LA NUOVA CIRCOLARE 5.1.2022 SUL LAVORO AGILE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NEL SETTORE PRIVATO 

Il governo, in persona del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di ridurre i contagi da Covid-19 sui posti di lavoro, individuano nel lavoro agile (cd. Smart Working) una possibilità per impedire il diffondersi del virus sui posti di lavoro.


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La Circolare 

In data 5.1.2022 è stata adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto tra loro, “una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile”, così è stata definita nel successivo comunicato stampa di presentazione del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Nel testo della Circolare si legge, a fondamento dell’adozione del provvedimento, che l’acuirsi dei contagi a ridosso delle festività natalizie, secondo gli esperti ancora in crescita, “ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, che pure non è stato mai interrotto, ma che invece è stato disciplinato da un quadro regolatorio, sia nel pubblico che nel privato, differenziato ma esaustivo”.

In particolare la Circolare esamina le possibilità di ricorso allo Smart Working tanto nel settore privato quanto nel pubblico.

Smart Working nella Pubblica Amministrazione

La circolare conferma innanzitutto che, nelle Pubbliche Amministrazioni, in via ordinaria l’attività lavorativa deve essere svolta in presenza, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, tuttavia sempre nel massimo rispetto delle misure sanitarie di contenimento del contagio del virus.

La Circolare pone particolare attenzione sulla principale caratteristica in merito alla disciplina del lavoro agilenell’ambito della Pubblica Amministrazione: la flessibilità. In particolare si riporta “flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza”. 

Viene inoltre segnalato come ogni Pubblica amministrazione possa predisporre lo Smart Working per mezzo di “una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile”. Viene lasciata quindi alla singola amministrazione la possibilità di “equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus)”.

Infine, per quanto attiene la possibilità di lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni, la Circolare evidenzia la figura dei mobility manager aziendali, figure specialistiche di cui si possono avvalere gli enti pubblici come previsto dall’articolo 2, del d.m. 8 ottobre 2021.

La collaborazione con tali professionisti consente l’elaborazione di Piani di spostamento casa-lavoro (PSCL) tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già consentite sia dalla contrattazione collettiva che dal citato decreto 8 ottobre 2021.

Il Ministero per la pubblica amministrazione prevede che venga attuato un azione di raccordo corale con gli Enti locali che, tramite i relativi mobility manager individuati ed incaricati per la verifica complessiva e coordinata dell’implementazione dei PSCL, incentivi la predisposizione di Piani di spostamenti casa-lavoro unitari tanto al fine di identificare quanto per promuovere azioni di miglioramento complessivo “dell’offerta di mobilità sul territorio di riferimento, alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro”.

Smart Working nel Privato

Indubbiamente la previsione della possibilità di predisporre programmazioni di Smart Working relativamente al lavoro privato ha rappresentato un efficace strumento per impedire la diffusione del virus sul posto di lavoro e per mantenere attivo e competente tutto il settore lavorativo.

Proprio per queste ragioni il Governo, diversamente da quanto previsto per il lavoro nelle Pubbliche amministrazioni è intervenuto per incentivare il ricorso al lavoro agile, mediante deroghe e semplificazioni, ma soprattutto promuovendone il ricorso anche nei “Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro“. 

Si deve inoltre rammentare il D.L n. 34 del 2020 che “ha consentito la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Disciplina che ha trovato una proroga sino al 31.3.2022 grazie al D.L. Festività del 24.12.2021 n. 221.

Pertanto, fino al giorno 31.3.2022 lo Smart Working può essere applicato a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, prevedendo che gli obblighi di cui all’art.22 L. n. 81 del 2017 (relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro) possono essere assolti in via telematica.

Infine, anche per il settore privato i piani eventualmente predisposti dai mobility manager, se presenti, “potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro”.

Il Governo raccomanda “il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività”.   

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