RISARCITO IL CONDOMINO CHE RICEVUTO PUGNI IN FACCIA DURANTE L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE: LA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO IN VIA QUANTITATIVA E’ DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO
Trib. Milano, sez. X, sent., 10 febbraio 2022, n. 1198
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, fm, conveniva in giudizio BL, per sentirlo condannare al risarcimento in suo favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di una aggressione ai danni dell’attrice nel corso di una assemblea condominiale in data 11 marzo 2013, danni dalla stessa quantificati in Euro 34.711,02.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto B il quale concludeva per il rigetto delle domande. All’udienza del 2 luglio 2019, il Giudice assegnava termini ex art. 183 cod. proc. civ. e rinviava l’udienza per la trattazione in contraddittorio sui mezzi di prova. All’udienza del 21 gennaio 2020, il Giudice, rilevava che con la sentenza di primo grado passata in giudicato, perché integralmente confermata dalla sentenza d’appello, risultava oggettivamente acclarato che il convenuto era stato condannato al risarcimento del danno subìto dalla parte civile da liquidarsi in separata sede; inoltre, il Giudice non ammetteva le prove dedotte dalle parti perché irrilevanti ai fini del decidere e disponeva C.T.U. medico legale; all’udienza del 24 marzo 2021 chiusa l’istruttoria, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite alla luce della espletata C.T.U tenendo conto delle Tabelle milanesi e rinviava per la precisazione delle conclusioni; all’udienza del 22 giugno 2021 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa, il Giudice concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. Ritiene questo Giudice che le domande proposte in giudizio dall’attrice debbano essere accolte.
Con riferimento all’an debeatur, si osserva quanto segue.
Il ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniale e non patrimoniali subiti a seguito dell’aggressione verificatasi in data 11 marzo 2013.
1 Esponeva l’attrice che, in occasione di un’assemblea condominiale del condominio “V” in Milano, veniva colpita al volto con un pugno, il quale le procurava un trauma facciale con frattura delle ossa nasali. Addebitando al convenuto l’esclusiva responsabilità dell’aggressione occorsagli, concludeva la ricorrente affinché il Tribunale condannasse il sig. B al risarcimento dei danni subiti.
Dai documenti prodotti dalla ricorrente risulta che la Sez. V del Tribunale penale di Milano, con sentenza n. 10453/16, depositata il 15.11.2016, aveva ritenuto responsabile il sig. B del reato di cui agli artt. 582,585,576 n.1 c.p. per aver cagionato all’attrice le lesioni consistite in un trauma al volto giudicate guaribili in giorni 25, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
Inoltre, con sentenza 2884/17 della Corte d’Appello di Milano, depositata l’8 maggio 2017, veniva integralmente confermata la responsabilità in capo al convenuto B. La sentenza d’Appello diveniva irrevocabile, non avendo il signor B proposto ricorso per cassazione.
L’istruttoria svolta in sede penale ha comprovato che del tutto imprevedibilmente e ingiustificatamente il convenuto nel corso dell’assemblea condominiale colpii con violenza il viso dell’attrice; e per l’effetto di questo episodio delittuoso, l’attrice ha vissuto uno stato d’ansia e sicuramente un’intensa sofferenza soggettiva, addirittura modificando le proprie abitudini di vita.
Dalla C.T.U espletata emergeva che “dalla documentazione medica allegata e dal racconto della stessa infortunata si evince che la sig.ra F riportò dall’evento traumatico: trauma facciale con frattura delle ossa nasali con reazioni d’ansia prolungata stabilizzata in modo residuale. Si considera l’evento di cui è causa strettamente correlato ai danni subito dal Sig.ra F a seguito dell’evento subito”.
Al riguardo risulta accertato anche nel presente giudizio civile, che il resistente sia responsabile dell’aggressione fisica ai danni dall’odierna ricorrente F.
3. Circa il quantum debeatur, questo giudice accoglie le conclusioni assunte dal C.T.U. dott. (omissis), con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura.
La perizia ha infatti riconosciuto:
– inabilità temporanea parziale al 75% di 25 giorni;
– Inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
– Inabilità temporanea parziale al 20% di 90 giorni.
