2.12.2021 – CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – SEZIONE VI – ORDINANZA N. 37252 DEL 29.11.2021

LIQUIDAZIONE SPESE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Cassazione civile sez. VI – 29/11/2021, n. 37252

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento di riscossione promosso dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) nelle forme di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis, il debitore S.N. ha proposto una opposizione, alla quale ha poi (nel corso della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione) espressamente rinunciato. Il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria dell’opposizione, preso atto di detta rinuncia, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensione dell’esecuzione e ha regolato le spese della stessa fase sommaria, facendone carico all’opponente, con ordinanza.

Avvero detta ordinanza ricorre lo S., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, che conduce ad esito negativo.

Il ricorso straordinario per cassazione non può infatti ritenersi ammissibile in relazione alla regolamentazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione esecutiva operata dal giudice dell’esecuzione, essendo indirizzo ormai costante di questa Corte quello secondo il quale il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione deve essere contenuto nell’ordinanza che decide in merito alla sospensione dell’esecuzione stessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell’opposizione, che l’interessato può a tal fine sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell’esecuzione, onde, in relazione a detto provvedimento (anche laddove, per errore, esso sia contenuto nell’ordinanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, per mancata introduzione del merito dell’opposizione) non è ammissibile né il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 c.p.c., che riguarda esclusivamente il suddetto provvedimento di estinzione (ed eventualmente la contestuale liquidazione delle spese dello stesso processo esecutivo, ma non quello che regola le spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione), né l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e, tanto meno, il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19644 del 18/09/2014, Rv. 632022 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23733 del 10/10/2017, non massimata; nel medesimo senso, diffusamente in motivazione, cfr. anche, tra le tante: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5060 del 04/03/2014, Rv. 630644 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019, Rv. 654225 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021, Rv. 660609 – 01).

Nella specie, quindi, la decisione relativa alle spese della fase sommaria dell’opposizione poteva essere posta in discussione dell’opponente esclusivamente instaurando la fase a cognizione piena della stessa.

Gli indicati principi di diritto devono ritenersi validi anche nel caso in cui, come nella specie, l’opposizione sia stata oggetto di rinuncia da parte dell’opponente, spettando comunque, anche in siffatta ipotesi, esclusivamente al giudice del merito valutare la corretta liquidazione delle relative spese processuali (anche eventualmente ai sensi dell’art. 306 c.p.c.), in relazione ad ogni fase dell’opposizione, mentre la relativa ordinanza del giudice dell’esecuzione resta in ogni caso un provvedimento non definitivo, in quanto emesso a conclusione della fase meramente sommaria del giudizio di opposizione, provvedimento che, di conseguenza, non può in nessun caso essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione.

D’altra parte, è appena il caso di osservare che, nella specie (e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2), in realtà il giudice dell’esecuzione – del tutto correttamente – pur dando atto dell’avvenuta rinuncia dell’opponente, non ha affatto dichiarato l’estinzione del giudizio di opposizione, né ha liquidato le spese di quest’ultimo, ma si è limitato a dichiarare non luogo provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione (in virtù della suddetta rinuncia) e a liquidare le spese del “procedimento cautelare”, cioè della fase sommaria dell’opposizione. Ogni questione sull’esito definitivo del giudizio di opposizione (ivi inclusa la sua formale dichiarazione di estinzione per rinuncia) e sulla definitiva liquidazione delle relative spese non poteva, dunque, che essere posta e decisa nel giudizio di merito a cognizione piena, come di regola.

La radicale inammissibilità del ricorso esime dall’illustrare le specifiche censure poste a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. 

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021 

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