2.12.2021 – Corte di Cassazione Penale – Sezione I – Sentenza n. 44133 del 9.9.2021 (dep. il 29.11.2021)

SI ALLA SANZIONE DISCIPLINARE PER IL DETENUTO CHE SCAGLIA OGGETTI CONTRO IL CANCELLO DELLA CELLA

Cassazione penale sez. I – 09/09/2021, n. 44133

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila confermava l’anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto V.T. e aveva per l’effetto annullato la sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea dalle attività in comune, inflittagli per condotta, risalente al mese di marzo 2018, consistita nella battitura, per la durata di quaranta minuti, di oggetti sul cancello blindato della camera di pernottamento, attuata in ora notturna, di concerto con altri detenuti e in concomitanza con la loro azione.

Secondo il Tribunale, era mancante il presupposto per l’esercizio del potere disciplinare giacché la battitura, inserita nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l’accensione dei televisori, non era degenerata in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non aveva causato l’interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, né provocato disordini o sommosse. Essa non aveva neppure prodotto danni a beni dell’Amministrazione.

Andava infine escluso che la battitura in esame potesse essere qualificata come un atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità e potesse così integrare l’infrazione – specificamente contestata – di cui all’art. 77 reg. es. Ord. pen., comma 1, n. 4).

2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell’Avvocatura dello. Stato, proponendo motivi che si riassumono ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p..

L’Amministrazione ricorrente reputa anzitutto che il Tribunale di sorveglianza abbia esercitato un sindacato al giudice precluso, ingerendosi nell’esercizio di potestà riservate dalla legge ad altro pubblico potere ed esorbitando dai limiti delle sue attribuzioni, nonché fraintendendo la natura e i limiti del procedimento giurisdizionale di reclamo. Quest’ultimo presuppone, infatti, la deduzione dell’inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, con grave pregiudizio dei diritti del reclamante, che sarebbe nel caso insussistente.

L’ordinanza impugnata sarebbe, altresì, viziata nella motivazione. La battitura collettiva dei blindati non formerebbe oggetto di alcun diritto e costituirebbe di per sé, ex art. 77 reg. es. Ord. pen., comma 1, n. 4), comportamento molesto. Le ragioni di protesta collettiva, sottostanti la condotta, sarebbero irrilevanti e dovrebbero, in ogni caso, trovare spazio e tutela in altre forme ammesse dalla legge. Nel caso specifico, l’iniziativa assunta dal detenuto avrebbe arrecato molestia al riposo di altri detenuti e degli abitanti le aree circostanti l’istituto. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nelle sue connesse prospettazioni, è fondato.

2. Il sistema disciplinare vigente negli istituti penitenziari è informato ai principi di tipicità, offensività e gradualità.

I detenuti e gli internati non possono infatti essere disciplinarmente sanzionati se non per fatti che siano espressamente previsti come illeciti dal regolamento, come recita l’art. 38 Ord. pen., comma 1, e l’intero regime disciplinare è attuato, secondo il precedente art. 36 c.p., in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del soggetto ristretto, onde sono passibili di punizione i soli comportamenti che si pongano in contraddizione con tali valori. Gli illeciti, dal regolamento delineati nel suo art. 77 c.p., comma 1, sono quindi ordinati secondo una scala di tendenziale crescente gravità (la sanzione più severa è esclusa, salvo recidivanza, per le prime otto fattispecie tipizzate).

In questo contesto, il citato art. 77 c.p., comma 1, eleva ad illecito disciplinare, al n. 4) dell’elencazione, gli “atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità”. La ratio della previsione d’infrazione risiede nell’esigenza di garantire, all’interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l’ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento (art. 2 reg. es. Ord. pen.). Trattasi di esigenza avente una solida base razionale e la leva disciplinare è legittimamente impiegata, secondo criteri di adeguata proporzionalità, in vista del suo soddisfacimento.

Esistono invero altre condotte trasgressive in grado di minacciare in forma più intensa l’ordine e la sicurezza degli istituti, tra cui quelle consistenti nell’intimidazione o nella sopraffazione dirette verso compagni di detenzione, nel danneggiamento di beni dell’Amministrazione, nella partecipazione a disordini o sommosse o nella loro promozione, ovvero quelle aventi in genere rilevanza penale. Esse sono considerate in fattispecie disciplinari ulteriori e più gravi (cfr. art. 77 c.p., comma 1, nn. 11, 13, 15, 18-21), che tuttavia non vengono in rilievo nell’economia della presente decisione. Questa Corte ha, del resto, escluso che la battitura dei blindati, ancorché attuata in forma e per scopi di protesta collettiva, sia di per sé suscettibile di ricadere nel loro ambito di applicazione (da ultimo, Sez. 1, n. 5401 del 20/11/2020, dep. 2021, Biondino).