Nella perizia il C.T.U. ha riconosciuto altresì la sussistenza di postumi permanenti conseguenti all’evento lesivo e delineanti una riduzione dell’efficienza psicofisica della persona nella misura del 5% (cinque per cento).
Con riferimento alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la
quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non
patrimoniale, pur con l’ausilio delle Tabelle Milanesi “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del coso concreto” 2 ( Cass. n. 12408 del 2011).
Per tale ragione, l’entità degli importi previsto dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedono di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero- al piùintegrano gli estremi di un reato colposo.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che vi sia una significativa intensità delle sofferenze
psicofisiche patite dalla vittima rispetto a quelle generalmente patite nei casi di monitoraggio da parte dell’Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano. Per tale ragione, deve procedersi ad una adeguata personalizzazione del danno biologico. Orbene, appare evidente che la sofferenza patita a fronte della commissione di reati dolosi, come per l’appunto le lesioni personali accertate in sede di giudizio, di cui agli artt. 582,585,576 n.1 c.p, causino una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche e delle conseguenze dinamico-relazionali patite dalla vittima rispetto alla medesima durata di inabilità temporanea e al medesimo punto percentuale per danno biologico temporaneo subito a seguito di altri atti o fatti anche privi di rilevanza penale.
Si ritiene quindi equo procedere ad una personalizzazione del danno biologico temporaneo e permanente in percentuale pressoché massima della personalizzazione prevista della Tabella Milanese in materia di danno biologico, e da applicarsi sui valori compensativi sia dei pregiudizi dinamico- relazionali sia della sofferenza interiore.
Tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle Milanesi del 2021, nonché delle risultanze della C.T.U medico-legale sopra richiamate, ritiene il Tribunale che il danno biologico subito dalla signora F debba essere liquidato in complessivi Euro 7.800,00 per inabilità temporanea, compresa la personalizzazione (quindi tenendo conto di circa Euro 150,00 pro die di inabilità totale).
Per il danno biologico permanente tenuto conto delle risultanze della CTU e di quanto innanzi
esposto nonché dell’età dell’attrice all’epoca dell’evento di cui è causa ( anni 55), in base alle Tabelle Milanesi edizione 2021 deve essere liquidata per il danno non patrimoniale relativo al danno biologico dinamico- relazione e al danno da sofferenza interiore l’importo base di Euro 6.837,00 ( di cui 5.469,00 per danno biologico dinamico-relazionale ed Euro 1.368,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore) deve essere personalizzato nella percentuale massima del 50% prevista dalla Tabella Milanese; per l’effetto deve essere liquidata la somma complessiva di Euro 10.255,00 (8.203,00 per danno biologico dinamico-relazionale ed Euro 2.052,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore).
Con riferimento alle spese mediche sostenute dal ricorrente, queste sono state ritenute dal C.T.U. necessarie e adeguate alla tipologia del danno biologico subito in conseguenza dell’incidente di cui è causa, per un importo complessivo pari a Euro 344,50 per visite mediche, ticket, farmaci ed esami strumentali, esborsi che questo Giudice ritiene provati alla luce delle fatture prodotte da 3 parte attrice sub doc. 7.
Inoltre, devo essere liquidate all’attrice la somma di € 800,00 oltre ad Iva quali spese sopportate dall’attrice per la consulenza tecnica di parte.
Pertanto, gli esborsi per complessivi Euro 1.144,50 rivalutati ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T. costo-vita, sono pari ad Euro 1.218,00.
In definita il danno subito dall’attrice è pari a complessivi Euro 19.273,00.
Gli interessi compensativi – secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell’attrice, della complessiva somma di Euro 19.273,00 liquidata in moneta attuale, oltre:
– interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell’1%, sulla somma di Euro 19.273,00 dalla data del 11 marzo 2013 ad oggi;
– interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 19.273,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese della consulenza tecnica d’ufficio vanno poste a carico del convenuto.
Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all’attrice le spese processuali.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
– P. Q. M. –
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
– condanna il convenuto al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 19.273,00, oltre interessi come specificato in motivazione;
– pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico del convenuto;
– condanna il convenuto a rifondere all’attrice le spese processuali, che liquida in Euro 545,00 per esborsi ed anticipazioni, Euro 7.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella
misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
– dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
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