12.6.2022 – Corte di Cassazione Civile – Sezione II – Ordinanza n. 15564 del 16.5.2022

IL DOMICILIO INDICATO NEGLI ATTI PROCESSUALI, PER LE NOTIFICHE CARTACEE, PREVALE SU TUTTI GLI ALTRI

Cassazione civile sez. II – 16/05/2022, n. 15564

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 17.10.2006 A.A. conveniva in giudizio F.V. innanzi il Tribunale di Nola, invocando l’accertamento del suo inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita del 2.2.2002, in virtù del quale il convenuto si era impegnato ad acquistare un immobile di proprietà dell’attore sito in (OMISSIS). L’attore deduceva, in particolare, che il F. avrebbe interrotto senza motivo i pagamenti dovuti in base al preliminare ed avrebbe realizzato senza titolo sul cespite un manufatto abusivo. Chiedeva quindi dichiararsi risolto il preliminare, con proprio diritto a trattenere la caparra versata alla sua firma, oltre alla condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 103.291,37 a titolo di penale.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e spiegando, in via riconvenzionale, domanda di emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.. In subordine, chiedeva la condanna dell’attore al pagamento del doppio della caparra a suo tempo prestata e della penale convenuta pattiziamente.

Con sentenza n. 1815/20015, il Tribunale accoglieva la domanda principale, dichiarando risolto il preliminare e condannando il F. al pagamento della penale contrattuale, determinata in Euro 103.291,37 e delle spese di lite.

Interponeva appello avverso detta decisione il F. e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 143/2017, resa nella resistenza dell’appellato, dichiarava inammissibile il gravame perché introdotto con atto notificato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza F.V., affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso A.A.. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 325 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare il principio affermato da Cass. Sez. Unite, n. 14594/2016, visto che l’atto di appello era stato notificato al procuratore di parte appellata, presso uno studio risultato non più attuale, pur se ancora indicato nell’albo tenuto dal locale Consiglio dell’ordine degli avvocati, ed il procedimento notificatorio era stato riattivato dopo soli 8 giorni dal primo tentativo, con notificazione eseguita presso il nuovo, ed effettivo, studio del predetto procuratore.

La censura è infondata.

La Corte di Appello, con passaggio motivazionale decisivo, afferma che il nuovo indirizzo del procuratore di parte appellata risultava indicato già nella sentenza conclusiva del giudizio di prime cure, e su questa base ritiene che l’errore commesso dall’appellante non sia scusabile. Questa statuizione non è attinta in modo specifico dal motivo: il ricorrente, infatti, non smentisce che il nuovo indirizzo risultasse indicato nella sentenza appellata, ma si limita ad affermare che il vecchio indirizzo, presso il quale egli aveva tentato vanamente di notificare l’atto di impugnazione, risultava ancora indicato nell’albo avvocati del locale Consiglio dell’ordine.

Sul punto, occorre evidenziare che questa Corte ha recentemente affermato il principio secondo cui “… grava sul difensore che ha eletto domicilio l’obbligo di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti…”; con la conseguenza che, ove la notifica di un atto processuale non vada a buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto, è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti perfezionativi dell’atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell’ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello ordinariamente fissato per lo specifico incombente (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4663 del 22/02/2021, Rv. 660706).

Il precedente si colloca nel solco del principio generale, fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di notificazione degli atti processuali, secondo cui “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017, Rv. 645352; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018, Rv. 650482; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17577 del 21/08/2020, Rv. 658886).

Il criterio generale della non imputabilità al notificante del mancato buon esito della notificazione è stato ribadito anche con riferimento all’istanza di accertamento con adesione spedita a mezzo posta, in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purché l’invio avvenga entro il sessantesimo giorno della notifica dell’atto impositivo (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18426 del 30/06/2021, Rv. 661801). In tal caso, si è affermato che “Tuttavia, qualora la notificazione dell’istanza non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest’ultimo, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla spedizione, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, in difetto, alcun effetto potendosi riconoscere alla originaria spedizione”.

