21.12.2021 – Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Sentenza n. 2135 del 15.9.2021
21 Dicembre 202122.12.2021 – Corte di Cassazione Civile – Sezione VI – Ordinanza n. 39566 del 13.12.2021
22 Dicembre 2021“Con il Decreto Legislativo n. 195 del 8.11.2021 il Governo ha dato attuazione alla Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.
L’intervento normativo prevede altresì sostanziali modifiche del codice penale mediante l’armonizzazione con gli altri ordinamenti nazionali degli Stati Membri dell’Unione Europea”
LA DIRETTIVA UE 2018/1673
Il Decreto Legislativo n. 195 del 8.11.2021 ha recepito la Direttiva Europea 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
L’intervento normativo ha interessato le fattispecie di reato di cui agli articoli 648 c.p. (ricettazione), 648 bis c.p. (riciclaggio), 648 ter1 c.p. (autoriciclaggio) e 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
La Direttiva in esame affida agli Stati membri l’incarico di adottare tutte le misure che ritengono necessarie a sanzionare penalmente ed in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva, i reati che costituiscono riciclaggio.
Si tratta di un recepimento tardivo della normativa comunitaria. Il termine fissato dall’UE era infatti individuato nel giorno 3.12.2020, solo l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dello stato italiano ne ha accelerato il recepimento.
Tale Direttiva si propone di consentire una cooperazione transfrontaliera fra le Autorità nazionali in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, al contempo armonizzando il contenuto del diritto italiano con le disposizioni normative di tutti gli Stati membri. Per mezzo della nuova normativa è ora possibile individuare a livello europeo i requisiti minimi relativi alla configurazione delle condotte penali in oggetto.
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D.LGS. 195 DEL 8.11.2021
Viene infine contrastato il fenomeno del forum shopping. L’unificazione dei requisiti necessari all’integrazione delle fattispecie, impedisce al soggetto agente di effettuare una valutazione preventiva avente ad oggetto la determinazione dello stato entro i cui confini risulti più conveniente la consumazione del reato.
Il testo del nuovo D. Lgs. operando su un duplice piano. Innanzitutto si assiste ad un’estensione del novero dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio.
La principale novità si individua infatti nel fatto che ora “il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati” così come determinato dalla formulazione letterale degli artt. 648 bis e 648 ter1 c.p., possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato.
Il legislatore ha quindi esteso il novero dei reati presupposto anche a quelle fattispecie prima escluse dalla limitazione normativa che includeva le solo attività criminose integranti reati non colposi.
A seguito del recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 sono state soppresse, dal testo degli artt. 648 bis e 648 ter1 c.p. le parole “non colposo”, ampliando l’ambito di operatività normativo. Operatività che è stata ugualmente estesa mediante la sostituzione della locuzione “delitto” con la nozione “reato” nel terzo comma dell’art. 648 c.p., ricomprendendo ora tra le figure di reato presupposto anche le fattispecie contravvenzionali.
In secondo luogo il legislatore ha provveduto a rimodulare le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio mediante l’introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.
Con riferimento alle circostanze aggravanti si ritiene di dover segnalare come sia stato previsto un incremento di pena nei casi in cui il reato risulti commesso nell’esercizio di attività professionale per i fatti integranti la fattispecie di ricettazione.
Per quanto attiene invece alle circostanze attenuanti, il Governo italiano nella stesura del testo normativo ha determinato una riduzione della pena nei casi in cui il reato presupposto sia una fattispecie bagatellare.
È stata infine soppressa la condizione di procedibilità avente ad oggetto la richiesta del Ministro della Giustizia per i reati di ricettazione e riciclaggio commessi dal cittadino italiano all’estero.
Il D. Lgs. 195/2021 estende ora i casi di radicamento della giurisdizione italiana aggiungendo al quarto comma dell’art. 9 c.p. gli art. 648 e 648-ter.1 fra i reati commessi all’estero da cittadino italiano per i quali ai fini della procedibilità nel nostro ordinamento non è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia.
ART. 648 C.P. RICETTAZIONE
Per quanto riguarda in particolare il delitto di ricettazione, previsto e punito dall’art. 648 c.p. il legislatore italiano, nel recepimento della Direttiva comunitaria, si è limitato esclusivamente ad adeguare il regime sanzionatorio. Ciò in quanto la già vigente formulazione normativa deve ritenersi esattamente confacente ai requisiti forniti dall’Unione Europea.
Per l’integrazione della fattispecie è quindi necessario che il soggetto agente, dal punto di vista oggettivo, ponga in essere una condotta avente ad oggetto una “cosa di provenienza delittuosa”, mentre dal punto di vista soggettivo occorre la necessaria consapevolezza della provenienza criminosa dei beni ricevuti.
L’unica modifica che caratterizza la fattispecie si individua nell’estensione del reato presupposto anche alle fattispecie contravvenzionali.
ART. 648 TER C.P. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA
Al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all’art. 648 ter c.p. devono estendersi le medesime riflessioni da rivolgersi anche al delitto di riciclaggio. Occorre solamente aggiungere che al reato in esame si estende l’intervento modificativo che ha introdotto il trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità.
ART. 648 TER 1 C.P. AUTORICICLAGGIO
Per il reato di autoriciclaggio deve essere innanzitutto segnalata l’estensione dell’ambito di operatività della fattispecie nella parte in cui tra i reati presupposto sono ora ricompresi non sono il delitti colposi ma altresì le contravvenzioni.
Rispetto al delitto di riciclaggio, per la fattispecie di cui all’art. 648 ter1 è stata prevista una circostanza attenuante comune che sostituisce quella ad efficacia speciale già prevista. Tale fattispecie si applicherà nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Quest’ultima previsione non sarà tuttavia applicabile quando il denaro, i beni e le altre utilità provengano da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 416 bis1 c.p.