LA LIQUIDAZIONE DI SPESE GIUDIZIARIE INFERIORI RISPETTO IL MINIMO TABELLARE DEVE ESSERE SUCCINTAMENTE MOTIVATA
Cassazione civile sez. III – 20/07/2022, n. 22719
FATTI DI CAUSA
La (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante Ca.An., nonché quest’ultimo, in qualità di titolare dell’omonima impresa edile, convennero in giudizio la Banca Carime s.p.a., la Società Carime quale incorporante la Carisal – Cassa di Risparmio di Salerno e la Società Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a. per sentir dichiarare la nullità degli accordi transattivi intervenuti, con scritture del 27.5.1999 e del 9.10.2000, tra le parti attrici e la Carisal (cessionaria dei crediti della Carime nei confronti della (OMISSIS) e del C., per i quali la predetta Carime aveva in precedenza ottenuto decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ed iscritto ipoteche); e ciò per violazione del divieto di patto commissorio e/o per illiceità della transazione e/o per violazione dell’art. 644 c.p. e/o per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica; in via subordinata, chiesero che venisse pronunciato l’annullamento degli accordi transattivi in quanto concernenti pretese temerarie; domandarono, inoltre, che venisse accertata la responsabilità – contrattuale e extracontrattuale – della Banca Carime per avere proceduto – in data 28.5.1998 – alla revoca degli affidamenti e per avere immediatamente dopo richiesto decreti ingiuntivi ed iscritto ipoteche in violazione dei doveri di correttezza e buona fede; chiesero, infine, la condanna della Banca Carime al risarcimento dei danni.
Costituitesi la Banca Carime e la Intesa BCI Gestioni Crediti s.p.a., il Tribunale di Cosenza rigettò la domanda attorea.
La Corte di Appello di Catanzaro dichiarò la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della garante M.A.M. e rimise le parti avanti al primo giudice.
Una volta riassunto, il giudizio venne interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS).
Nuovamente riassunta dal C. e dalla Curatela fallimentare, la causa venne definita dal Tribunale col rigetto delle domande attoree.
La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sul gravame principale di C.J., P. e D. e di M.A.M. tutte quali eredi con beneficio di inventario di C.A. – e su quelli incidentali della Curatela del Fallimento e della Banca Carime s.p.a., ha confermato la sentenza impugnata.
La Corte ha affermato, fra l’altro, che:
doveva negarsi che nell’accordo transattivo fosse contenuto un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c., dato che “la Banca non è mai divenuta proprietaria dei beni ipotecati, né ne ha acquisita la disponibilità giuridica o materiale”, considerato che “detti beni sono sempre rimasti nella disponibilità delle parti debitrici sulle quali gravava unicamente l’obbligo di procedere ai pagamenti concordati nei termini previsti per l’adempimento”;
il giudicato formatosi a seguito della irretrattabilità dei decreti ingiuntivi (conseguente alla rinuncia all’opposizione effettuata in adempimento della transazione) copriva “unicamente i rapporti giuridici ad essi sottesi, e quindi l’esistenza, la validità e l’esigibilità dei crediti derivanti dai rapporti di mutuo e di apertura di credito in conto corrente” e non anche la questione dell’eventuale illegittimità della revoca degli affidamenti, destinata a ricevere unicamente tutela risarcitoria;
andava peraltro escluso che l’eventuale illegittimità della revoca degli affidamenti potesse produrre la nullità della transazione, “perché l’illiceità del contratto rilevante ex art. 1972 c.c., comma 1, è solo quella che, ai sensi dell’art. 1418 c.c., consegue all’illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti” e, nello specifico, non risultava che i contratti di mutuo, di apertura di credito e di conto corrente avessero violato norme imperative; tanto più che la questione della validità di tali contratti era preclusa dal giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi emessi in forza degli anzidetti contratti; né poteva ritenersi che l’eventuale illegittimità del recesso potesse incidere sulla validità degli stessi, producendone la nullità ab origine, potendo determinare solo una tutela risarcitoria in capo al correntista; doveva pertanto escludersi che potesse “prospettarsi una nullità della transazione conseguente alla illegittimità della revoca degli affidamenti per contrarietà a buona fede, poiché tale eventuale illegittimità non produce l’illiceità della causa dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di mutuo oggetto di transazione, né dei crediti da essi derivanti e definitivamente accertati con i citati decreti ingiuntivi”;
