LA LEGGE DELEGA N. 206 DEL 26.11.2021 ESTENDE LA POSSIBILITA’ DI RICORRERE AL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA ANCHE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
La legge delega
Con legge delega n. 206 del 26.11.2021 il Parlamento delegava al Governo la previsione di nuovi strumenti che potessero semplificare, spedire e razionalizzare il processo civile, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
Unitamente alla revisione del processo civile, la Legge riforma integralmente la giurisdizione dei diritti delle relazioni famigliari, delle persone e dei minori e le norme di procedura del rito familiare, istituendo il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e unificando i tanti riti oggi esistenti in unico rito.
Per quanto attiene le finalitĂ del presente articolo, la data del 22 giugno 2022 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione in materia di mezzi di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio dell’AutoritĂ Giudiziaria competente.
Da questa data è infatti entrata in vigore la disposizione che estende la possibilità di ricorso al procedimento di negoziazione assistita anche per la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
L’art. 35 della Legge 206 del 26.11.2021
La procedura di negoziazione assistita in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Il comma 35 dell’art. 1 L. 206/2021 rende possibile, con immediata applicazione, l’utilizzo della procedura di negoziazione assistita anche per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Sino a questo momento l’utilizzo di tale procedura era possibile solo per i coniugi che chiedevano una pronuncia di separazione, divorzio o correlate modifiche.
Il comma 4 della L. 206/2021, in materia di giustizia complementare, prevede altresì una serie di incentivi – anche fiscali – volti ad implementare l’utilizzo della negoziazione assistita in materia familiare. A titolo esemplificativo, la possibilità in sede di negoziazione assistita di effettuare trasferimenti immobiliari o di prevedere un assegno di mantenimento c.d. una tantum.
Si riporta di seguito il testo riformato dell’art. 6 D.L. 132 del 2014
1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalitĂ di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonchĂ© per la disciplina delle modalitĂ di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni giĂ determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni(3).
Il comma 4 della L. 206/2021, in materia di giustizia complementare, prevede altresì una serie di incentivi – anche fiscali – volti ad implementare l’utilizzo della negoziazione assistita in materia familiare. A titolo esemplificativo, la possibilità in sede di negoziazione assistita di effettuare trasferimenti immobiliari o di prevedere un assegno di mantenimento c.d. una tantum.
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