IL NUOVO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE E LE TABELLE DI MILANO

DANNO NON PATRIMONIALE: LE NUOVE TABELLE DI MILANO

Il Tribunale di Milano ha elaborato i nuovi criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

A seguito del nuovo orientamento adottato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10579/2022, il Presidente del Tribunale di Milano, Dottor Roja, ha divulgato le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, denominate «Nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Tabelle integra a punti – Edizione 2022”».

Gli ermellini sanciscono che “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti””.

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIO
ORDINANZA N. 10579 DEL 1.4.2022

Come si calcola?

Valore base

Il Tribunale di Milano individua così i nuovi standard di liquidazione del danno parentale: il valore-punto base per il ristoro della perdita di un genitore, di un figlio e del coniuge non separato (o assimilati, come il convivente di fatto e chi è parte dell’unione civile) ammonta a 3.365 euro, per la morte di fratelli e nipoti a ammonta invece 1.461,20 euro.

La Corte di Cassazione, sulla base dei precedenti giurisprudenziali di merito, individua cinque parametri sulla base dei quali calcolare il valore: 

  • etĂ  della vittima primaria,
  • etĂ  della vittima secondaria, 
  • convivenza tra le due, 
  • sopravvivenza di altri congiunti, 
  • qualitĂ  e intensitĂ  della specifica relazione affettiva perduta.

Soglia non superabile

Successivamente viene stabilito che i punti astrattamente attribuibili sono pari rispettivamente a un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti), con un “cap”, ovvero una soglia non superabile, pari al tetto del range nelle precedenti tabelle, che consente la liquidazione massima in varie ipotesi e non in un solo caso (salva la ricorrenza di circostanze eccezionali).

Per quanto riguarda la qualitĂ  e l’intensitĂ  della specifica relazione affettiva perduta, la tabella attribuisce fino a 30 punti indicando alcuni indici sintomatici: dalla frequenza e la natura dei contatti alla condivisione di ricorrenze, vacanze, lavoro, sport e hobby, fino all’assistenza sanitaria e domestica.

La liquidazione di tale parametro potrà essere effettuata «con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale».

Altri rapporti

Non si esclude la possibilitĂ  di estendere le tabelle ad â€śaltri tipi di rapporti parentali” diversi da genitore/figlio/coniuge/assimilati e da fratello/nipote. SpetterĂ  all’AutoritĂ  Giudiziaria competente â€śvalutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto”.

In conclusione, l’Osservatorio ha rilevato che â€śquanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”.

I documenti

Unitamente alle due tabelle, sono stati pubblicati anche due allegati, contenenti, rispettivamente, alcuni â€śEsempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio” e â€śDomande & risposte”, al fine di rispondere ai dubbi che possono sorgere in sede di applicazione.

L’Osservatorio rileva che il motivo per cui sono state pubblicate due diverse tabelle per il danno da perdita del rapporto parentale, a differenza dei precedenti anni, con una differente distribuzione dei punti, è data dal fatto che la tabella della perdita del parente di 2° grado (fratelli e nipoti) presenta una sostanziale differenza rispetto a quella della perdita del parente di 1° grado: tale differenza consiste nella circostanza, emergente dal monitoraggio, che manca una presunzione di danno sofferenziale intenso per la perdita di tali relazioni parentali e, proprio per tenere conto di tale specificitĂ , non è stato possibile assegnare i punti in maniera identica per le cinque circostanze nelle due tabelle.

Per la tabella dei fratelli-nipoti l’assegnazione dei punti è stata quindi calibrata rispetto a quanto previsto nella tabella della perdita del parente di 1° grado, con punti inferiori per l’etĂ  della vittima primaria e secondaria, e maggiori per la convivenza, fermi i punti per le altre circostanze.

LE NUOVE TABELLE DI MILANO

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