neppure poteva ritenersi che la transazione fosse “nulla perché relativa ad un “atto illecito”, rappresentato (…) dalla revoca asseritamente illegittima”, in quanto “attraverso la transazione le parti non hanno transatto l’atto illecito in sé, ma le conseguenze che da esso si sono prodotte in termini di immediata esigibilità dei crediti”;
egualmente infondato era l’assunto “secondo cui la transazione celerebbe un negozio usurario tenuto conto della sproporzione tra le prestazioni”; invero, non era “in concreto apprezzabile l’usurarietà delle condizioni della transazione, non essendo rilevabile dagli atti una palese sproporzione tra i vantaggi acquisiti dai debitori (tra cui l’azzeramento di circa sei miliardi di debito) e quelli ricevuti dalla Banca”;
doveva, inoltre, ritenersi estranea alla fattispecie in esame la figura dell’abuso di dipendenza economica di cui alla L. n. 192 del 1998, art. 9, dato che la stessa “postula un rapporto contrattuale tra fornitore e cliente non assimilabile a quello intercorrente tra l’impresa e la Banca” e, d’altra parte, le stesse parti appellanti non avevano allegato alcuna fattispecie di abuso di posizione dominante nella conclusione dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di mutuo fondiario; né era ravvisabile un siffatto abuso nel contenuto degli accordi transattivi del maggio 1999, non essendo apprezzabile una concreta sproporzione tra le reciproche prestazioni delle parti;
non poteva neppure accogliersi la richiesta di annullamento della transazione ex art. 1971 c.c., dato che i crediti della Banca risultavano coperti dal giudicato conseguente all’estinzione dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi, dovendosi pertanto escludere la possibilità di configurare la pretesa della Banca come temeraria;
come correttamente evidenziato dal primo giudice, “la questione della legittimità o (del)la illegittimità della revoca degli affidamenti (era) preclusa dalla transazione validamente intervenuta tra le parti e, in particolare, dalla rinuncia all’azione con riguardo alla pretesa risarcitoria avanzata dagli appellanti e dal Fallimento”; di talché l’appello risultava “da un lato inammissibile, perché non pone(va) in discussione detta preclusione, e dall’altro infondato dovendosi negare, anche in questa sede, che la transazione del maggio 1999 possa reputarsi nulla o annullabile”.
Hanno proposto ricorso per cassazione C.J., P. e D., nonché M.A.M. – tutte nella qualità di eredi, con beneficio di inventario, di C.A., affidandosi a sei articolati motivi; la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha notificato controricorso adesivo al ricorso principale contenente ricorso incidentale basato su sei motivi; Banca Carime s.p.a, incorporata in Unione di Banche Italiane s.p.a. (UBI s.p.a.), ha resistito al ricorso principale con controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; ad esso hanno resistito la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. e, con distinto controricorso, C.J., P. e D. a M.A.M.; avverso il ricorso incidentale della Curatela del Fallimento, la Banca Carime s.p.a., incorporata in UBI s.p.a., ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; a quest’ultimo ha resistito la Curatela con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Hanno depositato memoria le ricorrenti principali e la Curatela. La Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante la UBI Banca s.p.a. e, con essa, la Banca Carime s.p.a.) ha fatto pervenire memoria per posta (da ritenere inammissibile).
RAGIONI DELLA DECISIONE
IL RICORSO PRINCIPALE C. – M..
