NO ALL’ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO A TUTTI I PARENTI DEL DANNEGGIATO NELLE LITI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Tribunale di Milano – Sezione X – Ordinanza del 12.10.2021
Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12.10.2021, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ritenuto opportuno regolarizzare la procura alle liti in quanto l’attore Pa. Lo. ha sottoscritto una procura dal cui testo emerge che soltanto le attrici Ti. e Ni. Am. avrebbero conferito il potere di rappresentanza ai difensori, con conseguente incertezza che rende necessaria la regolarizzazione;
ritenuto invece che non sia necessaria l’estensione del contraddittorio ad altri congiunti del defunto Bi. Am.;
rilevato infatti che l’art. 291 cod. ass. debba essere interpretato secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità e in un senso che contemperi anche l’interesse di rilievo costituzionale alla ragionevole durata dei processi ed alla certezza dei rapporti processuali;
ritenuto in primo luogo che l’art. 291 cod. ass. presupponga un superamento dei limiti di garanzia previsti dall’art. 283 cod. ass. (“qualora…il risarcimento dovuto…superi le somme assicurate”) e che, nel caso di specie, tale superamento non sia stato nemmeno prospettato da parte convenuta;
richiamata Cass. 1862/2009 (richiamata anche da Corte Cost. 329/2009) secondo cui “invero, la norma nella sua ambigua formulazione (posto che è certamente atecnica l’espressione “giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate”) va intesa, conforme all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se:
a) l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio;
b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote.
Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l’assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale.”;
ritenuto che nel presente giudizio Unipolsai non abbia eccepito il superamento dei limiti di garanzia né abbia formulato domanda di accertamento di tali limiti nei confronti di più danneggiati;
ritenuto inoltre che l’art. 291 comma 4 debba essere interpretato restrittivamente nel senso che, al ricorrere delle condizioni delineate dalla Suprema Corte, sussista nondimeno litisconsorzio necessario soltanto tra persone la cui qualifica di danneggiati emerga ex actis e con sufficiente certezza, con esclusione pertanto del litisconsorzio necessario con la possibile indeterminata pletora di potenziali danneggiati c.d. secondari;
ritenuto che tale interpretazione si imponga in quanto, a considerare come litisconsorte necessario qualunque persona che possa vantare un danno causalmente connesso al sinistro, sarebbe estremamente gravosa l’identificazione dei litisconsorti, ben potendo sussistere, ad esempio, danno da perdita di rapporto affettivo anche in capo a parenti estranei alla famiglia nucleare o anche a soggetti non legati da vincolo di parentela, il che esporrebbe i processi all’imprevedibile e irragionevole rischio di accertamento, anche a distanza di anni, del difetto di integrazione del contraddittorio;
ritenuto peraltro che non possa nemmeno ex ante qualificarsi come danneggiato qualunque (anche lontano) parente di un soggetto deceduto, dovendo la sussistenza di un danno effettivo essere accertata in giudizio;
ritenuto, in conclusione, che nel presente giudizio la convenuta non abbia eccepito il superamento dei limiti di garanzia né formulato domande di accertamento a tal fine e che, pertanto, non debbano chiamarsi in causa altri soggetti eventualmente danneggiati nel sinistro de quo (con riferimento soltanto all’investimento di Biagio Amarena da parte del veicolo rimasto ignoto);
P.Q.M.
visto l‘art. 182 c.p.c.
ASSEGNA a parte attrice termine perentorio di 90 giorni per la regolarizzazione della procura alle liti rilasciata da Pa. Lo.;
RINVIA all’udienza del 18 gennaio 2022 ore 11,30 per gli incombenti di prima udienza;
Si comunichi.
Milano, 12/10/2021Il Giudice Marco Carbonaro