4.4.2022 – Tribunale di Bergamo Civile – Sentenza n. 38 del 13.1.2022

PUO’ ESSERE ANNULLATO UN VERBALE DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE FATTA DA REMOTO? SI SE NON SI RISPETTANO LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Trib. Bergamo, sent., 13 gennaio 2022, n. 38

Motivi della decisione

Va premesso che l’assemblea del 12 febbraio 2021 (doc. n. 1 prima memoria e doc. n. 2 seconda memoria convenuto) ha disposto la revoca dell’intero deliberato del 5 giugno 2020. È, pertanto, sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, e si tratta unicamente di decidere sulle spese di lite, secondo i principi che regolano la soccombenza virtuale. Ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione X eccepisce la violazione dell’art. 66 disp. att.

c.c. e lamenta l’indizione dell’assemblea in telematico.

Il motivo è fondato.

Invero, alla data del 5 giugno 2020 non era ancora entrato in vigore l’u.c. dell’art. 66 att. c.c., secondo cui “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”. La possibilità di svolgere le assemblee condominiali mediante piattaforme telematiche è stata introdotta soltanto con il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, poi modificato dal D.L 7 ottobre 2020 n. 125 convertito nella L. 27 novembre 2020, n. 159. In precedenza il legislatore dell’emergenza aveva unicamente previsto la proroga del mandato dell’amministratore e lo slittamento dei termini per la presentazione dei rendiconti.

L’assemblea del 5 giugno 2020 era quindi, viziata ab origine, tanto essendo sufficiente al fine di determinare l’annullabilità della relativa deliberazione.

Di qui, solo per questo motivo (e con assorbimento degli altri, in virtù del principio della ragione più liquida), la fondatezza dell’impugnazione.

Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza virtuale e, tenuto conto del valore della causa, evincibile dal quantum degli importi contestati, possono liquidarsi in complessivi € 1.000,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Non sussistono a carico del condominio i presupposti della responsabilità aggravata per lite temeraria. Piuttosto il condominio, che non ha partecipato senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria, deve essere condannato a versare all’erario una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: – dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’impugnazione della deliberazione dell’assemblea del condominio in data 5 giugno 2020; – condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese di lite e di mediazione, liquidate in complessivi € 1.000,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende; – respinge la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria; – condanna il convenuto a versare all’erario una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

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