1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2744 c.c., anche in relazione agli artt. 1418 e 1344 c.c.; dell’art. 1362 c.c., e, più in generale, dei principi e delle norme che disciplinano l’interpretazione del contratto anche in relazione all’art. 2744 c.c.; dell’art. 116 c.p.c., e dei principi che regolano la valutazione delle prove, “omettendo di procedere alla valutazione organica e complessiva della vicenda”; l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia “configurabile anche in ipotesi di mancato esame delle risultanze istruttorie idonee a dimostrare circostanze tali da invalidare il convincimento del giudice di merito”; l’incoerenza della motivazione sotto il profilo della non plausibilità delle conclusioni” della sentenza.
1.1. Le ricorrenti ripropongono la questione della violazione del divieto di patto commissorio, assumendo che la transazione “era stata stipulata in violazione dell’art. 2744 c.c., o, quanto meno, al fine di eludere la predetta norma”, poiché, “in forza dell’accordo transattivo la proprietà del bene ipotecato non era formalmente “passata” al creditore, ma quest’ultimo aveva acquisito un potere di controllo e di gestione del bene ipotecato, al punto tale da renderlo esclusivo per lo stesso creditore, che, dopo averlo individuato, aveva stabilito il prezzo di vendita di tale bene e, talvolta, anche l’acquirente, procedendo direttamente alla riscossione del prezzo in occasione di ogni singola vendita”.
1.2. Il motivo è inammissibile.
A fronte dei puntuali rilievi compiuti dalla Corte sul fatto che la Banca non era mai divenuta proprietaria dei beni ipotecati, non ne aveva acquisito la disponibilità giuridica o materiale e non aveva ricevuto alcun mandato irrevocabile a vendere e, altresì, sul fatto che non era stato previsto uno specifico obbligo dei debitori a procedere alla vendita degli immobili, le ricorrenti propongono a questa Corte una lettura della vicenda in termini di sostanziale elusione del divieto di patto commissorio, in tal modo sollecitando un non consentito diverso apprezzamento di merito in sede di legittimità.
Invero, la sentenza ha così motivato: “Come già correttamente ritenuto dal primo giudice deve negarsi che nell’accordo transattivo sopra parzialmente trascritto sia contenuto un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c.. Questo perché la Banca creditrice non è mai divenuta proprietaria dei beni ipotecati, né ne ha mai acquisita la disponibilità giuridica o materiale. Detti beni sono sempre rimasti nella disponibilità delle parti debitrici sulle quali gravava unicamente l’obbligo di procedere ai pagamenti concordati nei termini previsti per l’adempimento. Preme infatti sottolineare che la Banca non ha ottenuto alcun mandato a vendere, essendosi le parti limitate a stabilire che il prezzo delle vendite sarebbe stato incassato dalla Banca la quale si impegnava a prestare il proprio assenso alla cancellazione delle ipoteche. Neppure è stato previsto, nel citato atto transattivo, uno specifico obbligo dei debitori di procedere alle vendite degli immobili di (OMISSIS) e di (OMISSIS), poiché la menzione delle vendite di tali cespiti appare, piuttosto, operata in considerazione dei tempi dei pagamenti, quali concrete modalità di reperimento della provvista, senza, peraltro, escludere che il pagamento altrimenti operato attraverso altre fonti di liquidità potesse determinare la risoluzione della transazione”.
Nello svolgimento della critica – che comincia dalla lettera c) – il ricorso omette di confrontarsi in modo specifico con i passaggi di detta motivazione e, facendosi carico di essi, di svolgere una critica sia nel senso della violazione dell’art. 2744 c.c., sia nel senso della falsa applicazione di tale norma.
Sotto il primo aspetto, non si argomenta in alcun modo sotto quali profili la corte calabrese avrebbe violato la norma con riferimento ai suoi profili testuali né si spiega perché la motivazione resa esprimerebbe un risultato finale dell’esegesi dell’art. 2744 c.c., diverso da quello che la norma evidenzia. Sotto il secondo aspetto, nemmeno si illustra il vizio di falsa applicazione, cioè la ragione per cui la fattispecie concreta, per come ricostruita ed assunta dalla sentenza, sarebbe stata a torto non sussunta dalla motivazione.
