Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti: nuove istruzioni operative alla luce della Circolare INPS n° 19 del 01-02-2022.
Premessa
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Destinatari
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
- il coniuge o l’unito civilmente;
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
- I figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.
I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.
- In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
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Novità introdotte con la Circolare INPS n° 19 del 01-02-2022
Ciò premesso, la novità introdotta con la Circolare INPS n° 19 del 01-02-2022, che recepisce il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato, anche con addebito e senza assegno alimentare.
Come è noto, l’art. 22 l. 21 luglio 1965 n. 903 sancisce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite. Tale disposizione non richiede ai fini dell’ottenimento della pensione di reversibilità la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto.
Come già precisato con la circolare n. 184 del 2015, anche il coniuge separato può vantare tale diritto, a prescindere da un eventuale addebito della separazione. La predetta circolare consacra il principio già affermato con la sentenza Corte Costituzionale n. 286 del 1987, secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo di separazione.
Si ribadisce, quindi, che, nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Pertanto, con la recente circolare oggetto di trattazione, devono intendersi superate le indicazioni di cui alla precedente circolare in materia, n. 185 del 2015, ove incompatibili.
In particolare, al paragrafo 2.1 che così recitava: “in caso di addebito della separazione, il coniuge separato superstite avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.”
Alla luce di quanto premesso, oggi, destinatario della pensione di reversibilità è il coniuge separato, anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti, che viene pertanto equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Ridefinizione delle domande di pensione ai superstiti già presentate
Logicamente, le domande di pensione ai superstiti presentate in seguito al 1° febbraio 2022, data di pubblicazione della presente circolare, saranno definite sulla base dei nuovi criteri.
Ma cosa ne sarà di quelle presentate e/o rilasciate prima di tale data?
Le domande respinte per carenza di requisiti, con particolare riferimento alla titolarità dell’assegno di mantenimento, potranno essere riesaminate, sempreché non sia intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza.
Inoltre, qualora la pensione sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato al quale era stato in precedenza denegato, il diritto alla pensione in favore di quest’ultimo potrà essere ricostituito, anche eventualmente con la revoca della pensione già liquidata, con effetto a far data dalla originaria decorrenza.