REATO DI BANCAROTTA RIPARATA: NON INTEGRATO DALL’INDEBITO UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE
Cassazione penale sez. I – 20/04/2022, n. 19887
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 maggio 2017 il Tribunale di Como dichiarava C.F. responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (perché, quale componente del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), distraeva risorse della società per circa 78 mila Euro, utilizzando a più riprese la carta di credito aziendale per acquisti di beni e servizi estranei alle necessità dell’impresa) e, con le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevalenti sulla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo condannava alla pena – condizionalmente sospesa – di anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché alle pene accessorie di cui al R.d. n. 267 del 16 marzo 1942, art. 223, comma 3 (L. Fall.).
Investita dal gravame dell’imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza 15 marzo 2019, riduceva ad anni 3 la durata delle pene accessorie e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la citata sentenza proponeva ricorso per cassazione C.F., attraverso il difensore, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo denunciava vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle distrazioni contestate.
2.2. Con il secondo motivo censurava la decisione della Corte territoriale per vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo.
2.3. Con il terzo motivo denunciava violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della transazione tra il ricorrente e la società del 5 ottobre 2013, che, se intervenuta nel corso della procedura concorsuale, avrebbe escluso l’imputazione, influendo sull’elemento psicologico del reato e sotto il profilo della bancarotta riparata e della scriminante di cui all’art. 50 c.p..
2.4. Con il quarto motivo denunciava erronea applicazione della legge in relazione alla mancata derubricazione nel reato di bancarotta semplice.
3. La Corte di cassazione, con sentenza 2 ottobre 2020, dopo avere dichiarato inammissibile il primo motivo dell’impugnazione, ha accolto il terzo avente priorità logica, afferendo all’elemento oggettivo del reato; la Corte di legittimità ha osservato che il giudice di appello aveva escluso che alla transazione con la quale C. aveva rinunciato all’indennità di buona uscita e ad altre voci stipendiali fossero associabili gli effetti della c.d. “bancarotta riparata”, in quanto l’imputato “ha rinunciato a quelle pretese ma non ha restituito i beni distratti prima della dichiarazione di fallimento”.
La Corte di cassazione, premesso che dalla sentenza di primo grado risultava che la transazione era intervenuta il 5 ottobre 2013 tra l’imputato e (OMISSIS) s.r.l. e quindi prima del fallimento, ha osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , la bancarotta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 52077 del 4/11/2014, Lelli, Rv. 261347), sicché l’attività di segno contrario che annulli la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez. 5, n. 50289 del 7/7/2015, Mollica, Rv. 265903).
La Corte di appello, quindi, non aveva fatto buon governo dei principi di diritto richiamati: sottraendosi alla necessaria valutazione in ordine alla fondatezza delle “pretese” e, segnatamente, all’individuazione dell’entità delle spettanze dell’imputato, la natura dei crediti vantati e la “posizione” degli stessi rispetto a quelli ammessi alla procedura fallimentare e, dunque, delle somme risparmiate dalla società e dalla procedura fallimentare in virtù dell’accordo transattivo, il giudice di appello aveva escluso la restituzione dei beni oggetto di distrazione in termini del tutto apodittici.
Invero, ai fini della configurabilità della bancarotta “riparata” non è necessario la restituzione del singolo bene sottratto (peraltro, nel caso di specie, fungibile, trattandosi di denaro), come ritenuto dalla Corte territoriale, ma un’attività di integrale reintegrazione del patrimonio della prima anteriore alla declaratoria di fallimento: attività che ben potrebbe astrattamente essere integrata da una rinuncia a crediti certi ed esigibili. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo esame.
4. Con sentenza 13 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio e ferme restando le statuizioni della sentenza 15 marzo 2019 della medesima Corte territoriale divenute irrevocabili, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 16 maggio 2017 che, come visto, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
In particolare, il giudice del rinvio ha ritenuto che gli accordi transattivi tra la società ed il C. non escludono la rilevanza penale della condotta riguardando la regolamentazione del rapporto di debito-credito tra privati susseguente la sua uscita dalla medesima società e non spiegano alcun effetto nel procedimento penale (cfr. pag. 4 della sentenza). Pertanto, essendo stato provato l’utilizzo della carta di credito aziendale da parte del C. per l’ammontare indicato nel capo di imputazione (78.000,00 Euro di cui 35.584,12 per prelievo contanti) per scopi non inerenti l’attività aziendale (in particolare per il pagamento di ristoranti, alberghi e viaggi in coincidenza con il periodo delle ferie estive ed invernali) e non risultando autorizzato nemmeno il prelievo del contante dagli organismi societari la responsabilità penale del predetto non può essere messa in dubbio.
5. Con ricorso depositato il 23 luglio 2021 C.F., a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
5.1. Con il primo censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la sentenza della Corte di appello di Milano per mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e totale omissione di motivazione in relazione alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento.
In particolare, il ricorrente evidenzia l’omessa valutazione da parte della Corte territoriale della transazione intercorsa tra lui e la (OMISSIS) s.r.l. il 5 ottobre 2013 prodotta nei precedenti gradi di giudizio.
5.2. Con il secondo motivo l’imputato lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in tema di distrazione con particolare riferimento alla ritenuta non credibilità che i prelievi di contante a mezzo della carta di credito aziendale si riferissero a pagamenti effettuati in contanti per fini sociali o che la carta venisse maggiormente utilizzata in occasione delle vacanze estive e di quelle natalizie.
Al riguardo, evidenzia il mancato richiamo a concreti elementi di natura probatoria a suo carico.
