IL WEEKEND TRASCORSO SOTTO LO STESSO TETTO E’ IDENTIFICABILE NEL LOCUZIONE “RELAZIONE STABILE” AI FINI DEI MALTRATTAMENTI POSTI IN ESSERE NEI CONFRONTI DELLA PARTNER
Cass. pen., sez. III, ud. 30 marzo 2022 (dep. 6 maggio 2022), n. 18079
Ritenuto in fatto
1. La corte di appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2021 confermava la sentenza del 16 ottobre 2021 del tribunale di Macerata, con cui M.M. era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 572,582585,605,609 bis e 609 ter c.p..
2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione M.M. , mediante il proprio difensore, sollevando due motivi di impugnazione.
3. Deduce i vizi di violazione di legge e motivazione con riguardo alla determinazione dell’elemento psicologico, in ordine al reato di cui al capo d). La corte, nel delineare il dolo del reato non avrebbe approfondito l’atteggiamento interiore dell’imputato rispetto al fatto, analizzando piuttosto lo stato psicologico della vittima. Ed emergerebbe come il ricorrente non potesse percepire lo stato di costrizione in cui versava la persona offesa. Nè la prova del dolo del reato in questione potrebbe desumersi dalla prova dell’elemento psicologico del reato ex art. 572 c.p., nè dalla situazione di alta conflittualità in cui ebbe luogo l’atto sessuale, a fronte della mancanza di opposizione della vittima. Rileverebbe, per escludere il dolo, anche il disturbo psicologico dell’imputato, che incide sulla percezione del mondo esterno.
4. Con il secondo motivo rappresenta i vizi di violazione di legge e motivazione con riguardo alla determinazione dell’elemento psicologico in ordine al reato di cui al capo a). Si contesta la sussistenza di una stabile convivenza tra l’imputato e la ritenuta persona offesa, siccome esula tale requisito dalla mera circostanza del dormire talvolta insieme, che riguarderebbe le parti del processo, atteso che mancherebbe, ai fini di una stabile convivenza, un vincolo di affezione e reciproco affidamento. Laddove la convivenza sarebbe invece iniziata solo nel corso del processo di primo grado. Nel senso di quanto sopra dedotto si cita uno stralcio di dichiarazioni della persona offesa.
Considerato in diritto
1.11 primo motivo è inammissibile, avendo i giudici evidenziato come, da una parte, la persona offesa abbia coerentemente e puntualmente illustrato per spiegare la sua necessità di assecondare l’imputato, al fine di evitare conseguenze peggiori -, una situazione anteriore all’atto sessuale, in cui si svolse l’azione criminale, contraddistinta da una compressione della libertà di azione e reazione, coinvolgente anche l’espressione di volontà della vittima. Cosicché, la conclusione dei giudici, nel senso della consapevolezza da parte dell’autore delle violenze e del rifiuto, seppur implicito, al congiungimento carnale, appare più che ragionevole oltre che in linea con gli indirizzi giurisprudenziali citati in sentenza, mente le censure proposte muovono solo su un piano, peraltro azzardato, di personale rivalutazione del fatto, inammissibile, come noto, in questa sede.
2. Quanto al secondo motivo, va premesso che già la giurisprudenza di legittimità più risalente aveva stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., non si richiede la necessità della convivenza e della coabitazione, essendo sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi, anche assistenziali. (Sez. 3, n. 8953 del 03/07/1997 Rv. 208444 – 01). In linea con tale assunto, si è ribadito che è’ configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà (Sez. 6 -, n. 17888 del 11/02/2021 (dep. 07/05/2021) Rv. 281092 – 01). Dunque, basta un regime di vita improntato a rapporti di solidarietà e a strette relazioni, come allorquando vi sia stata una relazione sentimentale, che abbia comportato un’ assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010 Rv. 248312 – 01), o come nel caso in cui vi sia stato un rapporto familiare di mero fatto, desumibile, anche in assenza di una stabile convivenza, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013 Rv. 255628 – 01). Le modifiche della disposizione poi, di cui alla legge dell’1 ottobre 2021 n. 172, che ha sostituito la rubrica dell’art. 572 c.p., con l’attuale formulazione, aggiungendo i conviventi tra i soggetti passivi del reato e inasprendo le pene, hanno condotto la giurisprudenza a consolidare l’interpretazione che estende l’applicazione della fattispecie a rapporti comunque caratterizzati da relazioni intense e abituali, ovvero da consuetudini di vita e di fiducia tra i soggetti (Sez. 3 -, n. 13815 del 04/02/2021 Rv. 281588 – 01Sez. 6, n. 14754 del 13/02/2018 Rv. 272804 – 01).
Rileva, in sostanza, l’esistenza di relazioni abituali tra il soggetto attivo e quello passivo (di cui la convivenza materiale è solo eventuale aspetto estrinseco del fatto originario del legame affettivo, producente una convivenza psicologica), determinate da continuativi rapporti o strette relazioni che dovrebbero generare rispetto e solidarietà e che invece diventano precondizione delle sopraffazioni (in motivazione Sez. 6 -, n. 17888 del 11/02/2021 Rv. 281092 – 01 c it.).
Da ultimo, va aggiunto che la valutazione della riconducibilità del rapporto tra vittima e l’autore delle vessazioni al paradigma sopra delineato integra una questione di fatto, non valutabile in sede di legittimità se fondata su massime di esperienza ragionevoli e argomentata senza manifeste illogicità (in motivazione Sez. 6 – n. 79290 del 10.02.2011, B.A., non mass.).
3. La contestata motivazione, quindi, in punto di sussistenza del requisito della stabile sussistenza di rapporti reciproci di solidarietà e fiducia appare in realtà in linea con i principi ed indirizzi sopra esposti, avendo la corte di appello desunto rapporti di stabilità relazionale e comune progettualità per il futuro dalla frequentazione quotidiana, anche connotata dalla altrettanto frequente permanenza notturna, nei fine settimana, presso le case dell’uno o dell’altra, confermate dalla stessa proposta dell’imputato, rivolta ad un certo punto alla donna, di lasciare il suo lavoro per aiutarlo nel suo. A fronte di una risposta corretta, per quanto sinora osservato, le censure proposte propongono una valutazione di fatto che questa corte, come pure in precedenza sottolineato, non può svolgere, atteso peraltro che è altresì inadeguata la allegazione – evidentemente funzionale esclusivamente per sostenere, di fatto, un travisamento di prova dichiarativa in grado di evidenziare manifesti vizi motivazionali allo stato non evincibili – di un mero stralcio delle dichiarazioni della vittima. In coerenza con l’assunto giurisprudenziale per cui, il vizio del travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, impone l’allegazione integrale dell’atto e non di un mero stralcio, come accaduto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 S).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
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