L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA DA PARTE DI CHI PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA DEVE ESSERE COMUNICATA ALL’INPS

Il beneficiario del Reddito di Cittadinanza che intende intraprendere attività di lavoratore autonomo o attività imprenditoriale deve darne comunicazione all’INPS prima dell’avvio della stessa. L’incombente prima dell’inizio dell’attività non interessa invece i lavoratori dipendenti. Per loro resta fermo il termine di 30 giorni dalla data di assunzione.

La Legge di Bilancio per l’anno 2022, l. n. 234 del 31.12.2021, ha modificato le disposizioni relative alle modalità di comunicazione della variazione occupazionale per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. 

In particolare, l’art. 1 comma 74 lettera b) sancisce 

“Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 9, le parole: «trenta giorni dall’inizio» sono sostituite dalle seguenti: «il giorno antecedente all’inizio»”.


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Come ogni anno la Manovra di Bilancio introduce, modifica e sistema diverse disposizioni normative dell’ordinamento nazionale. Tra le altre è stata modificata, come facilmente evincibile della disposizione appena riportata, la scadenza incombente in capo ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che intendono avviare una propria attività imprenditoriale o un’attività di lavoratore autonomo.

La comunicazione deve essere fatta pervenire all’INPS entro “il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio” mediante il modello RDC-COM esteso.

Si riceve su appuntamento a:

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