La Direttiva Europea 2019/1937, avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’UE ed adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 23 ottobre 2019, impone a tutti gli stati membri dell’Unione Europea di adottare misure idonee a imporre alle aziende con più di 50 dipendenti di dotarsi di un canale per le segnalazioni Whistleblowing.
MA COS’E’ IL WHISTLEBLOWING?
Il “whistleblowing” può essere definito come una segnalazione posta in essere da un lavoratore che, svolgendo le proprie funzioni lavorative, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all’azienda/ente per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini, e qualunque altra categoria di soggetti.
Il “whistleblowing” è quindi lo strumento messo a disposizione del soggetto per segnalare tempestivamente ad una serie di soggetti (tra i quali l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Responsabile Anticorruzione all’interno del proprio Ente/Azienda) dei pericoli sul luogo di lavoro, delle frodi all’interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, dei danni ambientali, delle false comunicazioni sociali, delle negligenze mediche, delle illecite operazioni finanziarie, delle minacce alla salute, dei casi di corruzione o concussione e molto altro ancora.
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LA DISCIPLINA PRE DIRETTIVA UE 2019/1937
L’ordinamento nazionale disciplina il fenomeno del whistleblowing mediante la Legge 179/2017, che prevede misure di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, quali:
- modificando la preesistente disciplina prevista per il settore pubblico (art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001) e
- introducendone una nuova per il settore privato nell’ambito del D. Lgs. 231/2001 (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti e alla prevenzione di tali reati attraverso i c.d. modelli organizzativi 231.
Di conseguenza, qualunque soggetto abbia adottato o intenda adottare un proprio modello organizzativo 231, dovrà altresì istituire un sistema di segnalazione e garantire la protezione dei segnalanti (sistema di whistleblowing).
La Direttiva whistleblowing è intervenuta con l’obiettivo di disciplinare la protezione dei whistleblower all’interno dell’UE, estendendo le misure di protezione dei dipendenti pubblici anche al settore privato, e introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali estremamente frammentate ed eterogenee, ove esistenti.
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COSA CAMBIA CON LA DIRETTIVA UE 2019/1937
Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva whistleblowing vi è innanzitutto l’ampliamento del concetto di “whistleblower“, che non sarà più circoscritto solo ad amministratori, dirigenti e dipendenti (come previsto dal D. Lgs. 231/2001), ma comprenderà tutti i soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione nella quale si è verificata la violazione, e che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano
La Direttiva estende l’obbligo a tutte le imprese con più di 50 dipendenti, a prescindere dall’adozione del Modello 231.
Ciò comporta che in Italia migliaia di aziende dovranno necessariamente provvedere alla regolarizzazione dei propri modelli organizzativi secondo le previsioni comunitarie.
Il 17 dicembre 2021, in particolare, è la data entro la quale l’Italia deve introdurre tale obbligo per tutte le aziende con più di 250 dipendenti.
Per le aziende che hanno invece un numero di dipendenti compreso tra 50 e 250 il termine previsto dalla direttiva è il 17 dicembre 2023.
Il sistema di whistleblowing, così come previsto dalla normativa comunitaria, dovrà includere:
SOGGETTI E MATERIE DEL WHISTLEBLOWING
Un sistema che consenta a dipendenti, dirigenti ed amministratori (ma anche ex dipendenti, lavoratori autonomi, tirocinanti, volontari, soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, facilitatori – ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione, azionisti e membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza, compresi i membri senza incarichi esecutivi, colleghi e parenti dei whistleblower, ecc..) di presentare segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello organizzativo 231 dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Tutti i canali che verranno previsti ed adottati dalle singole aziende dovranno necessariamente garantire la riservatezza dell’identità del segnalante in modo conforme alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali.
Le segnalazioni potranno riguardare le violazioni del diritto dell’UE che ledono il pubblico interesse o che rientrano, tra gli altri, nei seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
CANALI ALTERNATIVI
Ciascuna azienda dovrà prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.
Conseguentemente al recepimento della Direttiva UE 2019/1937 relativa al whistleblowing, le imprese private avranno l’obbligo di istituire canali di segnalazione
INTERNI: Sono da ritenersi tali tutte quelle procedure, quei sistemi, quelle modalità di segnalazione proprie dell’azienda stessa. Ciascun soggetto obbligato dovrà prevedere un apposito Ufficio nel proprio organigramma finalizzato al recepimento delle segnalazioni.
ESTERNI: Le aziende potranno adottare sistemi, modalità e procedura di segnalazione esterne all’organigramma stesso. Viene data la possibilità ai soggetti individuati dalla Direttiva di appoggiarsi a professionisti esterni che verranno incaricati di ricevere le segnalazioni, adottare modelli di gestione delle stesse e procedure per la trasmissione delle stesse al responsabile dell’azienda.
PUBBLICI, che siano quindi raggiungibili da tutti i soggetti come meglio sopra individuati dalla Direttiva.
nonché implementare procedure per dar seguito alla segnalazione ricevuta, tutelando la riservatezza dell’identità del segnalante;
DIVIETO
È imposto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
SANZIONI
Saranno irrogate sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
Ciascuna azienda, stante il tenore letterale della Direttiva UE, dovrà prevedere
che nessuna misura discriminatoria possa essere intentata nei confronti del segnalante. Qualora ciò dovesse accadere, il segnalante, o l’organizzazione sindacale competente, potrà denunciare il fatto all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
che un eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante sia nullo. Così come siano nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tal caso è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
MISURE COMPLEMENTARI
La Direttiva UE 2019/1937 prevede infine l’introduzione di misure di sostegno a favore dei soggetti segnalanti, quali la possibilità di accedere ad informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta. La possibilità di usufruire di un’assistenza efficace da parte delle autorità competenti per la protezione dalle ritorsioni. Viene messa a disposizione di accedere al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero. Ed infine viene garantita un’assistenza finanziaria e un sostegno, anche psicologico, nell’ambito dei procedimenti giudiziari.
2 pensieri riguardo “DIRETTIVA 2019/1937: WHISTLEBLOWING”
Buongiorno Avvocato,
articolo molto interessante, ma se la direttiva non viene recepita nei termini, è necessario comunque conformarsi entro il 17 dicembre 2021?
Buonasera.
Le direttive sono indirizzate agli Stati Membri dell’Unione Europea e devono da questi essere attuate nei modi che riterranno più idonei al raggiungimento dell’obiettivo a cui mirano.
Tuttavia, quando tali atti normativi sono precisi (devono cioè individuare i soggetti su cui gravano le obbligazioni e i beneficiari dell’obiettivo perseguito) e incondizionati (la cui applicazione non dipende dall’adozione di ulteriori provvedimenti) si ha un efficacia diretta della direttiva.