5.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di bancarotta.
In particolare rimarca la mancanza di prova e di motivazione circa l’utilizzazione del patrimonio sociale da parte del C. con il proposito di deviarlo dalla garanzia dei creditori; al contrario, secondo il ricorrente, elementi di fatto quali: il lasso di tempo trascorso tra le disposizioni oggetto della imputazione (giugno 2013) e la dichiarazione di fallimento (2015), l’impossibilità per l’imputato di controllare l’operato dei successivi amministratori, l’esiguità delle somme ritenute distratte rispetto al complessivo volume di affari della società , la non compromessa situazione economica e finanziaria della società all’epoca dei fatti oggetto di imputazione, l’esiguità del compenso rispetto al prestigioso incarico rivestito di natura prettamente tecnica e le sfavorevoli congiunture economiche dovevano indurre la Corte territoriale ad escludere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato non potendosi prefigurare, per tali motivi, la messa in pericolo della garanzia dei creditori nel momento in cui sarebbero stati commessi i reati ascritti al C..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
2. I prelievi delle somme e l’utilizzo della carta di credito aziendale di cui all’imputazione non sono messi in discussione dal ricorrente, il quale esclude invece che gli stessi configurino distrazione per la sostanziale restituzione delle somme, individuata nell’accordo transattivo intercorso con la società il 5 ottobre 2013.
Deve, tuttavia, osservarsi che una restituzione siffatta è rilevante (si parla in proposito di bancarotta “riparata”) nel momento in cui la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento ed impedisca l’insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i creditori (Cass. Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, Morra, Rv. 236051; Cass. Sez. 5, n. 8402 del 3/2/2011, Cannavale, Rv. 249721; Cass. Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, Rv. 266025).
E’ pertanto al permanere o meno di tale pregiudizio, costituente per questo come per altri aspetti l’offesa tipica dei reati di bancarotta (Cass. Sez. 5, n. 39043 del 21/9/2007, Spitoni, Rv. 238212), che deve essere riferita la valutazione sulla sussistenza di un’azione restitutoria idonea a rimuovere gli effetti distrattivi della precedente condotta. Ed è onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi commessi (Cass. Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922 – 01).
2.2. Alla luce di tali principi, la decisione impugnata è corretta nella ritenuta irrilevanza, ai fini che qui interessano, del citato accordo transattivo intervenuto il 5 ottobre 2013 tra C.F. e la società poi fallita, considerata la assoluta genericità del relativo contenuto nel quale non viene indicato l’ammontare delle somme alle quali l’odierno ricorrente ha rinunciato né tanto meno se tali crediti fossero certi, liquidi ed esigibili.
2.3. Per quanto poi riguarda la cessione delle quote sociali effettuata dal ricorrente in favore di A.R., trattandosi di un accordo che esaurisce i suoi effetti tra i contraenti senza modificare la situazione rispetto ai creditori della società , anche esso è irrilevante ai fini della decisione.
3. Le censure relative alla sussistenza della distrazione e dell’elemento psicologico del reato sono anch’esse manifestamente infondate.
Il ricorrente deduce che le contestate distrazioni sono molto risalenti nel tempo rispetto alla dichiarazione di fallimento e comunque relative ad un periodo in cui non era ravvisabile alcuna difficoltà economica della società .
Sennonché gli atti distrattivi, pur se risalenti nel tempo, rilevano, anche in una prospettiva del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto, allorquando “pur cronologicamente lontana dalla sentenza dichiarativa di fallimento, la sottrazione di ricchezza si ripercosse nel tempo direttamente sull’impoverimento dell’asse patrimoniale, con diretto danno per la massa dei creditori” (Cass. V, n. 523/07 del 22.11.2006, Rv. 235694; v. anche Cass. V, n. 37932/2017, Rv. 270763, Sgaramella).
Nel caso di specie, in ragione dell’importo degli utilizzi e dei prelievi (non autorizzati dalla società ) effettuati dal ricorrente mediante la carta di credito aziendale (per complessivi 78.000,00 Euro), può ragionevolmente affermarsi che tali atti distrattivi hanno avuto ripercussioni negative per la garanzia dei creditori. Quanto alla contestata sussistenza dell’elemento soggettivo, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, l’oggetto del dolo dei reati di bancarotta non include la prospettiva del dissesto; essendo tale oggetto limitato, con riguardo in particolare alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell’impresa, privando quest’ultima di risorse e di garanzia per i creditori (Cass. Sez. 5, n. 11899 del 14/1/2010, Rizzardi, Rv. 246357; Cass. Sez. 5, n. 44933 del 26/9/2011, Pisani, Rv. 251214; Cass. Sez. 5, n. 3299 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932).
La Corte di merito ha, pertanto, giustamente sottolineato la consapevolezza, esistente nell’imputato all’atto dei non contestati prelievi delle somme e dell’utilizzo della carta di credito, di sottrarre le stesse alla società .
4. Quanto poi alle censure riguardanti la causale delle spese e dei prelievi effettuati con la carta di credito aziendale si rileva che il ricorrente deduce in modo generico che le stesse sono state effettuate per scopi sociali e che il contante prelevato sarebbe stato comunque annotato in un apposito registro.
Ne consegue che anche in questa sede deve ribadirsi il principio consolidato di questa Corte che, ove le censure svolte dall’imputato nei motivi d’appello si palesino generiche, non contenendo in alcun modo elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi nella sentenza di primo grado, il giudice del gravame non è tenuto a riesaminare questioni già risolte e adeguatamente trattate dal primo giudice.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2022
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