CADE NELLA BUCA A CAUSA DI UNA DISATTENZIONE A LUI IMPUTABILE: NO AL RISARCIMENTO AL PEDONE
Cassazione civile sez. VI – 13/07/2022, n. 22121
RILEVATO
che:
1. R.M., con atto di citazione ritualmente notificato il (OMISSIS), conveniva in giudizio, innanzi l’Ufficio del Giudice di Pace di Bari, il Comune di Bari, premettendo che il (OMISSIS), alle ore (OMISSIS) ca., mentre percorreva a piedi (OMISSIS) sul marciapiede lato sinistro verso (OMISSIS), giunto all’altezza del civico n. (OMISSIS) era costretto ad attraversare la strada per impegnare il marciapiede opposto, essendo il marciapiede bloccato per lavori edili. L’attore esponeva che, nell’eseguire tale attraversamento, poneva il piede destro in una profonda buca posta al centro della carreggiata, non segnalata né individuabile in quanto coperta da carte e fogli di giornale, a causa della quale “cadeva rovinosamente a terra” nonostante avesse tentato di alleggerire la caduta appoggiando la mano sinistra al suolo. Asseriva inoltre che, a seguito della caduta, si recava presso il P.S. del Policlinico di (OMISSIS) dove, previ accertamenti radiologici e radiografici di rito, veniva riscontrato che aveva riportato “trauma contusivo ginocchio destro e trauma contusivo – distorsivo polso sinistro”, a cagione dei quali gli veniva confezionato palmare di cartone alla mano sinistra e veniva dimesso con prescrizione di crioterapia, terapia medica e 7 giorni di prognosi. L’attore deduceva poi che, a seguito delle visite di controllo nel giorno (OMISSIS) e (OMISSIS), veniva confermata la suddetta diagnosi e riconosciuta anche la “frattura dello scafoide carpale sinistro” e prescritto tutore di protesi polso – pollice, cui seguiva un ulteriore periodo di terapia medica e riabilitazione. Guarito, lamentava di aver subito una ITT di giorni 20, una ITP al 50% di giorni 30, un’IP del 4% e quindi un danno biologico di Euro 3.594,55, oltre a un danno morale, nonché di aver anticipato le spese per le cure del caso di Euro 30,00. L’attore, pertanto, chiedeva l’accertamento della responsabilità del Comune di Bari nella causazione del sinistro e, per l’effetto, la condanna dell’ente al risarcimento dei danni subiti (danno non patrimoniale, IP, ITT, ITP, danno morale e spese mediche), come quantificati in narrativa o nella diversa misura, maggiore o minore, che fosse risultata di giustizia a seguito di espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza per valore del GdP adito. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
2. Il Giudice di Pace di Bari, all’esito dell’istruttoria svolta, con sentenza n. 1973/2019 del 18.7.2019 pubblicata il 21.8.2019 e notificata il 24.9.2019, in accoglimento della domanda di parte attrice, condannava il Comune di Bari al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 4.650,96, oltre interessi legali dalla messa in mora all’effettivo soddisfo, spese di CTU pari a 300,00, e spese di giudizio.
3. Il Tribunale di Bari, investito dell’appello da parte dell’ente
comunale, ha invece escluso la responsabilità dell’Amministrazione Comunale convenuta, ritenendo che l’incidente, sotto il profilo causale, fosse dovuto a disattenzione del pedone nell’attraversamento della strada, ragionando sui principi sanciti dalla giurisprudenza in merito nell’interpretazione dell’art. 2051 c.c., ” giacché all’obbligo di custodia fa pur sempre riscontro l’obbligo di prova del nesso di causalità e un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, per cui quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento”.
4. Il ricorso per cassazione della sentenza n. 1083/2021, pubblicata il 17/03/2021 e notificata a mezzo PEC il (OMISSIS), è svolto dall’attore soccombente; esso è affidato a un solo motivo, ed è stato notificato il 31/5/2021. Il Comune resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., censurando la sentenza impugnata sul duplice versante dell’errore di diritto, consistente nella violazione e/o falsa applicazione di legge per aver il Tribunale di Bari, quale Giudice di Appello, ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta omissiva del Comune e quella del danneggiato ex art. 2051 c.c., nonché per violazione e falsa applicazione all’art. 1127 c.c. (art. 1227 c.c.). Si assume che nel caso di specie la sentenza di appello non terrebbe conto della regola – di comune esperienza – per cui le strade delle città (specialmente nel meridione d’Italia) sono spesso piene di carte e fogliame che si posano sul manto stradale e non vengono tempestivamente rimosse per carenza di personale e/o cattiva amministrazione. Conseguentemente, richiedere al pedone di prestare attenzione ad ogni foglio, carta, accumulo di foglie che incontra sul suo percorso significherebbe richiedergli uno sforzo che va oltre l’ordinaria diligenza, non considerando che durante l’attraversamento della strada si debba in primo luogo prestare attenzione alle auto in transito.
2. Il motivo, sotto apparente denuncia di violazione o falsa applicazione della norma sulla responsabilità del custode, tende a riproporre una rivisitazione dell’esame del fatto effettuato dal Tribunale e peraltro correttamente condotto secondo i paradigmi elaborati da questo giudice di legittimità, in ordine al disposto dell’art. 2051 c.c.; di prova del nesso causale e di interruzione dello stesso, ove la condotta negligente della vittima si sia dimostrata come direttamente ed esclusivamente incidente sull’evento lesivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016Cass., sez. VI sent. n. 9315/2019; Cass. sez. III ord. n. 456/2021).
3. Pertanto, in tale caso, la valutazione sulla incidenza della condotta altamente imprudente della vittima nell’attraversamento della strada, caduta a causa di una buca nel manto stradale risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone, risulta del tutto insindacabile.
4. Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese liquidate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2022
.
Download Pdf
News
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter gratuita.
Riceverai aggiornamenti giurisprudenziali e articoli sulle principali e attuali tematiche e questioni di diritto.
Seguici anche su:
Contatti
telefono : +39 348 0471929
mail: ab.andreabellani@gmail.com
pec: andrea.bellani@legalmail.it
Le Sedi
Lodi

Pietrasanta

Pavia

I Professionisti
Avv. Andrea Bellani
Avv. Chiara Sandoli
Avv. Flavio Crea
Avv. Luca Giorgis
Avv. Edoardo Pedrazzini