28.7.2022 – Corte di Cassazione Penale – Sezione VI – Sentenza n. 28623 del 25.5.2022 (dep. il 20.7.2022)

MALTRATTAMENTI: SI INTEGRA IL REATO A CARICO DEL CONIUGE CHE IMPONE IL VELO, VIETA TALUNI ALIMENTI E LIMITA LA DISPONIBILITA’ DI DENARO

Cass. pen., sez. VI, ud. 25 maggio 2022 (dep. 20 luglio 2022), n. 28623

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14/09/2020 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 17/06/2019, ha ritenuto assorbito il delitto di violenza privata continuata di cui al capo D) in quello di maltrattamenti di cui al capo A) e rideterminato la pena irrogata a L.N. per tale delitto e per quello di cui all’art. 574 bis c.p., contestato al capo F).

2. Ha proposto ricorso L. tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 63, 197, 197 bis e 210 c.p.p., e inutilizzabilità delle dichiarazioni di A.E. e G.S. .

Segnala che a carico della A. e della G. era stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico ministero all’esito di separato, precedente giudizio per violenza sessuale, accusa dalla quale il ricorrente era stato assolto.

Contesta la motivazione sul punto fornita dalla Corte territoriale, rilevando con riguardo alla A. che la stessa era stata indagata per reato collegato, dovendosi ritenere che la trasmissione degli atti era stata disposta per valutare quali reati fossero configurabili a seguito di dichiarazioni che avevano riguardato i fatti compresi anche nell’imputazione oggetto del presente procedimento, essendo per contro irrilevante a tal fine il consenso prestato all’acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagini, a seguito del rigetto dell’eccezione.

Richiama l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale sono inutilizzabili le dichiarazioni non precedute dall’avvertimento della facoltà di non rispondere.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 572 c.p..

La Corte aveva valutato i fatti emergenti dall’esame del pubblico ministero non considerando il risultato di prova a seguito del controesarne difensivo.

Inoltre, contrariamente a quanto emerge dalla sentenza di primo grado, la Corte aveva erroneamente affermato che, a fronte dell’assoluzione pronunciata per alcune imputazioni, le dichiarazioni della persona offesa non erano state sottoposte a valutazione frazionata: ciò avrebbe dovuto valutarsi unitamente all’ulteriore rilievo riguardante la mancata indicazione delle ragioni per cui la persona offesa avrebbe dovuto reputarsi attendibile, non essendo stato riportato alcun passaggio nel quale era risultata l’incoerenza e contraddittorietà delle dichiarazioni della predetta.

Eliminando i fatti per cui era stata in questo e nel separato procedimento pronunciata sentenza di assoluzione, avrebbero potuto residuare modesti fatti consistenti in offese all’onore o nell’impedimento di utilizzo di elettrodomestici o nella minaccia del mancato ritorno del figlio: ma il giudizio non aveva consentito di ritenere provati neppure tali profili.

Ben due volte nel corso dei due giudizi avevano formato oggetto di contestazione dichiarazioni della persona offesa, che aveva limitato a due gli episodi di violenze fisiche, peraltro da escludere alla luce delle pronunce assolutorie.

A seguito delle risposte della persona offesa avrebbe dovuto negarsi rilievo anche ai pretesi riscontri forniti da altri testi escussi, che avevano riferito di aver visto lividi e ferite, ciò che non coincideva con il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, non essendo stato dimostrato che vi fossero stati plurimi maltrattamenti fisici.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 574 bis c.p., e difetto di giurisdizione.

La Corte aveva recepito la sentenza di primo grado che aveva fatto riferimento ad una permanenza di quattro mesi inidonea ad attestare una diversa residenza all’estero e aveva dunque ritenuto che il reato si fosse perfezionato in Italia.

Ma l’imputazione faceva riferimento a condotta manifestatasi tra il dicembre 2014 e il febbraio 2015, a distanza di anni dal trasferimento del minore in (…), cosicché il reato avrebbe dovuto reputarsi consumato interamente all’estero, in quanto consistito semmai nel pregiudizio arrecato dal ricorrente al rapporto di effettiva cura del minore da parte di G.S. , che solo nel 2015 aveva collocato i dissensi col marito e il desiderio di riportare il minore in Italia, fermo restando che la precedente dimora in Tunisia era stata evidentemente concordata.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 133 c.p., ed errato aumento della pena irrogata.