Identico criterio è stato seguito da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1784 del 20/01/2022, Rv. 663708, secondo la quale “Nell’ipotesi in cui la notifica del controricorso per cassazione, effettuata nel termine ex art. 370 c.p.c., non sia andata a buon fine a causa dell’erronea indicazione (meramente colposa ovvero consapevolmente ingannevole) del proprio domicilio da parte del ricorrente, il successivo perfezionamento della stessa oltre il suddetto termine, a seguito di immediata rinnovazione, non determina l’inammissibilità del controricorso medesimo, vertendosi in una fattispecie assimilabile a un’oggettiva e automatica rimessione in termini, in forza della regola espressa dall’art. 153 c.p.c., e altresì evincibile dal principio costituzionale del diritto di difesa e da quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (art. 19 TUE, art. 263 TFUE e art. 6 CEDU), oltre che dell’obbligo delle parti di conformare la loro condotta al principio della leale collaborazione processuale (art. 88 c.p.c.)”. Il presupposto della scusabilità dell’errore, in tale specifica fattispecie, è stato dunque ravvisato nell’affidamento incolpevole del notificante sulle indicazioni, colpevolmente inesatte o dolosamente ingannevoli, della parte avversa.

Infine, si è affermato che “In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per “casella piena”), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico eventualmente in associazione al domicilio digitale – il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40758 del 20/12/2021, Rv. 663692). In tale ipotesi, si è configurato, da un lato, a carico del destinatario un obbligo generale di manutenzione e cura della funzionalità della propria casella di posta elettronica certificata, destinata a ricevere le notificazioni degli atti processuali, e dall’altro lato un onere, a carico del notificante, di riattivarsi tempestivamente per assicurare, comunque, che la notificazione dell’atto processuale, mancata a causa del malfunzionamento della casella elettronica del destinatario, abbia luogo, ancorché in forma “tradizionale”.

Il filo conduttore di tutti i richiamati precedenti è costituito dalla valorizzazione della buona fede processuale delle parti, configurata non soltanto come obbligo di astensione da condotte non conformi al precetto normativo di lealtà, ma anche come onere di attivare comportamenti attivi idonei ad assicurare, comunque, la completa attivazione della dinamica del contraddittorio processuale. Detti comportamenti sono dunque dovuti tanto dal procuratore del destinatario della notificazione (onerato di comunicare tempestivamente al proprio ordine di appartenenza la variazione del proprio indirizzo di studio e di curare la manutenzione della propria casella di posta elettronica certificata), quanto dal difensore del notificante (onerato, a sua volta, di fare tutto quanto possibile, nel minor tempo possibile, per assicurare l’effettività del contraddittorio processuale).

In detta ottica, la scusabilità dell’errore incidente sulla notificazione degli atti processuali può essere ravvisata nel concorso di due elementi:

a) da un lato, un evento oggettivo, che può anche essere integrato da un comportamento sleale, o semplicemente malaccorto, della parte avversa, il quale dev’essere idoneo ad ingenerare confusione o dubbi;

b) dall’altro lato, un elemento soggettivo, rappresentato dalla condotta della parte notificante, che deve comunque fare tutto quanto possibile per assicurare il buon esito dell’incombente.

Nel caso specifico, il giudice di merito ha ritenuto non sussistenti detti presupposti, poiché vi era stata, nel corso del giudizio di primo grado, una variazione dell’indirizzo del procuratore della parte destinataria della notificazione, debitamente comunicata in atti del giudizio, come risulta anche dalla stessa sentenza appellata: “… il procedimento notificatorio… non è andato a buon fine, poiché è risultato che gli avvocati costituiti in primo grado per l’appellato si erano trasferiti e, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il trasferimento del domicilio già risultava agli atti del procedimento di primo grado…” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Il notificante, dunque, aveva evidentemente trascurato di considerare la comunicazione dell’avvenuto trasferimento dello studio del procuratore dell’appellato.