Al di là del decisivo mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, il motivo non contiene dunque un’effettiva critica in iure, ma sollecita piuttosto un’inammissibile rivalutazione della quaestio facti.
Lo stesso è a dirsi per le altre norme evocate dalla rubrica.
Infine, conformemente all’intestazione, il vizio dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risulta inammissibilmente dedotto “sotto il profilo della non plausibilità delle conclusioni della decisione impugnata”, ossia in termini che esulano completamente dal paradigma di detta norma.
2. Il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1972 c.c. (anche in relazione agli artt. 1343,1418,1175 e 1375 c.c.) e degli artt. 1343 e 1418 c.c., nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., e dei “principi e norme che impongono al giudice di decidere iuxta alligata et probata” e, altresì, “l’intrinseca contraddittorietà della sentenza”.
2.1. Le ricorrenti censurano la sentenza per avere escluso l’operatività della previsione dell’art. 1972 c.c., rilevando che “detta disposizione sanziona con la nullità la transazione anche quando essa è relativa ad un negozio giuridico unilaterale illecito (quali sono incontestabilmente le revoche degli affidamenti e dei mutui di cui è causa)” e – altresì – per non aver considerato che con la transazione in esame le parti non si sono limitate a disporre delle conseguenze economiche di dette revoche, ma hanno transatto direttamente sull’atto illecito”; sotto altro profilo, hanno evidenziato l’intrinseca contraddittorietà della decisione che, esaminando il secondo motivo di appello, ha escluso che la denunciata illegittimità della revoca potesse rilevare ai fini della dedotta invalidità dell’accordo transattivo ex art. 1972 c.c., e, dall’altro, esaminando il sesto motivo, ha ritenuto la questione di legittimità della revoca preclusa dall’accordo transattivo”.
2.1. Il motivo va disatteso, in quanto:
non si confronta adeguatamente col rilievo della Corte secondo cui la illiceità rilevante ai sensi dell’art. 1972 c.c., è solo quella prevista dall’art. 1418 c.c., e si limita a insistere nel postulare la sufficienza della mera illegittimità con cui la Banca avrebbe agito revocando gli affidamenti; illegittimità il cui accertamento è stato peraltro ritenuto precluso dal giudice di appello con statuizione che – per quanto si dirà in relazione al sesto motivo – non risulta idoneamente censurata;
non ricorre la denunciata contraddittorietà della decisione, poiché l’affermazione – in termini generali – che la “eventuale” illegittimità della revoca degli affidamenti non è idonea a produrre la illiceità della causa dei contratti cui la revoca si riferisce non è logicamente incompatibile con l’affermazione che, nel caso specifico, la questione della legittimità o meno della revoca era comunque preclusa dall’accordo transattivo.
3. Col terzo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 644 c.p., artt. 1418 c.c. e art. 116 c.p.c., nonché l’omesso esame su un punto decisivo della controversia costituente oggetto di discussione tra le parti e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la usurarietà della transazione, reiterando gli argomenti a sostegno della configurabilità dell’usura, a fronte delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria del C. e della sproporzione tra le contrapposte prestazioni contrattuali previste dall’accordo transattivo.
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non individua errori di diritto o specifici fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame, ma sollecita una rivalutazione della quaestio facti ed un nuovo apprezzamento di merito che sono inibiti in sede di legittimità.
4. Il quarto motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 192 del 1998, art. 9 (da ritenersi applicabile anche nella relazione tra imprenditore e banca, essendo espressione dei principi di correttezza e di buona fede nei rapporti tra imprenditori, nonché dei principi costituzionali di solidarietà sociale e di libera iniziativa economica), anche in relazione all’art. 1965 c.c., nonché degli artt. 99 e 112 c.p.c. (per avere la Corte valutato la questione dell’abuso di dipendenza in relazione a fatti ed atti diversi da quelli allegati) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (per non avere la Corte di merito proceduto “alla valutazione organica e complessiva della vicenda e, quindi, omettendo di valutare i fatti e gli atti che hanno preceduto e fatto seguito allo stesso accordo transattivi, come risultanti da materiale probatorio acquisito”).
