23.2.2022 – Corte di Cassazione Civile – Sezione VI – Ordinanza n. 5447 del 18.2.2022

NON E’ SUFFICIENTE LA NUOVA STABILE RELAZIONE PER NEGARE L’ASSEGNO DIVORZILE ALLA MOGLIE


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Cassazione civile sez. VI – 18/02/2022, n. 5447

RILEVATO

che:

1. – C.I. ricorre per due mezzi, nei confronti di R.P.A., contro la sentenza del 5 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Alessandria.

2. – R.P.A. resiste con controricorso. 

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed altresì in relazione agli artt. 143,148,159 e 179 c.c., violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto.

Il secondo mezzo denuncia violazione delle medesime norme, difformità dalla giurisprudenza di legittimità.

Ritenuto che:

4. – La Corte d’appello di Torino ha negato il diritto della R. all’assegno divorzile in ragione della sussistenza di una relazione more uxorio in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale, conformandosi all’insegnamento di Cass. 3 aprile 2015, numero 6855.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno però affermato il diverso principio che segue: “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio” (Cass., Sez. Unite, 5 novembre 2021, n. 32198).

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Torino che provvederà sulla domanda di assegno conformandosi al principio indicato, nonché sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Si dispone l’oscuramento dei dati. 

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione; dispone l’oscuramento dei dati.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022 

Si riceve su appuntamento a:

Lodi – Lombardia
Corso Archinti n. 31
Pavia – Lombardia
Corso Cavour n. 17
Pietrasanta (Lucca) – Toscana
Via Strettoia n. 181

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