Indebitamente la pena base era stata calcolata in misura superiore di un anno rispetto al minimo, senza tener conto dei parziali esiti assolutori e del ridimensionamento della gravità e della durata del reato di maltrattamenti nonché del contegno processuale del ricorrente e dell’unico precedente a suo carico.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

4. Ha presentato memoria, con conclusioni e richiesta di liquidazione delle spese del grado, il difensore della parte civile G.S. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

5. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, commi 8 e 9, la cui operatività è stata successivamente prorogata.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è, innanzi tutto, genericamente formulato: l’assunto dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa G.S. e dalla Dott.ssa A.E. si fonda sulla trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica ex art. 207 c.p.p., disposta dal Tribunale all’esito del giudizio di primo grado e all’esito di un precedente, separato giudizio: ma in concreto non è stato in alcun modo dimostrato che le due testimoni avessero assunto la veste di soggetti indagati nell’ambito di uno specifico procedimento a loro carico.

In ogni caso il motivo è manifestamente infondato.

Deve in primo luogo osservarsi che nessun rilievo può assumere la circostanza che il Tribunale avesse disposto la trasmissione degli atti nei confronti di G.S. all’esito del giudizio di primo grado in relazione all’assoluzione dell’imputato da alcuni reati, in particolar modo da quello di procurato aborto, giacché ciò non avrebbe potuto incidere sulla qualità della dichiarante, escussa come teste (deve al riguardo richiamarsi il principio per cui “in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del “tempus regit actum”, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo “status” di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato”: Sez. U. n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264482), salva ogni valutazione sulla concreta attendibilità.

Non diverse conclusioni devono comunque trarsi a fronte della trasmissione degli atti disposta nei confronti della G. e di A.E. , all’esito di separato giudizio, nel quale l’imputato era stato assolto dall’accusa di violenza sessuale.

Come correttamente rilevato dalla Corte, in questo caso l’eventuale falsità delle testimonianze rese in quel procedimento avrebbe dovuto correlarsi al delitto di violenza sessuale, non essendo ravvisabile alcun profilo non solo di connessione ma neanche di collegamento probatorio con i reati oggetto del presente procedimento e dovendosi reputare del tutto inconferente il passaggio della sentenza, riportato nel motivo di ricorso, nel quale si segnala, con riguardo alla A. , che ella non aveva fatto riferimento nell’iniziale segnalazione del 2015 a violenze sessuali subite dalla persona offesa, elemento che risulta valorizzato ai fini dell’assoluzione dal reato di violenza sessuale, ma non vale ad estendere il giudizio oltre tale ambito.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1. La Corte ha inteso ribadire le valutazioni del Tribunale in ordine alla sostanziale attendibilità della persona offesa, valorizzata al fine di ritenere provate le condotte di maltrattamento, anche alla luce di taluni riscontri.

Va al riguardo rilevato che il Tribunale aveva specificamente sottolineato come le criticità riferibili ad un episodio di lesioni e a due episodi di procurato aborto, dai quali l’imputato era stato assolto, non inficiassero la complessiva credibilità della persona offesa e la concreta configurabilità del delitto di maltrattamenti, avuto riguardo al principio della frazionabilità della prova, in assenza di interferenze tra le diverse parti del narrato.

La Corte, pur avendo affermato che il Tribunale non aveva inteso far riferimento alla valutazione frazionata della prova, ha comunque osservato che alla resa dei conti era stata valutata l’attendibilità della dichiarante, essendosi pervenuti all’assoluzione dell’imputato da taluni reati in ragione di un narrato più confuso o incerto e dell’assenza di riscontri.

Sta di fatto che sia nella sentenza di primo grado sia nella sentenza impugnata è stata sottolineata la credibilità della persona offesa, in relazione al complesso del suo racconto, così come articolato a conferma delle condotte maltrattanti subite, e che inoltre è stata esclusa la possibilità di far discendere dalle parziali assoluzioni una valutazione negativa in ordine all’attendibilità della dichiarante, anche alla luce dei riscontri acquisiti e in mancanza di elementi tali da dimostrare l’effettiva incidenza delle parti reputate meno credibili o non provate sul resto del narrato.

Si tratta di un giudizio di merito tutt’altro che illogico o viziato da profili di contraddittorietà, che non si espone alle doglianze del ricorrente, che lamenta genericamente il mancato riferimento a parti del narrato nelle quali si sarebbe manifestata l’inattendibilità della teste.

