PROVA DELL’AFFIDAMENTO NEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
MASSIMA
“L’art. 127, comma 2, TUB, coerentemente con l’impianto della disciplina sulla trasparenza Bancaria, tutta imperniata sulla tutela del cliente, prevede che le nullità previste dal Titolo IV del TUB operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, sicché la Banca non può giovarsi di tali nullità di protezione (nella specie, non è stata condivisa la tesi dell’Istituto di credito secondo cui è possibile dimostrare l’esistenza di un affidamento soltanto mediante la produzione del documento contrattuale scritto, in quanto in mancanza di esso il contratto di affidamento sarebbe nullo per difetto di forma; l’esistenza di un affidamento può essere fornita anche solo mediante le comunicazioni periodiche inviate ai correntisti dalla Banca).”