LA CONDOTTA DEL PEDONE INVESTITO RILEVA NELLA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO
Cassazione civile sez. VI – 13/09/2022, n. 26873
RITENUTO IN FATTO
– che T.Y. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1289/21, dell’8 settembre 2021, della Corte di Appello de L’Aquila, che – rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 1067/20, del 13 ottobre 2020, del Tribunale di Pescara – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta contro L.M.O. e la società Groupama Assicurazioni S.p.a.;
– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essere stato vittima di un grave incidente stradale, occorsogli in (OMISSIS) il (OMISSIS) sulla (OMISSIS), e di avere, pertanto, convenuto in giudizio, per il risarcimento del danno, la società Groupama Assicurazioni S.p.a. e L.M.O., rispettivamente assicuratrice per la “RCA” e proprietaria dell’autovettura che ebbe ad investirlo nelle circostanze di tempo e luogo teste’ indicate;
– che istruita la causa solo attraverso l’acquisizione di copia del “Prontuario per la annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”, redatto dalla Polstrada di (OMISSIS) in occasione del sinistro in oggetto (essendo state, infatti, rigettate le richieste di prova orale, avanzate dall’attore, nonché di acquisizione degli atti relativi ad un eventuale procedimento penale, a carico del conducente del veicolo investitore, per guida in stato di ebrezza), il giudice di prime cure rigettava la domanda, individuando nella condotta del T. la causa esclusiva del sinistro;
– che il gravame esperito dall’attore soccombente veniva rigettato dal giudice di appello;
– che avverso la sentenza della Corte aquilana ricorre per cassazione il T., sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054,1227,2697, comma 1, c.c., degli artt. 140 e 141C.d.S., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., “con riferimento alla selezione e alla valutazione delle prove nella ricostruzione dei fatti”;
– che hanno resistito all’impugnazione, con il medesimo controricorso, la Groupama Assicurazioni e L.M.O., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va rigettato;
– che non vale, infatti, richiamarsi – come ha fatto l’odierno ricorrente – al principio secondo cui, “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01);
– che, invero, è stato pure affermato da questa Corte che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. Sez. 3, ord. 17 gennaio 2020, n. 842, Rv. 656632-01);
– che, nella specie, la sentenza impugnata – nel valorizzare la presenza del pedone, in orario notturno e in assenza di illuminazione, su strada extraurbana, in violazione dell’art. 175 C.d.S. – non pare esibire profili di manifesta illogicità o irriducibile contraddittorietà, tanto che le ulteriori censure del ricorrente si sostanziano in un non consentito tentativo di mettere in discussione il giudizio di fatto operato dal giudice di merito, mettendo in dubbio proprio le circostanze sopra riferite;
– che, al riguardo, va tuttavia ribadito il principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4), c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618).
– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando T.Y. a rifondere, alla società Groupama Assicurazioni S.p.a. e a L.M.O., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 5.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R.n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2022
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