4.1. Il motivo è infondato e, per il resto, inammissibile.
Infondato nella parte in cui insiste nel ritenere configurabile un abuso di dipendenza economica in riferimento ad una transazione, ossia ad un accordo che è strutturalmente destinato a comporre una lite (insorta o insorgenda) fra le parti e che esula dall’ambito di applicazione della L. n. 198 del 1992, art. 9, diretto a disciplinare il contenuto di relazioni commerciali fra imprese onde evitare eccessivi squilibri fra diritti ed obblighi nella fase genetica o esecutiva dei rapporti (e non anche nell’ambito della composizione delle controversie ad essi conseguenti).
Infondato, altresì, nella parte in cui lamenta che la domanda non sia stata valutata in relazione agli accordi transattivi, giacché la sentenza, dopo avere escluso la configurabilità dell’abuso in riferimento ai contratti bancari, ha espressamente escluso la possibilità di ravvisare l’abuso di dipendenza nel contenuto della transazione (con statuizione che le stesse ricorrenti sottopongono a censura).
Inammissibile nella parte in cui deduce la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in modo non conforme ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass. n. 11892/2016: infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
che ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 27000/2016).
5. Il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di annullamento della transazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1971 c.c. e, altresì, dell’art. 116 c.p.c. (per omessa “valutazione organica e complessiva della vicenda”, considerato che “detta disposizione impone al giudice di merito di osservare le regole della logica e della comune esperienza nel formulare il proprio giudizio sul fatto”).
5.1. Il motivo è inammissibile perché non individua specificamente i termini dell’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, ma si limita a svolgere una generica contestazione basata sull’assunto della complessiva illegittimità del comportamento tenuto dalla Banca; del pari inammissibile, per quanto osservato al punto 4.1, è la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c..
6. Il sesto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il sesto motivo di appello (con cui si era lamentato il rigetto della domanda risarcitoria conseguente alle illegittime revoche degli affidamenti e alla nullità dell’accordo transattivo) consta di una rubrica assai articolata (occupante ben sei pagine del ricorso) con cui si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 342 c.p.c., dell’art. 2744 c.c. (anche in relazione agli artt. 1418 e 1419 c.c.), dell’art. 116 c.p.c. (sotto più profili), degli artt. 1972,1343 e 1418 c.c., degli artt. 99,112 e 115c.p.c., dell’art. 644 c.p. (oltreché, nuovamente, degli artt. 1343 e 1418 c.c.), della L. n. 192 del 1998, art. 9, degli artt. 99,112, degli artt. 1218 e 2043 c.c.; oltre a ciò, con riferimento a vari profili, si deducono “intrinseca contraddittorietà della sentenza”, “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” e “incoerenza della motivazione”.
6.1. Il motivo è inammissibile in quanto il cumulo (abnorme) di plurime censure eterogenee viola i criteri legali della specificità dei motivi del ricorso per cassazione e della chiarezza espositiva, risolvendosi in una non consentita censura cumulativa delle ragioni decisorie sottese alla sentenza impugnata e richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte volto ad enucleare, nell’ambito dell’illustrazione del motivo, le parti concernenti le distinte censure (cfr. Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 18021/2016; Cass. n. 26874/2018).
7. Il ricorso principale va, pertanto, nel complesso rigettato.
IL PRIMO RICORSO INCIDENTALE DELLA BANCA CARIME S.P.A..
8. Con il primo motivo (condizionato), la Banca denuncia violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 633 c.p.c., anche in correlazione con l’art. 310 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza per avere ritenuto che il giudicato formatosi a seguito della rinuncia all’opposizione avverso i decreti ingiuntivi non coprisse anche la questione della legittimità della revoca degli affidamenti.