In relazione a tale decisivo passaggio della motivazione, occorre tenere conto del principio, al quale il Collegio intende attribuire continuità, secondo cui “La variazione in appello del domicilio eletto in primo grado è validamente effettuata, ai fini delle successive notificazioni, pur se contenuta in un atto indirizzato alla controparte, sebbene non diretto specificamente a far conoscere a quest’ultima detta variazione” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18202 del 24/07/2017, Rv. 645094; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 807 del 19/01/2016, Rv. 638495 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 10/05/2000, Rv. 536326). Nel caso di specie, la comunicazione della variazione era avvenuta con il deposito di comparsa conclusionale e memoria, come afferma la parte odierna controricorrente (cfr. pag. 17 del controricorso) ed il Tribunale ne aveva tenuto conto, indicando in sentenza il nuovo domicilio (cfr. pag. 2 della sentenza della Corte di Appello): la fattispecie, dunque, era perfettamente coincidente con quella decisa con il richiamato precedente n. 5919/2000 di questa Corte. La verifica degli atti processuali, consentita al Collegio a fronte della deduzione di un vizio di carattere processuale, conferma che effettivamente i procuratori di A. avevano indicato, nella comparsa conclusionale in primo grado, il nuovo indirizzo di (OMISSIS). Ed infine, la stessa parte ricorrente conferma che, nel caso di specie, vi fosse “discordanza di domicilio tra quello indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza e quello indicato negli atti” (cfr. pag. 6 del ricorso), ma sostiene che in tal caso il primo dovrebbe prevalere sul secondo.

Questa affermazione, in particolare, impone una precisazione: sussiste una diversità oggettiva tra il caso in cui il notificante facia affidamento sulle indicazioni contenute negli atti processuali, che poi si rivelino errate, e quello, opposto, in cui invece lo stesso trascuri di considerare le predette evidenze, ed esegua la notificazione presso un indirizzo non indicato, in atti di causa, dal destinatario. Nel primo caso, infatti, la condotta del notificante è scusata dall’affidamento incolpevole sulla veridicità delle dichiarazioni dell’altra parte, o – più in generale – sulle risultanze degli atti processuali; di conseguenza, qualora la notificazione non vada a buon fine presso l’indirizzo risultante dai predetti atti, è consentita la riattivazione del procedimento notificatorio nel termine massimo indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016, presso l’indirizzo indicato nell’albo professionale. Nel secondo caso, invece, il notificante esegue, a proprio rischio, la notificazione presso un indirizzo non risultante dagli atti del processo; di conseguenza, ove la notificazione non vada a buon fine, non può configurarsi alcun affidamento incolpevole sulla condotta dell’altra parte o sulle emergenze processuali, e dunque non v’e’ spazio per giustificare il completamento del procedimento notificatorio dopo la scadenza del termine decadenziale previsto per lo specifico incombente processuale.

Ne’ rileva, in tale seconda evenienza, la circostanza che l’indirizzo presso il quale la notificazione sia stata tentata, senza andare a buon fine, coincida con lo studio del procuratore incaricato della difesa della parte avversa indicato nell’albo professionale degli avvocati. Va, infatti, considerato che, all’atto della costituzione in giudizio, la parte ha la facoltà – ma, non l’obbligo – di indicare un domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al processo, che siano eseguite in forma non elettronica (per queste ultime, infatti, vale il principio per cui il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere comunque utilizzato per la notificazione degli atti processuali, in quanto esso concorre ex lege con quello eventualmente indicato dalla parte: in termini, cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021, Rv. 663188). Il domicilio indicato dalla parte – cd. domicilio eletto – non deve necessariamente coincidere con quello dello studio professionale dell’avvocato incaricato della difesa, non ravvisandosi, nel vigente ordinamento, alcuna disposizione che imponga un obbligo in tal senso. La parte, di conseguenza, ha facoltà di individuare un diverso indirizzo, purché ricompreso nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’autorità giudiziaria presso la quale si svolge in processo. Ove sia, invece, indicato un domicilio extra districtum, le notificazioni possono essere legittimamente eseguite, in forma non elettronica, presso la cancelleria del giudice dinanzi al quale il si celebra processo.

In definitiva, quindi, l’elezione di domicilio rileva in modo diverso, a seconda che la notificazione venga eseguita in forma digitale, o meno.

Le notificazioni in forma elettronica, infatti, possono sempre essere eseguite – per effetto dell’attivazione ex lege del domicilio digitale degli avvocati – presso il domicilio digitale del procuratore della parte destinataria, risultante dall’albo professionale, anche a prescindere dall’elezione, negli atti processuali, di un domicilio fisico, ovvero dell’indicazione della casella di posta elettronica certificata dell’avvocato stesso. Per il predetto genere di notificazioni, infatti, vale il principio secondo cui “… a seguito dell’introduzione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al “domicilio digitale” di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all’indirizzo P.E.C. – risultante dal ReGindE – indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021, Rv. 660318).

