COME SI REGOLA LO SMART WORKING NEL SETTORE PRIVATO

Adozione del Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile

Il 7 dicembre 2021 è stato il giorno del LAVORO AGILE, meglio noto anche come SMART WORKING

In questa data oltre 20 organizzazioni sindacali, rappresentanti delle categorie datoriali e dei lavoratori, hanno raggiunto l’accordo per la sottoscrizione del “Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato”. Si tratta di una regolamentazione decisamente importante vista la situazione sanitaria nazionale, che deve la sua sottoscrizione all’impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro al fine di evitare la diffusione del virus Covid-19.

La finalità di quanto stipulato si rinviene nella necessità di garantire ad imprese e lavoratori, esclusivamente operanti nel settore privato, le linee guida adatte alla regolamentazione dello smart working. 

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ritiene che, anche grazie a questa regolamentazione, lo smart working ”sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro” aggiungendo come  “il Protocollo fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, e affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi”. 

Grazie alla collaborazione tra Governo e Parti Sociali, è stato possibile delineare delle linee guida applicabili a tutte le attività aziendali.

Il Protocollo

L’elemento essenziale sul quale si fonda il Protocollo sottoscritto si rinviene nella volontaria adesione. Il singolo lavoratore deve, in piena autonomia, sottoscrivere un accordo con il quale presta il proprio consenso allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. Dal principio della volontarietà discendono due diritti fondamentali: il diritto di recesso ed il diritto al non licenziamento. 

Sotto il primo aspetto il lavoratore, che abbia prestato il consenso allo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, mantiene il diritto di recedere dall’accordo sottoscritto ritornando a modalità di lavoro non agile. Secondariamente, tanto il lavoratore che recede tanto quello che non abbia mai sottoscritto alcun accordo di lavoro agile, ha diritto a non essere licenziato dal datore di lavoro, non integrando quindi gli estremi per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Quanto all’accordo individuale sottoscritto tra il lavoratore ed il datore.

Tale accordo deve essere stipulato tra le parti così come definito dagli artt. 19 e 21 della L. n. 81 del 2017 e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Il Protocollo fornisce le linee guida per la redazione dell’accordo tra le parti. In particolare si richiede che contenga:

  • la durata, sia esso a tempo determinato o indeterminato;
  • le modalità di alternanza tra periodi di lavoro nella sede aziendale e fuori dai locali della stessa;
  • eventuali luoghi esclusi dalla possibilità di svolgimento di attività lavorativa in modalità agile;
  • aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa non nei locali aziendali, tra cui rilevano le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e la determinazione delle condotte che possono essere oggetto di sanzione disciplinare;
  • gli strumenti di lavoro;
  • le tempistiche di riposo del lavoratore e le necessarie misure a garanzia del diritto alla disconnessione;
  • le modalità e le forme di controllo della prestazione lavorativa;
  • le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

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Quanto alla disconnessione, tale diritto viene considerato come essenziale e necessario per il lavoratore che, in assenza di un orario di lavoro prefissato di entrata ed uscita dal posto di lavoro, mantiene particolare autonomia lavorativa finalizzata al perseguimento degli obiettivi prefissati.

Se, tuttavia, l’attività lavorativa viene organizzata in fasce orarie si rende all’uopo necessaria la determinazione di “fasce di disconnessione” nelle quali il lavoratore non è chiamato alla prestazione lavorativa. Occorrerà determinare le modalità per garantire il diritto alla disconnessione.

L’accordo deve prevedere la possibilità per il lavoratore di richiedere i permessi orari eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva, mentre non sarà possibile autorizzare prestazioni di lavoro straordinario.

Se non diversamente pattuito, il lavoratore gode di piena libertà nella determinazione del posto di lavoro in cui ritiene a lui più agevole lo svolgimento dello smart working. Il Protocollo impone tuttavia che tale luogo prescelto sia idoneo a consentire lo svolgimento della regolare prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Quanto alla strumentazione tecnologica ed informatica per lo svolgimento in maniera agile dell’attività lavorativa, salvo diversi accordi, deve essere fornita dal datore di lavoro, stabilendo altresì che le attività di manutenzione, riparazione ed aggiornamento di detta strumentazione sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Permane responsabilità del lavoratore in tutti quei casi di improprio utilizzo della strumentazione.

Il Protocollo riconosce l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81 del 2017, oltre al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. Il Protocollo riconosce altresì al lavoratore la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Infine, per quanto attiene alla protezione dei dati personali, il Protocollo predispone l’obbligo per i lavoratori, in caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature e in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l’attività lavorativa, di avviare la procedura di data breach.

È obbligo del datore di lavoro adottare tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori che svolgono attivita lavorativa in smart working, ed è sempre dovere del datore di lavoro le istruzioni e l’indicazione delle misure di sicurezza che devono essere osservate dai lavoratori al fine di garantire la protezione, segretezza e riservatezza delle informazioni che egli tratta per fini professionali.

Il datore di lavoro, o il titolare del trattamento, deve procedere all’aggiornamento del registro del trattamento dei dati connessi alle attività svolte anche in modalità di lavoro agile.

Il protocollo specifica che al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per il lavoro in modalità agile siano conformi ai principi di privacy by design e by default, è sempre raccomandata l’esecuzione di valutazione d’impatto (DPIA) dei trattamenti.

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