7.5.2022 – Corte di Cassazione Civile – Sezione III – Ordinanza n. 13976 del 3.5.2022

IL PROCESSO SI INTERROMPE SE MUORE L’UNICO DIFENSORE

Cass. civ., sez. VI – III, ord., 3 maggio 2022, n. 13976

Rilevato che:

P.A. ricorre, con unico mezzo, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Catania, rigettandone il gravame, ha confermato la decisione di primo grado che, pronunciando in contraddittorio con gli odierni intimati, ha accolto l’opposizione proposta dalla (…) S.p.a. conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del P. per il pagamento del corrispettivo preteso per il noleggio di impianti ed apparecchiature radiofoniche;

gli intimati non svolgono difese nella presente sede;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che:

con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c.: nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania a causa della mancata interruzione per decesso dell’unico difensore costituito per l’appellante;

rileva che, in data 1 ottobre 2018, prima che la causa venisse assegnata a sentenza e prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per la data del (omissis) , è deceduto in (…) il proprio unico difensore in appello;

produce a comprova certificato di morte rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di (…) e dall’attestazione del C.O.A. di (…)X;

deduce che lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, sia l’udienza di precisazione delle conclusioni sia la pronuncia della medesima sentenza, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell’art. 301 c.p.c., per morte del difensore dell’attuale ricorrente e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, deve considerarsi affetto da nullità;

il motivo è fondato e merita accoglimento;

risulta, infatti, dal menzionato certificato, che il decesso del difensore dell’attuale ricorrente è avvenuto in data 1 ottobre 2018, prima della data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello;

ne consegue che lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, l’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, come si evince dalla stessa sentenza impugnata in questa sede, in data (omissis) , e la pronuncia della medesima sentenza, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell’art. 301 c.p.c. per morte del difensore dell’attuale ricorrente e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, è affetto da nullità;

viene in rilievo, in tal senso, il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la morte (come la radiazione o la sospensione dall’albo) dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (Cass. 2/11/2010, n. 22268; Cass. 28/10/2013, n. 24271; Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002; Cass., ord., 12/11/2018, n. 28846; 24/01/2020, n. 1574), sicché l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità (Cass. Cass. n. 21002 del 2017, cit.) ma solo – come nella specie – dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo quest’ultima essere rilevata d’ufficio dal giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass. 14/12/2010, n. 25234; 24/01/2020, n. 1574);

la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di (…), in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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