20.1.2022 – Corte di Cassazione Penale – Sezione II – Sentenza n. 458 del 3.12.2021 (dep. il 11.1.2022)

IL DELITTO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE SI INTEGRA ANCHE SE, IN CASO DI FUGA, QUESTA DURA POCO


ISCRIVITI E RICEVI GRATUITAMENTE UNA MAIL CON TUTTE LE NOVITA’ CHE VENGONO PUBBLICATE


Cassazione penale sez. II – 03/12/2021, n. 458

RITENUTO IN FATTO

1. L’Avv. Gianclaudio Mancini, nella qualità di difensore di fiducia di C.O., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli sez. Minorenni e famiglia dell’8 luglio 2021, confermativa di quella di primo grado, con cui l’imputato era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di tentata truffa (capo a), estorsione (capo b) e resistenza a pubblico ufficiale (capo c).

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 7, e dell’art. 343 c.c..

La Corte d’appello ha errato nel ritenere che fosse soddisfatto il requisito della notificazione all’esercente la responsabilità genitoriale ancorché fosse stata documentata la sottoposizione del minore a tutela, in persona del sindaco di (OMISSIS).

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 337 c.p., e difetto di motivazione.

Dagli atti non emerge che il breve inseguimento, sia pure ad alta velocità, di cui l’imputato si è reso autore abbia creato pericolo per la propria o altrui incolumità. Trattandosi di mera fuga dagli operanti, esulano gli estremi del reato. Anche la successiva condotta dell’imputato – che, una volta fermata l’auto, vi si è chiuso all’interno, per poi divincolarsi e strattonare gli operanti una volta che questi erano riusciti a penetrare nell’auto dal lato del passeggero – configura una condotta meramente passiva, non integrante perciò atti di resistenza, per i quali è necessario un contengo attivo, fatto di aggressioni e minacce che impediscano al pubblico ufficiale il compimento dell’atto del suo ufficio.

3. Con requisitoria scritta in data 14 novembre 2021, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona della Dott.ssa Paola Mastroberardino, conclude per l’inammissibilità del ricorso.

4. Con osservazioni e conclusioni in data 3 aprile 2021 (“recte”, 26 novembre 2021, data di trasmissione mediante posta elettronica certificata), il difensore dell’imputato insiste per l’accoglimento del ricorso. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Inammissibile è il primo motivo, anzitutto perché la relativa doglianza non consta essere stata già avanzata in appello, con la conseguenza che non può esserlo per la prima volta dinanzi a questa Suprema Corte (cfr. da ult. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01).

2.1. Inoltre, come questa Suprema Corte ha avuto reiteratamente modo di affermare, l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti la potestà sul minore imputato, e dunque anche al tutore, non dà luogo ad una nullità assoluta od insanabile, in quanto non inerisce alla persona dell’imputato e non attiene alla presenza di questi nel procedimento, bensì ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, a norma dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 180 c.p.p., non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero comunque dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo: in tal senso si è espressa “funditus” Sez. 2, n. 31401 del 29/04/2016, P., Rv. 268020-01, che, conseguentemente, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto di giudizio, ha rilevato la tardività della eccezione proposta con il ricorso in cassazione, in quanto, essendosi detta nullità verificata negli atti preliminari del giudizio di appello, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nel giudizio di appello; nello stesso senso, in precedenza, si sono espresse altresì Sez. 2, n. 30958 del 14/07/2016, B., Rv. 267574-01, e Sez. 2, n. 6472 del 13/01/2011, L., Rv. 249379-01.

2.1.1. Anche sotto il profilo che ne occupa, dunque, il primo motivo di ricorso è del tutto destituito di fondamento, restando meramente allegata ed apparendo completamente inconferente la circostanza – di cui alle sole osservazioni e conclusioni trasmesse in Cancelleria il 26 novembre 2021 – a termini della quale la sottoposizione dell’imputato a tutela sarebbe stata “fatta rilevare dalla difesa dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli in funzione di Tribunale per il Riesame”.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

3.1. Secondo la concorde ricostruzione delle due sentenze di merito, aventi egual segno e perciò costituenti un corpo unico (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), nel mentre l’imputato stava costringendo la persona offesa ad un ennesimo prelievo dall’ultimo bancomat, era sopraggiunta la polizia, alla visione della quale egli, letteralmente strappata di mano alla persona offesa l’ultima banconota da 100 Euro ottenuta dall’erogatore, a bordo della propria autovettura, che conduceva benché privo di patente, s’e’ dato ad immediata e precipitosa fuga, percorrendo a forte velocità la via Nuova Poggioreale, sino a quando, raggiunto dagli operanti e serratosi all’interno dell’abitacolo, una volta che i medesimi, con l’ausilio di supporti, erano riusciti a penetrarvi per immobilizzarlo, ha seguitato a dimenarsi con forza.

3.2. A fronte di ciò, con una motivazione del tutto logica e coerente rispetto alle risultanze di fatto, osserva la Corte d’appello che la dedotta – in chiave difensiva – breve durata della fuga in ragione del pressoché immediato sopraggiungere di altre autovetture della polizia è circostanza inidonea ad escludere che l’imputato – a causa, non solo dell’elevata velocità, ma anche dell’essersi messo alla guida di un modello di autovettura particolarmente potente, viepiù, per ragioni d’età, senza patente – abbia messo in pericolo l’incolumità sua propria ed anche altrui, posta l’indiscutibile – e non contestata – violazione delle regole di normale prudenza nella conduzione dell’autoveicolo.

3.2.1. Già in questa prima fase, dunque, la condotta dell’imputato integra gli estremi del reato in contestazione, trovando applicazione il principio secondo cui si configurano gli estremi di detto reato in capo a chi, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137-01).

3.3. A quanto precede, la Corte d’appello pertinentemente aggiunge che l’imputato, anche quando è stato bloccato dagli operanti, ha seguitato nella sua condotta, non solo ‘passivamente’, come preteso in ricorso, ma ‘attivamente’ oppositiva, sia perché dapprima si è chiuso all’interno dell’abitacolo, sia perché, una volta riusciti gli operanti ad entrarvi dal lato del passeggero, ha seguitato, oltreché a “divincolarsi”, soprattutto a “strattonare” i predetti, nell’estremo tentativo di impedire loro l’immobilizzazione e l’arresto.

3.3.1. Anche questo secondo segmento della condotta dell’imputato vale, persino autonomamente, ad integrare gli estremi del reato in contestazione, atteso che – come a più riprese rilevato da questa Suprema Corte – non è all’uopo necessario che sia concretamente impedita la libertà d’azione del pubblico ufficiale, essendo invece sufficiente un comportamento causalmente idoneo – nella fattispecie finanche, come visto, mediante violenza fisica – a contrastare il compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito dell’azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento del suddetto atto (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207-01, e Sez. 6, n. 45868 del 15/05/2012, Meligeni, Rv. 253983-01).

4. Quanto precede vota il ricorso all’inammissibilità, senza tuttavia che ciò comporti, data la minore età dell’imputato, la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di alcuna sanzione in favore della Cassa per le ammende.

5. La minore età dell’imputato comporta altresì per legge che, in caso di diffusione della presente sentenza, ne siano omesse le generalità e gli elementi identificativi. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022 

Si riceve su appuntamento a:

Lodi – Lombardia
Corso Archinti n. 31
Pavia – Lombardia
Corso Cavour n. 17
Pietrasanta (Lucca) – Toscana
Via Strettoia n. 181

Contatti

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: