23.1.2022 – Corte di Cassazione Civile – Sezione VI – Ordinanza n. 1643 del 19.1.2022

LA MOGLIE RIFIUTA IL LAVORO PROPOSTOLE DALL’EX MARITO – CONFERMATO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO


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Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 19 gennaio 2022, n. 1643

Fatti di causa e ragioni della decisione

1. Il signor A.E. ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio con M.M.C. , lo ha condannato a corrispondere all’ex coniuge un assegno di mantenimento di Euro 1.200,00 mensili.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e dei criteri previsti per la quantificazione dell’assegno divorzile nonché omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio. (…)La Corte di merito non aveva verificato l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, evidenze di cui era stata invece gravata la parte appellante.

I giudici di appello non avevano accertato il fatto decisivo della pacifica esistenza di proposte di lavoro che erano state non accettate dalla richiedente, ritenendo la Corte di merito che la signora M. non fosse in colpa per non avere trovato un lavoro non potendo ipotizzarsi che la stessa si potesse trasferire a Nichelino per svolgere l’attività di addetta alle pulizie procuratagli dall’ex marito.

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio integrato dalla unilaterale decisione presa dalla signora M. di separarsi e di divorziare dal marito e dalla intervenuta cessione delle quote delle società di famiglia e dall’abbandono del lavoro in quelle società della donna, evidenze in fatto che sarebbero valse “ad una precostituzione volontaria di una situazione di carenza di reddito” da parte dell’ex coniuge.

4. I primi due motivi che possono trattarsi congiuntamente perché connessi sono inammissibili perché, versati in fatto, essi sollecitano questa Corte ad un sindacato di merito che le è estraneo.

La Corte d’appello ha ritenuto l’inadeguatezza dei mezzi della richiedente l’assegno divorzile dopo che, apprezzata la cessione delle quote delle società di famiglia ai figli e considerato il rifiuto dell’offerta lavorativa venuta alla richiedente stessa dall’ex coniuge, ha rimarcato: l’età non più giovane della donna; l’ammontare del reddito che le sarebbe venuto, di 600 Euro mensili, dall’offerta di lavoro procuratale; la lontananza dalla residenza del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa offertale (di pulizie); la situazione abitativa di cui pure la donna godeva presso la madre e che avrebbe all’esito dello spostamento perduto.

L’evidenza, poi, relativa all’abbandono dell’attività lavorativa presso le società di famiglia è stato dimensionato nel suo rilievo dalla Corte d’appello, in ragione del pure rimarcato obbligo assunto dall’ex marito di corrispondere alla richiedente un assegno in sede di separazione.

Negli indicati termini è stata così esclusa una inerzia colpevole in capo alla richiedente e l’individuazione nel suo comportamento della causa della sua condizione reddituale, sicché la diversa valutazione del comportamento della prima sollecitata in ricorso non vale a segnalare fatti omessi e rilevanti ai fini della decisione nè una errata valutazione dei presupposti di legge che presiedono al riconoscimento dell’assegno divorzile, ma una diversa valutazione di circostanze in fatto.

5. Con il terzo motivo si deduce l’erroneità degli accertamenti condotti sui redditi del ricorrente dalla Corte di merito e, ancora, la violazione di criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, avendo la sentenza impugnata fondato la propria decisione sulla quantificazione dell’assegno dalle statuizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione, in cui l’assegno relativo era stato fissato in Euro 1.500,00 al mese.

6. Anche il terzo motivo è inammissibile perché chiama questa Corte ad una rivalutazione del fatto accertato dalla Corte d’appello e non coglie neppure, quella che è la ratio decidendi adottata dai giudici di merito.

La quantificazione operata in sede di separazione è un presupposto da cui muove la Corte di merito per ritenere la capacità di reddito dell’onerato e non per rapportare l’assegno di divorzio a quello stabilito in sede di separazione.

Tanto vale a fronte di una più ampia disamina dei presupposti dell’assegno richiesto in cui figurano, insieme alla disparità dei redditi degli ex coniugi, l’incapacità della richiedente di far fronte, in via autonoma, al proprio mantenimento, nel pure operato accertamento del contributo dato alla famiglia ed al patrimonio di questa con il lavoro casalingo, il tutto all’esito di un articolato giudizio che, muovendo dai presupposti di legge, valorizza la durata del rapporto matrimoniale di 28 anni, la nascita di due figli e l’attività lavorativa e di coordinamento svolta all’interno delle società familiari quale contributo al loro mantenimento.

7. Il ricorso è, conclusivamente, inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo indicato.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente A.E. a rifondere a M.M.C. le spese di lite che liquida in Euro 4.800,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

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