17.5.2022 – Tribunale di Firenze Civile – Sezione I – Decreto del 15.2.2022

VACCINO ANTI COVID-19 PER IL FIGLIO MINORENNE – IN CASO DI CONTRASTO TRA PADRE E MADRE PREVALE LA VOLONTà DI QUELLO FAVOREVOLE ALLA SECONDA DOSE

Trib. Firenze, sez. I, decr., 15 febbraio 2022

Rilevato che

[…] rappresentato che è insorto contrasto fra i genitori in relazione alla opportunità o meno di procedere alla II dose della vaccinazione anti Covid-19 della minore;

rilevato che la resistente costituitasi in giudizio ha in via preliminare eccepito l’incompetenza del Giudice adito a favore del Tribunale in composizione collegiale ai sensi degli artt. 155 comma 3 c.c. e 338 c.c. e 709 ter c.p.c., con conseguente richiesta di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, e nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso stante l’inidoneità del padre ad assumere decisioni nell’interesse della minore in ordina alla vaccinazione e data l’idoneità della sola resistente ad assumere decisioni nell’interesse della minore “all’esito delle indagini ed approfondimenti medici che consentono di escludere con l’esistenza di allergie ai componenti del vaccino e/o eventuali predisposizioni a patologie cardiocircolatorie”;

ritenuto di non dover concedere il rinvio richiesto dalla difesa di parte resistente, in quanto questo Giudice ha consentito alla stessa di potere esprimere le proprie deduzioni in udienza;

ritenuto questo Giudice che debba essere respinta l’eccezione di incompetenza di parte resistente spettando al Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 316 c.c. il potere di emanare i provvedimenti che ritiene più idonei al fine cli dirimere contrasti tra i genitori su questioni di particolare importanza;

rilevato che la minore tredicenne sentita da questo Giudice ha chiaramente espresso la sua volontà cli volere essere sottoposta alla seconda dose della vaccinazione in rilievo;

ritenuto di non dovere ammettere nel presente procedimento la chiavetta USB prodotta da parte resistente, in quanto le circostanze fattuali che si intende provare non appaiono rilevare nel presente procedimento; ritenuto che tra i genitori debba essere preferito con riferimento alla vaccinazione in esame il padre in quanto il medesimo risulta essere il genitore che meglio rappresenta gli interessi della minore, assecondando il medesimo la volontà della minore stessa, la quale peraltro ha già effettuato la prima dose cli vaccino;

ritenuto che spetti al medico cd. vaccinatore dell’ASL territorialmente competente valutare se sottoporre in concreto o meno la minore alla vaccinazione in questione, tenuto conto delle condizioni psico-fisiche della stessa e di eventuali patologie della medesima e che conseguentemente non appare né decisiva la certificazione rilasciata dal medico di base né necessario disporre nel presente procedimento gli accertamenti diagnostici richiesti dalla madre;

ritenuto che le spese del presente giudizio possano essere compensate tra le parti, atteso che la condotta della madre non è stata ostativa alla pronta definizione del presente giudizio;

visto l’art. 316 c.c.,

P.Q.M

ATTRIBUISCE al solo padre A.A. il potere di decisione in ordine alla somministrazione del vaccino da Covid-19 alla minore CC, con la precisazione che il padre dovrà esibire copia integrale del presente provvedimento al medico cd. vaccinatore dell’ASL competente per territorio incaricato di esaminare l’anamnesi della minore;

RIGETTA le eccezioni e le richieste della madre.

DISPONE la compensazione delle spese tra le parti.

EFFICACIA IMMEDIATA.

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