21.6.2022 – Corte di Cassazione Civile – Sezione I – Ordinanza n. 19009 del 13.6.2022

SPESE DI MANTENIMENTO NON DOCUMENTATE: IL PADRE DEVE RIMBORSARLE TUTTE

Cassazione civile sez. I – 13/06/2022, n. 19009

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 29 gennaio 2021, la Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da P.G., avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3308/2015, depositata in data 18 luglio 2015, che aveva accolto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità formulata da P.B.R. e aveva condannato il P. al rimborso, in favore della stessa, quale erede della madre deceduta B.O., delle spese affrontate in via esclusiva per il mantenimento, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, quantificate in via equitativa in Euro 250,00 mensili, per un importo complessivo di Euro 54.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

2. La Corte di appello di Salerno, dopo avere dichiarato l’inammissibilità della produzione documentale dell’appellante per violazione dell’art. 345 c.p.c., ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, affermando che il tribunale aveva provveduto alla liquidazione delle somme affrontate in via esclusiva per il mantenimento della figlia, in conformità alla domanda formulata nell’atto di citazione e non anche a titolo di risarcimento del danno e che il riferimento alle conseguenze di natura risarcitoria contenuto a pag. 5 della sentenza di primo grado era stato compiuto dal Tribunale quale enunciazione del principio della Suprema Corte che la violazione dei doveri di mantenimento dei genitori poteva dare luogo non solo alla ripetizione in via di regresso della somma spettante, ma non corrisposta dal genitore inadempiente, ma poteva anche integrare gli estremi dell’illecito civile, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e dare vita ad una autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c..

3. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche il secondo motivo di gravame, evidenziando che la sentenza di accertamento della filiazione naturale attribuiva uno status con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con il conseguente diritto di regresso della madre nei confronti dell’altro genitore per la corrispondente quota di mantenimento; nella specie, l’appellante non aveva contestato che la madre aveva provveduto integralmente al mantenimento della figlia; la quantificazione della somma non richiedeva una precisa dimostrazione probatoria dettagliata, potendo beneficiare del regime di cui all’art. 1226 c.c., e che la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione di detto principio.

4. P.G., avverso la superiore sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.

5. P.B.R. ha depositato controricorso. 

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 345 c.p.c., comma 3, avendo la Corte di appello ritenuto inammissibile, in virtù di quanto disponeva dell’art. 345 c.p.c., comma 3, l’atto di citazione, notificato in data 27 ottobre 2017, che conteneva affermazioni della P.B.R. mai effettuate prima e in contrasto con quelle riportate in primo grado, ovvero che ella era stata costretta a vivere con il solo reddito del nonno materno (e non della madre), che con lo stesso doveva mantenere tutta la famiglia; che tale atto, in quanto riferito a documento sopravvenuto, esulava dall’ambito di applicazione dell’art. 345 c.p.c.; che il nuovo documento metteva in luce, prima ancora che un problema concernente la prova di una diversa titolarità del diritto al rimborso (diritto peraltro di natura disponibile), una questione concernente il difetto di legittimazione processuale di P.B.R. (eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo), che si era professata, sin dal giudizio di primo grado, erede della madre O. e non anche del nonno.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Ed invero questa Corte ha già avuto modo di rilevare che l’art. 345 c.p.c., nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall’art. 184 c.p.c., sino alla rimessione della causa al collegio (Cass., 26 giugno 1992, n. 7923; Cass., 20 aprile 2007, n. 9491), con la conseguenza che la produzione di nuovi documenti in appello, anche tenuto conto del disposto normativo di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, e’, comunque, preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione.

1.3 Nel caso in esame, come affermato dallo stesso ricorrente, a pag. 6 del ricorso per cassazione, l’atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2007 era stato depositato cinque giorni prima della seconda udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 22 ottobre 2020. Infatti, come emerge anche dallo svolgimento del processo (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), la causa era stata posta in decisione una prima volta all’udienza dell’11 luglio 2019, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (quando l’atto di citazione di P.B.R. era stato notificato in data 27 ottobre 2017), salvo poi la causa essere stata rimessa sul ruolo ai fini di consentire la partecipazione del P.M. ai sensi dell’art. 70 c.p.c., ed essere stata successivamente disposta la trattazione scritta ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83,comma 7, lett. h), e, all’udienza del 22 ottobre 2020, posta nuovamente in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

1.4 Il motivo e’, comunque, infondato, dato che la circostanza dedotta nell’atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2017, ovvero che la P.B. fosse stata costretta a vivere con il reddito del nonno materno, implica solamente che la madre avesse provveduto al mantenimento della figlia anche con l’aiuto del genitore paterno; tale evenienza, dunque, non involge una questione concernente il difetto di legittimazione processuale della P.B..

2. Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 2967 c.c. e artt. 115 e 167 c.p.c., avendo la Corte di appello statuito che la contestazione concernente il fatto che la madre dell’appellata avesse integralmente provveduto al mantenimento della figlia, non fosse avvenuta, quando, invece, non era stato affatto così e non potendosi ritenere come non contestato un fatto allegato in maniera assolutamente generica e privo di qualsiasi supporto probatorio.

2.1 Il motivo è manifestamente infondato.

2.2 La Corte territoriale ha, infatti, riconosciuto l’obbligo di rimborso a carico del padre, con una ratio decidendi che non è stata minimamente censurata dal ricorrente, fondata sul principio, correttamente richiamato e statuito da questa Corte, secondo cui la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., e, a norma dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c., e che la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c., nei rapporti fra condebitori solidali (Cass., 28 marzo 2017, n. 7960; Cass., 11 luglio 2017, n. 17140, richiamata anche dalla Corte territoriale).

In particolare, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale trova specifico fondamento normativo nell’art. 30 Cost., e negli artt. 147,148,155 e 155 sexies c.c., ed implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento (Cass., 3 settembre 2013, n. 20137, in motivazione).

2.3 Del tutto priva di rilievo decisivo e’, dunque, l’affermazione, da considerarsi svolta dalla Corte di appello “ad abundantiam”, circa la mancata contestazione della circostanza che la madre abbia integralmente provveduto al mantenimento della figlia, essendo comunque il padre tenuto per legge all’obbligo di mantenimento della figlia, ricollegandosi la relativa obbligazione allo status genitoriale, ed essendo incontroverso che lo stesso non avesse mai ottemperato a tale obbligo.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 147,148,316 bis, 1226 e 1229 c.c., avendo la Corte di appello statuito che la prestazione oggetto del rimborso pro quota esercitato in via di regresso dal genitore, che adduceva di essersi fatto carico in via esclusiva e per l’intero del mantenimento del figlio in assenza di allegazioni e prove, potesse essere determinata e liquidata secondo equità.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 147,148,316 bis c.c., art. 379 c.c., comma 2, artt. 1226,1229,2045 c.c., art. 2047 c.c., comma 2, nonché dell’art. 12disp. att. sulla legge in generale, essendo infondato, inammissibile, erroneo, invalido, irragionevole, etc. il principio, richiamato dalla Corte di appello, secondo cui la prestazione oggetto del rimborso pro quota esercitato in via di regresso dal genitore, che adduca di essersi fatto carico in via esclusiva e per l’intero del mantenimento del figlio, in assenza di allegazioni e prove, possa essere determinata e liquidata secondo equità stante la sua natura “indennitaria”.

5 Con il quinto motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte di appello statuito che, in assenza di allegazione e di prova, si potesse pervenire alla determinazione e liquidazione della prestazione oggetto del rimborso pro quota in questione per via equitativa, senza nulla dire circa la contestazione, secondo la quale, in virtù di un segnalato e preciso orientamento della Corte di Cassazione (Cass., 4 novembre 2010, n. 22506), il rinvio al citato criterio equitativo è escluso quando l’istante non alleghi o dia prova degli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che aveva per intero affrontato la spesa, in considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, non potendosi prescindere né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

5.1 Le censure, in parte ripetitive del secondo motivo di ricorso e che vanno trattate unitariamente perché connesse, sono inammissibili, oltre che manifestamente infondate.

5.2 Sono inammissibili, per quanto concerne il vizio di violazione di legge, laddove il ricorrente non ha assolto all’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), che impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745).

5.3 Le censure sono, poi, manifestamente infondate, dovendosi richiamare, in proposito, la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha affermato “in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale” (Cass., 22 luglio 2014, n. 16657, richiamata anche dalla Corte territoriale; Cass., 19 febbraio 2010, n. 3991; Cass., 1 ottobre 1999, n. 10861).

5.4 Ne’, con specifico riguardo al vizio di omesso esame, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione, atteso che la Corte territoriale, con valutazione immune da vizi sul piano logico, ha ritenuto che il giudice di primo grado correttamente avesse affermato che, nel caso in esame, non fosse stato possibile pervenire ad una esatta determinazione delle somme dovute a titolo di rimborso e che, pertanto, dovesse a tal fine procedersi in via equitativa.

D’altro canto se, come detto, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione a sostegno del ricorso al criterio equitativo, il giudizio relativo alla conseguente quantificazione, peraltro espressione di valutazione di merito, non appare formulato arbitrariamente, considerato che la somma complessiva di Euro 54.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, è stata determinata con riferimento alla omessa contribuzione dalla nascita di P.B.R. ((OMISSIS)) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.

5.5 Non si pone, in ultimo, in contrasto con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale il principio statuito da questa Corte, con la sentenza del 4 novembre 2010, n. 22506, richiamata dal ricorrente, secondo cui “L’obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c.. Pertanto, il “quantum” dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori”, principio che, infatti, non esclude il ricorso al criterio equitativo, tutte le volte in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell’importo dovuto.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2022 

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