3. Al soggetto ristretto, reclamante in via disciplinare, è stata contestata, almeno in via concorrente, l’infrazione di cui al richiamato art. 77 reg. es. Ord. pen., comma 1, n. 4), sul presupposto che le protratte battiture dei blindati delle camere di pernottamento, attuate da più detenuti in sincrono tra loro, si risolvessero in comportamenti integranti il tipo d’illecito, in quanto idonei ad arrecare molestia alla comunità penitenziaria.

Tale presupposto è stato contraddetto dall’ordinanza impugnata, sulla base di argomentazioni che non superano tuttavia il vaglio di questa Corte.

4. E’ corretto affermare che, ai fini dell’infrazione in esame, debbano farsi rientrare nel concetto di “molestia”, evocato dalla norma disciplinare, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa.

Non e’, invece condivisibile l’impostazione che si ricava dalla decisione impugnata, che risolve la molestia in una causa di pregiudizio materiale, di interruzione del servizio, di sommosse o gravi disordini. Si tratta di un’interpretazione in contrasto con la disposizione regolamentare, che è parametro legale del sistema disciplinare, in quanto le più gravi evenienze teste’ menzionate integrano in realtà – come già precisato – ipotesi più gravi di illecito disciplinare.

Le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta – attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente – appaiono manifestazioni paradigmatiche di molestia nel senso appena specificato (in tal senso, da ultimo, Sez. 7, n. 53086 del 21/06/2018, Attanasio; cfr. altresì Sez. 7, n. 762 del 16/10/2019, dep. 2020, Inserra; Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018, Attanasio; Sez. 1, n. 47054 del 02/05/2018, Attanasio; Sez. 7, n. 35572 del 22/03/2018, Attanasio; Sez. 7, n. 55185 del 15/09/2017, Attanasio), almeno nei casi in cui superino una soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità (Sez. 1, n. 37792’del 26/06/2017, Attanasio), che si misura in relazione alla durata e alla frequenza della protesta stessa, anche in rapporto (Sez. 7, n. 54777 del 13/09/2018, Hamama) alle ragioni che possano averla determinata.

Negli esatti termini questa Corte ha già statuito in un caso perfettamente sovrapponibile a quello odierno (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281792-02).

L’apprezzamento concreto circa l’avvenuto superamento del margine di tollerabilità è rimesso, in caso di irrogazione della sanzione disciplinare e di sua impugnativa giurisdizionale, alla prudente valutazione della magistratura di sorveglianza, che deve però inquadrarsi nella corretta cornice legale, nonché essere sorretta, come è richiesto per il complesso delle delicate attribuzioni a tale magistratura affidate (Sez. 1, n. 1525 del 26/02/2021, Fatarella; Sez. 1, n. 3002 del 20/12/2019, dep. 2020, Di Tommasi; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, CaroSo, Rv. 189375-01), da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, coerenti con l’operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

5. Ciò posto, l’ordinanza impugnata appare viziata, perché essa – pur senza apertamente sposare l’aprioristica impostazione di incondizionata liceità, rispetto al parametro disciplinare evocato (l’art. 77 reg. es. Ord. pen., comma 1, n. 4), delle condotte di battitura dei blindati attuate in forma collettiva approda indirettamente al medesimo risultato, nel momento in cui essa omette di apprezzare in concreto, secondo canoni di ragionevolezza e plausibilità logica, la condotta addebitata, che, così come identificata dall’ordinanza stessa, appare caratterizzata, per l’ora notturna e per la sua durata, da indici qualificati di rilevanza.

Nel caso di specie, inoltre, la protesta collettiva originava da rivendicazioni attinenti all’ordinaria vita e realtà carceraria, estranee alla sfera dei diritti fondamentali della persona, agevolmente tutelabili, come in concreto avvenuto, tramite reclamo giurisdizionale di facile accesso. Tale ulteriore circostanza dovrà formare oggetto di attenta ponderazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, in sede di rinnovata valutazione del reclamo disciplinare.

6. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché esso torni ad apprezzare la concreta rilevanza disciplinare della condotta addebitata, osservando i principi sopra enunciati e dando conto, con adeguata motivazione, della loro applicazione al caso in esame. Il Tribunale valuterà, se del caso, in relazione alla eventuale unicità dell’episodio, anche la legittimità e appropriatezza della sanzione rispetto alla trasgressione in concreto ravvisata. 

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.

Così deciso in Roma, il 09 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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