2.2. Va inoltre osservato che le condotte maltrattanti non sono state riferite solo ad episodi marcatamente violenti, ma più in generale ad un regime di vita umiliante e vessatorio, cui la persona offesa era stata sottoposta dal ricorrente, con condotte prevaricatorie, volte ad isolarla dal contesto sociale e lavorativo e ad imporle regole non condivise, come l’uso del velo, il divieto di determinati alimenti e dell’uso di elettrodomestici, o a precluderle la gestione del denaro, fino alla privazione del rapporto col figlio minore.

In tale quadro non corrisponde al vero che, una volta esclusi gli episodi dai quali l’imputato era stato assolto, non rimanesse nulla dell’originaria contestazione, in quanto i Giudici di merito al contrario hanno ampiamente dato conto delle privazioni e prevaricazioni subite dalla persona offesa, peraltro vittima anche di condotte violente, al di là dell’assoluzione dell’imputato da un episodio riferito all’uso di un coltello.

Non può dirsi illogica o frutto di travisamento della prova la valorizzazione delle dichiarazioni rese da alcuni testi, come la madre o la sorella o la zia della persona offesa, che hanno in varia guisa confermato il regime di vita cui costei era sottoposta, ricordando lividi e graffi sul corpo di G.S. o il fatto che il ricorrente le avesse impedito di accettare un impiego lavorativo o di avere diretta disponibilità di denaro.

D’altro canto non è decisivo il rilievo difensivo incentrato sulle contestazioni rivolte alla persona offesa, a seguito delle quali costei aveva confermato che solo in due occasioni aveva subito lesioni fisicamente rilevabili, ciò che di per sé non è incompatibile con il riferimento ai segni rilevati dai testi e comunque non vale ad escludere altre condotte in varia guisa maltrattanti, peraltro emergenti proprio dalle risposte fornite a seguito delle contestazioni, allorché la teste, secondo quanto riportato nello stesso motivo di ricorso, aveva inteso ribadire di aver subito comunque condotte aggressive con gesti espliciti e vessazioni morali.

3. Il terzo motivo è infondato.

L’assunto difensivo, volto a dimostrare che non sussisterebbe la giurisdizione italiana, a fronte di reato commesso all’esterno, si fonda in realtà su un’assertiva ricostruzione della vicenda, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, letta anche alla luce di quella di primo grado.

Se è vero che l’imputazione fa riferimento al periodo dal dicembre 2014, nondimeno va rimarcato come i Giudici di merito abbiano escluso che fosse stata effettivamente concordata dai genitori una stabile collocazione del figlio minore in (…), in quanto dopo l’iniziale decisione di condurlo là nel periodo in cui la persona offesa avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento, il minore era rimasto in (…) per volere del padre, che aveva solo consentito che la madre potesse vederlo recandosi in Tunisia, fino a quando ella si era attivata per riottenere il trasferimento del figlio in Italia.

Ciò posto, si rileva che il reato di cui all’art. 574 bis c.p., è integrato dalla condotta di chi sottragga un minore al genitore esercente la potestà genitoriale, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del genitore medesimo, in modo da impedirgli l’esercizio della potestà genitoriale.

Proprio la struttura della norma rende palese la possibilità che il reato si risolva nel trattenimento all’esterno e che la giurisdizione debba commisurarsi al luogo in cui dovrebbe esercitarsi fisiologicamente e legittimamente la potestà genitoriale che la condotta illecita ha precluso.

In tale prospettiva deve farsi riferimento al luogo della effettiva e stabile residenza concordata dai coniugi e non all’eventuale, se del caso protratta, permanenza del minore all’estero sulla base di un’intesa momentanea, cui il soggetto agente cerchi poi di attribuire unilateralmente valore stabile e permanente: non diversamente deve del resto intendersi il principio per cui “sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all’estero solo a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, sicché questo è il luogo in cui si consuma l’offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell’impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto” (Sez. 6, n. 8660 del 11/12/2018, dep. 2019, P., Rv. 275086).

Su tali basi deve ritenersi che la ricostruzione della Corte sia pienamente coerente con il dato normativo, sia compatibile con il tenore della contestazione e rifletta le risultanze probatoriamente acquisite, non illogicamente valutate.

4. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente ritenuto dalla Corte in ordine alla gravità della condotta, tale da precludere le invocate attenuanti generiche, in assenza di elementi positivamente valutabili, e da giustificare l’irrogazione di una pena non corrispondente ai minimi edittali, peraltro computata già tenendo conto degli esiti parzialmente assolutori.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente deve essere altresì condannato a rifondere allo Stato le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina, con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

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