NUOVE LINEE GUIDA INPS – CIRCOLARE N. 36/2022 SUI PERMESSI ASSISTENZIALI

Con la nuova Circolare INPS n. 36 del 7 marzo 2022, l’Ente ha chiarito e specificato taluni aspetti relativi i permessi ed il congedo straordinario fruibili dai lavoratori presso il settore privato per l’assistenza del coniuge, di parenti e affini portatori di handicap.

Il permesso di congedo a tale fine è riconosciuto al lavoratore subordinato presso il settore privato che è chiamato a prestare assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado. Tale beneficio è passibile di estensione anche ai parenti ed affini di terzo grado.

L’ordinamento, all’art. 33 comma 3 della Legge n. 104 del 1992, riconosce un massimo di 3 giorni retribuiti su base mensile a disposizione del lavoratore.

Il permesso, o congedo, può altresì essere fruito dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte oltreché dal convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente.

A chi viene concesso il congedo assistenziale?

La legge dispone che il permesso possa essere fruito dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dal convivente di fatto del soggetto disabile e, in alternativa, da parenti o affini entro il secondo grado.

Tale limite può tuttavia essere esteso, ai sensi dell’art. 42 comma 15 D.Lgs. n. 151 del 2001 sino ai parenti ed affini entro il terzo grado che sono chiamati ad assistere un soggetto che versa in particolari condizioni di gravità, e ciò qualora i genitori o il coniuge (parte dell’unione civile o convivente di fatto) della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La legge, ad oggi, equipara lo status di coniuge con quello di uniti civilmente, ai fini del riconoscimento del rapporto di affinità tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione. Il permesso all’unito civilmente deve quindi essere riconosciuto non solo per l’assistenza del partner, ma anche per l’assistenza dei parenti del compagno. Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

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