9. Con il secondo motivo (anch’esso condizionato), la ricorrente censura la sentenza – per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,1965 e 1966 c.c., e per omesso esame di un fatto decisivo – per non essersi pronunciata sul difetto di legittimazione passiva della Banca Carime in relazione agli atti di transazione (perfezionati dalla Carisal s.p.a., cui erano stati medio tempore ceduti i crediti).
10. Il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233 c.c., comma 2, e della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, in combinato disposto con le norme del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e segg., nonché “motivazione apparente ovvero contraddittoria, perplessa e incomprensibile o comunque violazione del minimo costituzionale della motivazione ex art. 111 Cost.” in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
La ricorrente censura la sentenza perché, dopo avere affermato che le spese di lite seguivano la soccombenza delle appellanti principali e del Fallimento e venivano liquidate come da dispositivo, “in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi”, aveva riconosciuto un importo di soli 5.000,00 Euro(oltre spese generali al 15%, IVA e CPA); rilevato che la controparte aveva agito per ottenere un risarcimento di 33 milioni di Euro, la ricorrente evidenzia che il valore medio cui commisurare le spese ex D.M. n. 55 del 2014, risultava pari a 120.226,16 Euro, precisando che tale valore costituiva un parametro vincolante per la liquidazione e che dalla sentenza non emergeva alcuna motivazione (neppure implicita) che potesse giustificare il discostamento compiuto dalla Corte di Appello.
11. Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale, in quanto proposti solo in via condizionata.
12. Risulta, invece, fondato e dev’essere accolto il terzo motivo, nei termini che seguono.
Va considerato che questa Corte ha avuto modo di affermare che:
“in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2386/2017; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, Cass. n. 1601/2018 e Cass. n. 89/2021);
“in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per
il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato” (Cass. n. 4187/2017, che precisa il principio espresso da Cass. n. 16318/2011);
deve pertanto ritenersi – per un verso – che, pur non essendo vincolato all’applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, il giudice debba tuttavia quantificare il compenso fra il minimo e il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione, e – per altro verso – che il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile debba essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato, se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile;
tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie risulta pacifico (cfr. anche conclusioni trascritte nella sentenza impugnata) che le appellanti principali e il Fallimento avevano proposto una domanda risarcitoria di oltre 33 milioni di Euro (comportante la liquidazione di compensi di gran lunga superiori rispetto a quelli riferiti al valore indeterminabile) e che la Corte di Appello non ha in alcun modo motivato circa le ragioni del riconoscimento di importi inferiori a quelli minimi dello scaglione di riferimento.
Ne consegue che il motivo deve essere accolto, con cassazione della sentenza in relazione ad esso (con riguardo alle spese dovute alla Carime e non anche a Intesa Sanpaolo s.p.a., che non ha impugnato la sentenza).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può peraltro decidere nel merito, liquidando le spese nell’importo minimo risultante dall’applicazione dello scaglione relativo a 33 milioni di Euro, ossia in 67.142,00 Euro, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Detta condanna deve intendersi pronunciata nei confronti delle C. e non anche della M., atteso che la sentenza impugnata, pur facendo riferimento – in motivazione – alle “appellanti principali”, ha tuttavia emesso un dispositivo di condanna concernente le sole C. (oltre al Fallimento) e la sentenza non è stata impugnata sul punto.
IL RICORSO INCIDENTALE DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO.
13. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 e 231 c.p.c., e censura la sentenza per avere del tutto omesso l’esame delle dichiarazioni rese dal C. in sede di interrogatorio formale “in coordinamento con gli altri elementi probatori”.
13.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto non individua in quali termini e per quali ragioni la Corte sarebbe incorsa nella violazione delle norme richiamate dalla ricorrente.
Peraltro, le violazioni denunciate appaiono di per sé non configurabili rispetto a quello che si lamenta, ossia l’omesso esame di una risultanza istruttoria (della quale si omette anche di spiegare la decisività, tanto più in relazione a dichiarazioni che il C. avrebbe reso pro se).
14. Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2744,1344,1418 e 1362 c.c.: premesso che qualunque negozio può integrare la violazione del divieto di patto commissorio e che nell’interpretazione del contratto deve aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, la ricorrente lamenta che la Corte di appello “ha limitato l’indagine nel senso letterale del testo, mentre avrebbe dovuto estenderla al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, come descritto dalla curatela nell’appello incidentale”, deponente nel senso che la (OMISSIS) aveva accettato “la possibilità di alienazione degli immobili di cui era proprietaria (…) conferendo alla banca creditrice un mandato a vendere (funzionalmente connesso alla transazione) con facoltà di soddisfarsi sul prezzo della vendita; mandato in forza del quale la banca non solo ha individuato prezzo e compratore, ma ha anche incamerato direttamente il prezzo stesso”.
14.1. Il motivo (che si risolve, da pag. 16 a pag. 22, in un’elencazione di giurisprudenza) è inammissibile, in quanto:
argomenta sul contenuto e sugli effetti dell’accordo transattivo che tuttavia omette di trascrivere, in violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6;
non individua specificamente l’errore di diritto compiuto dalla Corte, ma lo postula sulla base di una lettura della vicenda opposta a quella compiuta dalla Corte di Appello, di cui sollecita pertanto una non consentita rivisitazione;
più specificamente: non contiene, come il primo motivo del ricorso principale, un’effettiva denuncia della violazione e falsa applicazione delle norme degli artt. 2744 e 1344, ma prospetta che tale violazione si sarebbe dovuta ritenere se la corte territoriale avesse valutato, come sollecitava l’appello incidentale della Curatela, il comportamento successivo alla conclusione del contratto di transazione alla stregua dell’art. 1362 c.c.; senonché, dal contenuto dell’appello che si riproduce emerge – per un verso – che esso non argomentava in alcun modo una esegesi della transazione alla stregua dell’art. 1362 c.c., in relazione al comportamento successivo della parti e – per altro verso, anche a voler ravvisare tale deduzione per implicito nel riferimento alla dichiarazione pro se del defunto C. di cui si occupava il motivo precedente, resterebbe assorbente il rilievo della insussistenza dell’efficacia probatoria della dichiarazione.
15. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte, pronunciando sul motivo concernente la nullità della transazione ex art. 1972 c.c., non avrebbe scrutinato il profilo della nullità derivante dalla rinuncia “alle domande riconvenzionali aventi ad oggetto l’accertamento dell’illiceità del recesso”.
15.1. Il motivo è infondato perché la Corte, proprio con la motivazione che si evoca, si è pronunciata sul motivo di appello di cui trattasi. Il dire che essa non avrebbe preso in esame “la censura con la quale è stata eccepita la nullità della transazione siccome contenente rinuncia alle domande di declaratoria di illiceità della revoca” è manifestamente contrario al tenore della motivazione riportata e comunque – là dove dice che “la corte ha escluso la nullità della transazione sul rilievo che l’eventuale illiceità del recesso non può incidente sulla validità della transazione” evoca un “recesso” di cui la sentenza non parla, dato che fa riferimento alla revoca.
Peraltro, escludendo in radice l’applicabilità dell’art. 1972 c.c., ad ipotesi di mera (dedotta) illegittimità (anziché di illiceità ex art. 1418 c.c.), la Corte di Appello ha fornito una “risposta” idonea a coprire ogni profilo delle questioni dedotte.
16. Col quarto motivo (che denuncia la violazione degli artt. 1343,1375 e 1972 c.c., artt. 2 e 41 Cost.), la Curatela censura la sentenza per non aver accertato che “la transazione è (tra l’altro) nulla ai sensi dell’art. 1972 c.c., perché contiene rinuncia alla domanda di declaratoria di illiceità del negozio unilaterale di revoca degli affidamenti posto in essere dalla banca”.
