LE PROPRIETA’ IMMOBILIARI DELL’EX MOGLIE NON SONO SUFFICIENTI DA SE’ SOLE A DETERMINARE LA DECADENZA DEL MARITO DALL’OBBLIGO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Cassazione civile sez. VI – 05/04/2022, n. 11044
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente T.M. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata della Corte di Appello di Roma con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente diretto ad ottenere la riduzione dell’importo dell’assegno divorzile di Euro 900,00 in favore dell’ex moglie P.M. e dell’importo del contributo di mantenimento di Euro 850,00 in favore del figlio A., oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, in riforma di quanto così statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Resiste con controricorso P.M. P.M..
2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 10 marzo 2022 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
3. Con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione – falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c.n. 3, dell’art. 5, comma 6, della Legge 898/1970. Il ricorrente deduce che la Corte di merito non ha tenuto conto di tutti i parametri imposti dalla norma e vincolanti, in violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza del quantum dovuto all’ex moglie e al figlio che vive con lei. In particolare rimarca che la P. è proprietaria esclusiva della casa in cui vive con il figlio A., percepisce una pensione di circa Euro600,00 mensili, è proprietaria di un appartamento e cantina, nonché comproprietaria di due terreni siti nel Comune di Gerano. Rileva inoltre che anche il figlio con lei convivente percepisce una pensione di invalidità di Euro 280,00 mensili. A parere del ricorrente, l’obbligo posto a suo carico, con il cumulo dei due assegni che confluiscono nello stesso nucleo familiare, è palesemente sproporzionato rispetto alla sintesi degli indici imposti dalla legge.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta ai sensi dell’art. 365 c.p.c. e dirette, piuttosto, ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass.28146/2018; Cass.16040/2020; Cass.905/2021). Nel caso di specie, al ricorso per cassazione è allegato separato “atto di delega e procura alle liti”, materialmente spillato, in cui non è dato rinvenire alcun riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio per cassazione, ma ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (chiamata di terzi nel processo, domande riconvenzionali, richiesta di procedimenti d’urgenza e via dicendo).
4.2. Sotto ulteriore profilo, il ricorso è inammissibile perché l’unico mezzo e’, in realtà, diretto a sollecitare impropriamente il riesame del merito, tramite l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione (Cass. SU.8053/2014), ha ritenuto, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018, che la rilevata sproporzione economico-patrimoniale tra le parti (l’ex marito ha entrate mensili di Euro4.500 ed è proprietario della casa in cui vive) fosse riconducibile alle scelte di conduzione familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali dell’ex moglie, che si era occupata della famiglia e dei tre figli, e in particolare di A., affetto da disabilità psichica, mentre il padre non si è più curato di lui.
La Corte di merito ha in dettaglio esaminato (pag.n. 6, 7 e 8 sentenza) i fatti di rilevanza, e il convincimento espresso è stato fondato su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi, non denunciate in ricorso, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte d’appello si è attenuta ai principi di diritto precisati dalle Sezioni. Unite di questa Corte (sentenza n. 18287/2018) e ha dato conto degli elementi allegati dall’ex marito a sostegno della richiesta di non debenza dell’assegno divorzile, valutando tutte le circostanze del caso concreto (condizione reddituale dell’ex moglie come dimostrata in causa, raffronto con la situazione patrimoniale del ricorrente, età – 74- e condotta complessiva dell’ex moglie, valutata in considerazione delle concrete possibilità ed offerte di lavoro esistenti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, ruolo svolto dalla stessa a livello endofamiliare e durata della convivenza matrimoniale- 39 anni fino all’allontanamento dalla casa familiare dell’ex marito, a cui veniva addebitata la separazione dei coniugi pronunciata due anni dopo).
Per contro il ricorrente, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, sollecita, inammissibilmente, il riesame delle risultanze probatorie e del merito.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2022
Download Pdf
News
Resta aggiornato, iscriviti alla newsletter gratuita.
Riceverai aggiornamenti giurisprudenziali e articoli sulle principali e attuali tematiche e questioni di diritto.
Seguici anche su:
Contatti
telefono : +39 348 0471929
mail: ab.andreabellani@gmail.com
pec: andrea.bellani@legalmail.it
Le Sedi
Sede di Pietrasanta

Desk di Lodi

Desk di Pavia

I Professionisti
Avv. Andrea Bellani
Avv. Chiara Sandoli
Avv. Flavio Crea
Avv. Luca Giorgis
Avv. Edoardo Pedrazzini