Le notificazioni in forma non elettronica, invece, vanno eseguite presso il domicilio eletto risultante dagli atti, a condizione che esso sia compreso nella circoscrizione territoriale del giudice dinanzi al quale si celebra il processo. In caso contrario, esse possono essere eseguite presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dal R.D. n. 37 del 1934, art. 82.

L’indicazione della parte, dunque, prevale sulle risultanze dell’albo professionale, non potendosi rinvenire alcun obbligo legale, né in capo alla parte, né in capo all’avvocato, di utilizzare in via esclusiva, per le notificazioni inerenti a un determinato processo, lo studio professionale del procuratore incaricato della difesa.

Ciò non esclude, ovviamente, che la notificazione possa comunque raggiungere i suoi effetti presso lo studio del procuratore della parte destinataria, anche in presenza dell’indicazione, negli atti processuali, di un diverso domicilio eletto: ove infatti la notifica sia comunque ritirata dal destinatario, o persona incaricata di curarne la ricezione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 139 c.p.c. e segg., essa ha pacificamente raggiunto il suo scopo e si considera, di conseguenza, perfezionata.

Ove invece la notificazione in forma non elettronica eseguita presso lo studio risultante dall’albo professionale non raggiunga il destinatario, se quest’ultimo ha indicato un domicilio eletto diverso dallo studio del proprio procuratore, e detto diverso indirizzo risulti dagli atti del giudizio, non si può configurare alcun errore scusabile in capo alla parte notificante, che ha consapevolmente scelto di assumersi il rischio di eseguire la notificazione presso un indirizzo diverso da quello eletto dal destinatario.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha fatto buongoverno dei richiamati principi, valorizzando la circostanza che nella sentenza di prime cure risultava indicato l’indirizzo dello studio del procuratore della parte vittoriosa, presso il quale quest’ultima aveva eletto domicilio nel giudizio di prima istanza ed ove, dunque, avrebbe dovuto essere tentata, in prima ipotesi, la notificazione dell’atto di impugnazione. Al contrario, l’odierno ricorrente aveva tentato di notificare l’atto di gravame presso il diverso indirizzo risultante dall’albo professionale degli avvocati, senza tener conto, dunque, dell’elezione di domicilio eseguita, nel giudizio a quo, dal destinatario.

L’odierno ricorrente, in altre parole, non aveva seguito le indicazioni contenute negli atti processuali, delle quali invece il giudice di prime cure aveva tenuto conto, né era caduto in errore a causa del comportamento della parte avversa, bensì aveva, consapevolmente, eseguito la notificazione dell’atto di appello presso un indirizzo diverso dal domicilio eletto dalla predetta, assumendosi, quindi, il relativo rischio. La Corte distrettuale ha dunque ritenuto che l’esito negativo del tentativo non fosse dipeso da errore scusabile, bensì fosse la conseguenza di una scelta processuale consapevole della parte notificante, come tale non scusabile.

In definitiva, la valutazione del giudice di merito merita di essere confermata, in quanto essa è coerente con gli insegnamenti di questa Corte, in precedenza richiamati, a completamento dei quali va affermato il seguente principio di diritto: Al di fuori delle ipotesi di notificazione dell’atto processuale (nella specie, dell’atto di appello) in forma telematica, per la quale vale il criterio dell’esclusività del cd. domicilio digitale del procuratore della parte avversa, anche in difetto di sua indicazione negli atti del giudizio, l’indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell’albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore, sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo. Di conseguenza, se l’appellante sceglie di notificare l’atto di impugnazione presso lo studio del procuratore della parte avversa risultante dall’albo professionale, anziché presso l’indirizzo risultante dagli atti di primo grado, l’eventuale esito negativo di tale tentativo non autorizza la riattivazione tempestiva del procedimento di notificazione, ancorché nei termini indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016, non potendosi ravvisare, in tale specifica ipotesi, la scusabilità dell’errore, né sotto il profilo oggettivo, in assenza di una situazione di incertezza dipendente dalla condotta della parte avversa, né sotto quello soggettivo, in presenza di una scelta consapevole della parte notificante”.

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2022 

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