16.1. Il motivo è inammissibile, in quanto è basato su un presupposto – quello della illiceità della revoca degli affidamenti e della nullità della rinuncia a farla valere – che si colloca al di fuori delle affermazioni compiute dalla sentenza impugnata (con cui si è esclusa la possibilità di prospettare una nullità della transazione conseguente alla illegittimità della revoca degli affidamenti per contrarietà a buona fede) che non risultano specificamente censurate.
17. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 644 c.p., censurando la sentenza per non aver “indagato se la società (OMISSIS) srl al momento della stipula dell’accordo versasse in una situazione di difficoltà economica e/o finanziaria:
17.1. Il motivo – del tutto assertorio – è inammissibile perché insiste nell’evidenziare le difficoltà economiche e finanziare della società senza confrontarsi con la ratio della decisione, basata sul rilievo che non era “in concreto apprezzabile l’usurarietà delle condizioni della transazione, non essendo rilevabile dagli atti una palese sproporzione tra i vantaggi acquisiti dai debitori (tra cui l’azzeramento di circa sei miliardi di lire di debito) e quelli ricevuti dalla Banca”.
18. Il sesto motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 192 del 1998, art. 9: premesso che, pur essendo collocata nell’ambito della legge sulla subfornitura, la norma è formulata in modo da estenderne l’ambito di applicazione a tutti i rapporti contrattuali tra imprese, la Curatela contesta alla Corte di merito di avere affermato che la norma non è applicabile ai rapporti fra un’impresa e una banca, rileva che non era stato lamentato l’abuso nella fase di stipula dei contratti di apertura di credito ed evidenzia che la norma in questione “non presuppone una “sproporzione tra le reciproche prestazioni”, bensì l’imposizione di condizioni contrattuali inique e la difficoltà di reperimento di alternative sodisfacenti sul mercato “, quale quella che si era verificata allorquando era stato accordato un termine (di “rientro”) di 48 ore per reperire 12 miliardi di Lire.
18.1. Il motivo è inammissibile in quanto svolge una censura che non si correla al contenuto della transazione che costituisce oggetto delle domande di nullità o di annullamento, ma parrebbe individuare “l’imposizione di condizioni contrattuali inique” con riferimento alla arbitrarietà della richiesta di rientro degli affidamenti, ossia rispetto ad una questione che la Corte ha ritenuto preclusa dalla transazione validamente avvenuta (con statuizione non impugnata dalla Curatela).
19. Nel complesso, il ricorso della Curatela va quindi rigettato.
IL SECONDO RICORSO INCIDENTALE DELLA BANCA CARIME.
20. Il ricorso incidentale proposto dalla Banca nei confronti della Curatela ricalca quello proposto nei confronti delle ricorrenti principali, essendo articolato in tre motivi, i primi due condizionati e il terzo concernente le spese del giudizio di appello.
20.1. Richiamate le considerazioni svolte ai punti 11 e 12, deve dichiararsi l’assorbimento dei primi due motivi, mentre deve accogliersi il terzo motivo anche nei confronti della Curatela Fallimentare, con cassazione della sentenza in punto di spese di lite e decisione nel merito che riliquida le spese in favore della Carime come in dispositivo.
21. Le spese di lite vanno compensate fra le ricorrenti principali e la Curatela; le une e l’altra vanno invece condannate, in solido, al pagamento delle spese in favore della Banca Carime s.p.a. (incorporata nella UBI Banca s.p.a.).
22. Sussistono, in relazione al ricorso principale e a quello incidentale della Curatela, le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale della Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l.; assorbiti i primi due motivi dei ricorsi incidentali della Banca Carime s.p.a., accoglie il terzo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello in favore della Banca Carime e a carico solidale delle C. e della Curatela in Euro 67.142,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.
Compensate le spese di lite fra le ricorrenti principali e la Curatela, condanna le prime e la seconda, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Banca Carime, liquidandole in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della Curatela, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2022
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