SE IL LOCALE, FACENTE PARTE DI UN CONDOMINIO, GUADAGNA TRASMETTENDO LE PARTITE DI CALCIO IL CONDOMINIO NON PUO’ IMPEDIRE AL CONDUTTORE DI INSTALLARE L’ANTENNA
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Tribunale sez. V – Roma, 29/12/2021, n. 20156
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (omissis) di (omissis) e (omissis) ha convenuto in giudizio il Condominio Via (omissis) e (omissis) al fine di ottenere accertamento e declaratoria, in via principale, dell’esistenza dei danni subìti dalla società attrice far data dal 20.09.2016 sino al 20.02.2017 nella misura di € 76.173,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Nel costituirsi in giudizio, il Condominio convenuto ha contestato la domanda respingendo ogni addebito di responsabilità; ha contestato l’ammontare del danno lamentato; il danno da perdita di avviamento nonché il danno emergente;
ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione e chiesto conclusivamente la condanna della controparte per lite temeraria.
Inviate le parti all’espletamento della procedura di mediazione, concessi i termini di cui all’art. 183 co. VI c.p.c., escussi i testi ammessi, ammessa ed espletata CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’11.02.2021 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni delle parti;
deve osservarsi che sono state concesse diverse occasioni onde avvenire ad una soluzione di natura conciliativa della controversia, che non ha trovato riscontro positivo;
In via preliminare, pregiudiziale, va sin da subito detto che il provvedimento cautelare emesso nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c. deve trovare in questa sede integrale accoglimento; mentre non è emerso un comportamento collaborativo da parte del Condominio convenuto sin dalla fase del procedimento di urgenza, atteso che alcuna soluzione ‘più gradita’ non è stata apprestata da parte del Condominio al fine di consentire una migliore via per l’installazione dell’antenna de qua.
Peraltro, è emerso senza equivoci che i condomini del Condominio convenuto non hanno consentito di fare accedere il Legale Rappresentante sul terrazzo al fine di poter sistemare l’antenna di collegamento al locale commerciale della parte attrice.
Ne consegue anche che sia il procedimento di urgenza sia questo ordinario sono stati necessitati per assicurare la tutela delle ragioni della parte attrice, emergendo, infatti, che l’antenna è stata ripristinata in seguito all’emissione dell’ordinanza a conclusione del procedimento di urgenza.
Dalla lettura dei documenti di causa e delle risultanze testimoniali non è stata addotta motivazione a sostegno di tale rifiuto del Condominio.
Va osservato, altresì, che l’installazione/ripristino dell’antenna interessata non abbisognava, contrariamente a quanto asserito dal Condominio convenuto, di alcun progetto di fattibilità. Ciò è dimostrato dal fatto che il ripristino è avvenuto senza il ricorso ad opere di natura tecnica (ma attraverso il passaggio presso il cavedio condominiale già esistente).
Posto ciò, va rilevato che le testimonianze addotte dalla parte convenuta non possono essere poste a sostegno della decisione, sussistendo effettivamente delle cause di incompatibilità in quanto sono condomini (ex art. 246 c.p.c.) coinvolti anche in cause con la società attrice o legate da rapporti di collaborazione (non documentata) con l’Amministratore; detti testi peraltro hanno dimostrato di conoscere le circostanze richieste per averle sapute de relato, indirettamente, da altri.
I testi di parte attrice hanno confermato la circostanza dell’interruzione del servizio televisivo e delle richieste indirizzate al Condominio per consentire al tecnico (omissis) l’accesso al sito. Anche in tal caso, non è emersa una motivazione per l’opposizione manifestata dal consesso condominiale per poter ripristinare l’impianto, ripristino che la parte attrice avrebbe effettuato a cura propria.
Da quanto sin qui osservato, devono ora analizzarsi, ai fini di valutare la portata del danno economico subìto dalla parte attrice, le conclusioni di natura tecnica raggiunte dal CTU, sul cui contenuto non si possono sollevare dubbi.
Ebbene, il CTU ha potuto accertare, mediante l’analisi dei documenti offerti da entrambe le parti, la flessione delle entrate subìta dalla parte attrice calcolandola sin dall’inizio del fatto ed in modo oggettivo anche se non ha potuto verificare il rialzo degli incassi in seguito al riallaccio dell’antenna e non ha così potuto verificare il nesso di causalità con la condotta del Condominio.
Va però certamente detto che tale flessione si pone in linea con le risultanze testimoniali che hanno condotto ad acclarare che dopo il problema dell’antenna, gli avventori non si recavano presso il locale.
Pertanto, il danno consistente nella flessione dovuta al malfunzionamento dell’antenna deve ritenersi verificato e situato a decorrere dalla data in cui è stato lamentato e non da un momento successivo, ma deve subire un ridimensionamento dall’originaria richiesta della parte attrice anche perché ai fini richiesti non può computarsi anche la voce di danno relativa alla perdita di avviamento.
In primo luogo, perché la perdita di avviamento non si applica al caso in esame essendo una somma dovuta in caso di cessazione del rapporto di locazione commerciale a ristoro della perdita dei beni costituiti per l’esercizio dell’attività.
Quindi dall’importo richiesto dalla parte attrice, che deve essere ridimensionato alla luce delle conclusioni del CTU deve essere scorporato quello risultante dal calcolo della perdita di avviamento, in quanto trattasi di voce che non ha alcuna relazione al danno lamentato.
Da quanto sin qui osservato, segue che la domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda in parte qua e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte attrice ad usufruire dell’impianto di antenna condanna il Condominio convenuto, Via (omissis) Roma, al pagamento in favore della parte attrice, la società (omissis) di (omissis) e (omissis) snc, della somma di € 48.132,48 a titolo di perdita di guadagni ed € 3.047,56 a titolo di esborsi sostenuti per gli accessi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Compensa della metà le spese di lite ed in ragione della soccombenza, condanna altresì la parte convenuta, il Condominio Via (omissis) e (omissis), a rimborsare alla parte attrice, la società (omissis), le spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 7.500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
3) Pone a carico delle parti le spese di CTU nella misura della metà ciascuna.
ROMA, 28 dicembre 2021