Giudice di pace di Roma – ha confermato la condanna della stessa a risarcire il danno cagionato a V.F., L.M. e C.M.C.;
– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che i predetti V., L. e C. – lamentando un ritardo nei voli aerei (OMISSIS) e (OMISSIS), del (OMISSIS), da (OMISSIS) a (OMISSIS) (con scalo a (OMISSIS)) – adivano il Giudice di pace di Roma per chiedere, a dire della ricorrente, la “compensazione ex art. 7 del regolamento Ce n. 2461/04”;
– che eccepito, dall’allora convenuta, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l’adito giudicante accoglieva la domanda risarcitoria, ravvisando la giurisdizione italiana sul presupposto che la compagnia aerea avesse una sede di rappresentanza in Italia;
– che il giudice di appello rigettava il gravame della convenuta soccombente, la quale reiterava – senza successo – l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano;
– che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorre per cassazione la Aeroflot Russian Arlines, sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denuncia violazione dell’art. 7 del regolamento Ce n. 1215/2012, come interpretato dalla sentenza della CUGE del 9 luglio 2009, in C-204/08, in particolare reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sul presupposto che il giudizio dovesse radicarsi o in (OMISSIS) o nella (OMISSIS) (essendo (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente, il luogo di partenza e di destinazione del volo aereo);
– che sono rimasti intimati la V., il L. e il C.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va rigettato;
– che dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che quella proposta dai già attori era una “domanda di risarcimento danno” (e non di compensazione pecuniaria, come si legge nel ricorso), trovando, pertanto, applicazione – come ritenuto dalla sentenza impugnata – quanto già affermato da questa Corte, in relazione a tale tipologia di domanda;
– che, difatti, “la competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell’attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, intendendosi per tale quello del luogo in cui il vettore possiede un’organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei” (Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre 2020, n. 24632, Rv. 659913-04), ovvero il “luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato” – come nel caso che qui occupa “mediante la rete Internet” (Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2020, n. 3561, Rv. 656952-01):
– che su tali basi, dunque, il Tribunale di Roma ha affermato la giurisdizione del giudice italiano, donde la manifesta infondatezza del presente ricorso, che ne ha consentito la definizione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.;
– che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo la V., il L. e il C. rimasti solo intimati;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi delD.P.R.n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2022
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